Decreto federale sull'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo», depositata l'11 agosto 20042; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20053, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare dell'11 agosto 2004 «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il seguente tenore:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 34 cpv. 3 (nuovo) e 4 (nuovo) A dibattiti parlamentari ultimati, la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto sono protette in particolare con le seguenti misure:

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a.

il Consiglio federale, i quadri superiori dell'amministrazione federale e gli uffici federali si astengono da qualsiasi attività informativa e di propaganda.

In particolare si astengono da attività mediatiche come pure dalla partecipazione a manifestazioni informative e manifestazioni riguardanti la votazione.

Ne fa eccezione un unico breve comunicato rivolto alla popolazione dal capo del dipartimento interessato;

b.

la Confederazione si astiene dal finanziare, attuare e sostenere campagne d'informazione e di propaganda in vista di votazioni, come pure da qualsiasi produzione, pubblicazione o finanziamento di materiale informativo e propagandistico. Ne fa eccezione un opuscolo informativo per i cittadini aventi diritto di voto con le spiegazioni del Consiglio federale. L'opuscolo deve tener conto in maniera equilibrata degli argomenti favorevoli e contrari;

RS 101 FF 2004 4289 FF 2005 3935

2005-0080

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Iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo». DF

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c.

la data della votazione va pubblicata almeno con sei mesi di anticipo:

d.

agli aventi diritto di voto vanno messi gratuitamente a disposizione il testo sottoposto alla votazione come pure quello in vigore.

La legge prevede entro due anni sanzioni in caso di violazione dei diritti politici.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo ed ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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