Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco HOT TIME La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 13 dicembre 2005: 1.

L'apparecchio automatico da gioco HOT TIME è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'istallazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco HOT TIME sono autorizzati nella misura in cui le legislazioni cantonali lo permettano e con la riserva delle seguenti condizioni.

3.

L'apparecchio esaminato ed il supporto di memorizzazione del programma definitivo verificati devono essere depositati presso la Commissione federale delle case da gioco.

4.

Ogni modifica dell'apparecchio, prima che sia messo in funzione, necessita dell'esame e dell'autorizzazione da parte della Commissione federale delle case da gioco.

5.

La presente decisione non è determinante per le questioni relative all'ammissibilità secondo altre disposizioni legali, in particolare di diritto in materia di brevetti e modelli industriali, di diritto dei marchi e della concorrenza.

6.

I costi di procedura, pari a 9884.85 franchi, sono messi a carico del Löwensport AG (art. 112 segg. OCG). La somma dovrà essere versata entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. La relativa fattura sarà inviata separatamente.

7.

Notifica e pubblicazione: A. Löwensport AG, Lochackerstrasse 4, 8424 Embrach, p. Adresse Advokatur Hans-Jacob Heitz, Postfach 662, 8044 Zurigo B. Cantoni, con documentazione fotografica C. Foglio federale

8.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA, RS 172.021.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, casella postale 5972, 3001 Berna.

27 dicembre 2005

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

2005-3420

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