Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Regolamento Unione Svizzera del Metallo (USM) Fondi di formazione professionale del 13 aprile 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo di formazione professionale dell'Unione Svizzera del Metallo (USM) conformemente al Regolamento del 15 settembre 20042.

Art. 2 Mediante il Fondo di formazione professionale sono sostenute su scala nazionale prestazioni fondamentali della formazione professionale di base, le quali sono fornite per tutta la Svizzera dall'USM.

1

2

Si tratta concretamente di: a.

progetti per lo sviluppo professionale;

b.

preparazione alla scelta professionale;

c.

compiti nazionali per la formazione professionale di base.

Art. 3 1

L'obbligatorietà generale vale per tutta la Svizzera.

Il Regolamento di cui all'articolo 1 si applica direttamente a tutte le industrie, per i mestieri di meccanico, metalmeccanico, tecnica agricola, fabbro e carpenteria metallica.

2

Ogni azienda, attiva in uno dei settori menzionati nel capoverso 2, ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo di formazione professionale.

3

1 2

RS 412.10 Il testo del presente Regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 80 del 26 aprile 2005.

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Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Regolamento Unione Svizzera del Metallo (USM) Fondi di formazione professionale

4 I contributi al Fondo si compongono di un contributo di base e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori. Sono applicabili i seguenti importi:

a.

Importo di base per tutte le aziende:

Fr. 150.­/anno

b.

Importo supplementare per imprese con impiegati:

Fr. 50.­/anno/collaboratore

Art. 4 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzazione dei contributi conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 5 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2005.

2

La dichiarazione di obbligatorietà generale ha durata illimitata.

Essa pụ essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

13 aprile 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 412.101

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