Termine di referendum: 6 aprile 2006

Decreto federale che approva l'Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 184 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20052, decreta: Art. 1 L'Atto di revisione del 29 novembre 20003 della Convenzione del 5 ottobre 19734 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La legge del 25 giugno 19545 sui brevetti è modificata come segue: Art. 1, titolo marginale e cpv. 2 A. Invenzioni brevettabili I. Principio

Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile.

2

Art. 1a II. Casi speciali

1 2 3 4 5

Sono escluse dal brevetto le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti.

RS 101 FF 2005 3397 RS ...; RU ... (FF 2005 3435) RS 0.232.142.2 RS 232.14

2005-0592

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Art. 7c IV. Nuova utilizzazione di sostanze conosciute a. Indicazione medica primaria

Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

Art. 7d

b. Altre indicazioni mediche

Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2 laddove tale utilizzazione risulti specifica rispetto all'indicazione medica primaria giusta l'articolo 7c, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente alla fabbricazione di un prodotto a scopi chirurgici, terapeutici o diagnostici.

Art. 17 cpv. 1 Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 18836 per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo del 15 aprile 19947 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), secondo l'articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito.

1

Art. 24 cpv. 2 Abrogato Art. 26 cpv. 1 n. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

6 7

RS 0.232.01/.04 RS 0.632.20

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Art. 28a C. Effetti della modificazione nell'esistenza del brevetto

L'effetto di un brevetto rilasciato è considerato inesistente sin dalla data del rilascio nella misura in cui il titolare stesso rinuncia al brevetto oppure nella misura in cui il giudice, su azione, constata la nullità del brevetto.

Art. 46a cpv. 4 lett. e Abrogata Titolo prima dell'art. 110

Capo 2: Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni nell'esistenza del brevetto europeo Art. 110, titolo marginale A. Principio I. Effetti

Art. 110a II. Modificazioni nell'esistenza del brevetto

Una modificazione nell'esistenza del brevetto europeo mediante una decisione passata in giudicato in una procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti ha gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato in una procedura in Svizzera.

Art. 113 cpv. 2 lett. c8 Si reputa che il brevetto europeo non ha esplicato i suoi effetti se la traduzione del fascicolo del brevetto non è stata presentata entro tre mesi dalla pubblicazione:

2

c.

della menzione della limitazione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti.

Art. 121 cpv. 1 lett. a e c La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero:

1

a.

8

nel caso di cui all'articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo;

Questa modifica dell'art. 113 decade in quanto priva d'oggetto con l'entrata in vigore del decreto federale del 16 dic. 2005 che approva l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti (FF ...).

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c.

nel caso in cui l'Ufficio europeo dei brevetti abbia constatato che la domanda non soddisfa alle esigenze dell'articolo 54 capoverso 3 della Convenzione sul brevetto europeo e che, per questo motivo, è stata respinta o ritirata con effetto per la Svizzera.

Art. 127 B. Norme di procedura I. Limitazione della rinuncia parziale

La richiesta concernente una rinuncia parziale al brevetto europeo non è ricevibile fintanto che un'opposizione a questo brevetto possa essere proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione, sulla limitazione o sulla revoca.

Art. 128

II. Sospensione della procedura a. Procedura civile

Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se: a.

l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definitivamente sulla limitazione o sulla revoca del brevetto europeo;

b.

la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti prova che un'opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione;

c.

l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definitivamente sulla richiesta di revisione di una decisione in virtù dell'articolo 112a della Convenzione sul brevetto europeo.

Art. 3 1 Il

presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

2 Il

Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 27 dicembre 20059 Termine di referendum: 6 aprile 2006 9

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