Traduzione1

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) Adottato a Monaco il 29 novembre 2000

Preambolo Gli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo, considerando il contributo essenziale all'integrazione giuridica ed economica dell'Europa fornito dalla cooperazione tra gli Stati europei basata sulla Convenzione sul brevetto europeo e sulla procedura unica per il rilascio dei brevetti da questa istituita, animati dal desiderio di garantire una promozione ancora più efficace dell'innovazione e dello sviluppo economico in Europa creando le basi per perseguire l'estensione del sistema di brevetto europeo, nell'intento di adeguare, alla luce della crescente internazionalizzazione in materia di brevetti, la Convenzione sul brevetto europeo all'evoluzione tecnica e giuridica intervenuta dopo la sua adozione, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Modifica della Convenzione sul brevetto europeo

La Convenzione sul brevetto europeo è modificata come segue: 1. Dopo l'articolo 4 viene inserito il seguente nuovo articolo 4a: Art. 4a

Conferenza dei ministri degli Stati contraenti

Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni inerenti all'organizzazione e al sistema di brevetto europeo.

2. L'articolo 11 è modificato come segue: Art. 11

Nomina degli alti funzionari

(1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d'amministrazione.

(2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti

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Dai testi originali francese e tedesco.

2005-0594

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(3) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1­3.

(5) Il Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, può nominare in qualità di membri della Commissione allargata di ricorso anche giuristi appartenenti a tribunali nazionali o ad autorità quasi giurisdizionali degli Stati contraenti, che possono continuare a esercitare le loro funzioni giudiziarie a livello nazionale. Sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nelle loro funzioni.

3. L'articolo 14 è modificato come segue: Art. 14

Lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti

(1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il tedesco, l'inglese e il francese.

(2) Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali o, se è depositata in un'altra lingua, tradotta in una lingua ufficiale, conformemente al regolamento di esecuzione. Durante l'intera procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, tale traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda. Se la traduzione richiesta non è stata presentata in tempo, la domanda è ritenuta ritirata.

(3) La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda è stata depositata o tradotta deve essere utilizzata in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione.

(4) Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal tedesco, dall'inglese o dal francese, come pure i cittadini di tale Stato domiciliati all'estero possono depositare i documenti da fornire in una lingua ufficiale di tale Stato entro un termine stabilito. Devono tuttavia presentare una traduzione in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Se un documento estraneo alla documentazione della domanda di brevetto europeo non è presentato nella lingua richiesta o se una traduzione richiesta non è presentata in tempo, il documento è considerato non ricevuto.

(5) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura.

(6) I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

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(7) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti: a)

il Bollettino europeo dei brevetti;

b)

la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(8) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono apportate nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio, fa fede l'iscrizione nella lingua della procedura.

4. L'articolo 16 è modificato come segue: Art. 16

Sezione di deposito

La sezione di deposito è competente a effettuare l'esame iniziale e formale delle domande di brevetto europeo.

5. L'articolo 17 è modificato come segue: Art. 17

Divisioni di ricerca

Le divisioni di ricerca sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.

6. L'articolo 18 è modificato come segue: Art. 18

Divisioni di esame

(1) Le divisioni di esame sono competenti a esaminare le domande di brevetto europeo.

(2) Una divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia, l'istruzione della domanda di brevetto europeo è di regola affidata ad uno dei membri della divisione fintantoché la decisione in merito non è emanata. La procedura orale si svolge dinanzi alla divisione di esame stessa. Se ritiene che la natura della decisione lo esiga, la divisione di esame viene completata da un esaminatore giurista. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente della divisione di esame.

7. L'articolo 21 è modificato come segue: Art. 21

Commissioni di ricorso

(1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica.

(2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi.

(3) In caso di ricorso contro una decisione emessa da una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di:

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a)

due membri tecnici e un membro giurista, se la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o la concessione, la limitazione o la revoca di un brevetto europeo ed è stata emanata da una divisione di esame comprendente meno di quattro membri;

b)

tre membri tecnici e due membri giuristi, se la decisione è stata emanata da una divisione di esame composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga;

c)

tre membri giuristi negli altri casi.

(4) In caso di ricorso contro una decisione emessa da una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di: a)

due membri tecnici e un membro giurista, se la decisione è stata emanata da una divisione di opposizione comprendente tre membri;

b)

tre membri tecnici e due membri giuristi, se la decisione è stata emanata da una divisione di opposizione composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga.

8. L'articolo 22 è modificato come segue: Art. 22

Commissione allargata di ricorso

(1) La Commissione allargata di ricorso è competente a: a)

deliberare sulle questioni di diritto presentatele dalle commissioni di ricorso;

b)

pronunciarsi sulle questioni di diritto presentatele dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti in virtù dell'articolo 112;

c)

deliberare sulle richieste di revisione delle decisioni emanate dalle commissioni di ricorso in virtù dell'articolo 112a.

(2) Nelle procedure di cui al paragrafo 1 lettere a nonché b, la Commissione allargata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. Nelle procedure di cui al paragrafo 1 lettera c, la Commissione allargata di ricorso si compone di tre o cinque membri come previsto dal regolamento di esecuzione. In tutte le procedure, la presidenza è assunta da un membro giurista.

9. L'articolo 23 è modificato come segue: Art. 23

Indipendenza dei membri delle commissioni

(1) I membri della Commissione allargata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante tale periodo non possono essere sospesi dalle loro funzioni, tranne per motivi gravi e se il Consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione allargata di ricorso, decide in tal senso. In deroga alle disposizioni del primo periodo, il mandato dei membri delle commissioni di ricorso cessa in caso di dimissioni o di pensionamento conformemente allo statuto dei funzionari dell'Ufficio europeo dei brevetti.

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(2) I membri delle commissioni non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica.

(3) Nelle loro decisioni, i membri delle commissioni non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione.

(4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso sono adottati conformemente al regolamento di esecuzione.

Devono essere approvati dal Consiglio d'amministrazione.

10. L'articolo 33 è modificato come segue: Art. 33

Competenza del Consiglio d'amministrazione in determinati casi

(1) Il Consiglio d'amministrazione è competente a modificare: a)

la durata dei termini previsti dalla presente convenzione;

b)

le disposizioni contenute nelle parti seconda a ottava e nella parte decima della presente convenzione, per garantirne la conformità con un trattato internazionale in materia di brevetti o con la legislazione della Comunità europea in materia di brevetti;

c)

il regolamento di esecuzione.

(2) Il Consiglio d'amministrazione è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare: a)

il regolamento finanziario;

b)

lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il loro trattamento economico come pure il genere dei vantaggi accessori e le regole per concederli;

c)

il regolamento relativo alle pensioni e agli aumenti delle medesime in ragione degli aumenti delle retribuzioni;

d)

il regolamento relativo alle tasse;

e)

il proprio regolamento interno.

(3) In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a istituire divisioni di esame composte di un solo esaminatore tecnico per talune categorie di casi, se l'esperienza lo giustifica. Tale decisione può essere revocata.

(4) Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti a negoziare accordi con Stati o organizzazioni intergovernative nonché con centri di documentazione istituiti in virtù di intese strette con tali organizzazioni e a concludere tali accordi a nome dell'Organizzazione europea dei brevetti con il consenso del Consiglio d'amministrazione.

(5) Il Consiglio d'amministrazione non può prendere decisioni basate sul paragrafo 1 lettera b:

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­

in merito a un trattato internazionale, prima della sua entrata in vigore;

­

in merito a un atto legislativo della Comunità europea, prima della sua entrata in vigore o, se tale atto prevede un termine per la sua trasposizione, prima della scadenza di tale termine.

11. L'articolo 35 è modificato come segue: Art. 35

Voti

(1) Salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio d'amministrazione adotta le decisioni a maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

(2) Le decisioni che competono al Consiglio d'amministrazione in virtù degli articoli 7, 11 paragrafo 1, 33 paragrafo 1 lettere a nonché c e paragrafi 2­4, 39 paragrafo 1, 40 paragrafi 2 e 4, 46, 134a, 149a paragrafo 2, 152, 153 paragrafo 7, 166 e 172 richiedono la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

(3) Le decisioni che competono al Consiglio d'amministrazione in virtù dell'articolo 33 paragrafo 1 lettera b richiedono l'unanimità degli Stati contraenti votanti. Il Consiglio d'amministrazione prende tali decisioni soltanto se tutti gli Stati contraenti sono rappresentati. Una decisione adottata in virtù dell'articolo 33 paragrafo 1 lettera b non produce effetto giuridico se, entro dodici mesi dalla data in cui è stata presa, uno Stato contraente dichiara di non volere che la decisione sia considerata vincolante.

(4) L'astensione non è considerata voto.

12. L'articolo 37 è modificato come segue: Art. 37

Copertura delle spese

Le spese dell'Organizzazione sono coperte: a)

dai fondi propri dell'Organizzazione;

b)

dai versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei in tali Stati;

c)

se necessario, da contributi finanziari eccezionali degli Stati contraenti;

d)

eventualmente, dagli introiti previsti all'articolo 146;

e)

eventualmente ed esclusivamente per le immobilizzazioni, da prestiti di terzi garantiti da terreni o edifici;

f)

eventualmente, da fondi provenienti da terzi per progetti specifici.

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13. L'articolo 38 è modificato come segue: Art. 38

Fondi propri dell'Organizzazione

I fondi propri dell'Organizzazione comprendono: a)

tutte le entrate provenienti da tasse e da altre fonti nonché le riserve dell'Organizzazione;

b)

i fondi contenuti nel Fondo di riserva per pensioni, in quanto patrimonio dell'Organizzazione vincolato allo scopo di garantire il regime di pensioni mediante la costituzione di riserve adeguate.

14. L'articolo 42 è modificato come segue: Art. 42

Bilancio preventivo

(1) Il bilancio preventivo dell'Organizzazione va pareggiato. È allestito secondo i principi contabili generalmente riconosciuti definiti nel regolamento finanziario. Se necessario, possono essere allestiti preventivi rettificati o suppletivi.

(2) Il bilancio preventivo è allestito nell'unità di conto definita nel regolamento finanziario.

15. L'articolo 50 è modificato come segue: Art. 50

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario disciplina in particolare: a)

le modalità relative all'allestimento e all'esecuzione del bilancio preventivo come pure alla resa e alla revisione dei conti;

b)

le modalità e la procedura secondo le quali i versamenti e i contributi di cui all'articolo 37 e le anticipazioni di cui all'articolo 41 vanno messi a disposizione dell'Organizzazione dagli Stati contraenti;

c)

la responsabilità degli ordinatori e contabili, e i corrispondenti provvedimenti di controllo;

d)

i tassi d'interesse di cui agli articoli 39, 40 e 47;

e)

le modalità per il calcolo dei contributi da versare a norma dell'articolo 146;

f)

la composizione e i compiti di una commissione del bilancio e delle finanze, che dovrebbe essere istituita dal Consiglio d'amministrazione;

g)

i principi contabili generalmente riconosciuti sui quali si fondano il bilancio preventivo e i rendiconti finanziari annuali.

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

16. L'articolo 51 è modificato come segue: Art. 51

Tasse

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti può riscuotere tasse per i compiti e le procedure ufficiali eseguiti in virtù della presente convenzione.

(2) Il regolamento di esecuzione fissa i termini di pagamento delle tasse nella misura in cui non siano definiti nella presente convenzione.

(3) Se prevede il pagamento di una tassa, il regolamento di esecuzione stabilisce anche le conseguenze del mancato pagamento entro il termine dovuto.

(4) Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le relative modalità di riscossione.

17. L'articolo 52 è modificato come segue: Art. 52

Invenzioni brevettabili

(1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale.

(2) Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: a)

le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b)

le creazioni estetiche;

c)

i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici;

d)

le presentazioni di informazioni.

(3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali.

18. L'articolo 53 è modificato come segue: Art. 53

Eccezioni alla brevettabilità

Non vengono concessi brevetti europei per: a)

le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi;

b)

le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

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c)

i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi.

19. L'articolo 54 è modificato come segue: Art. 54

Novità

(1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

(2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

(3) È pure considerato compreso nello stato della tecnica il contenuto, secondo il testo depositato in principio, di domande di brevetto europeo che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate soltanto in questa data o più tardi.

(4) I paragrafi 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze appartenente allo stato della tecnica per l'utilizzazione in uno dei metodi di cui all'articolo 53 lettera c, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.

(5) I paragrafi 2 e 3 non escludono neppure la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze di cui al paragrafo 4 per qualsiasi utilizzazione specifica in ognuno dei metodi di cui all'articolo 53 lettera c, a condizione che tale utilizzazione non sia compresa nello stato della tecnica.

20. L'articolo 60 è modificato come segue: Art. 60

Diritto al brevetto europeo

(1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato in cui l'impiegato svolge la sua attività principale; se non è possibile determinare lo Stato in cui si svolge l'attività principale, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha insediato l'azienda che occupa l'impiegato.

(2) Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella la cui domanda di brevetto presenta la data di deposito più remota, a condizione che tale domanda anteriore sia stata pubblicata.

(3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente è considerato abilitato a esercitare il diritto al brevetto europeo.

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21. L'articolo 61 è modificato come segue: Art. 61

Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata

(1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto all'ottenimento del brevetto europeo a una persona diversa dal richiedente, questa persona può, in conformità con il regolamento di esecuzione: a)

proseguire per proprio conto, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda di brevetto europeo;

b)

depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione; oppure

c)

chiedere il rigetto della domanda di brevetto europeo.

(2) L'articolo 76 paragrafo 1 è applicabile a ogni nuova domanda depositata a norma del paragrafo 1 lettera b.

22. L'articolo 65 è modificato come segue: Art. 65

Traduzione del brevetto europeo

(1) Ogni Stato contraente può disporre che, se il brevetto europeo concesso, mantenuto nel testo modificato oppure limitato dall'Ufficio europeo dei brevetti non è redatto in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto debba presentare al servizio centrale della proprietà industriale una traduzione in una delle lingue ufficiali, a sua scelta, del testo concesso, modificato o limitato del brevetto oppure, se lo Stato considerato ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione del brevetto europeo o di mantenimento del brevetto europeo modificato, o della sua limitazione, a meno che lo Stato in questione non conceda un termine più lungo.

(2) Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 può disporre che il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da tale Stato, in parte o per intero le spese di pubblicazione della traduzione.

(3) Ogni Stato contraente può disporre che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto sia considerato, fin dall'inizio, senza effetto sul suo territorio.

23. L'articolo 67 è modificato come segue: Art. 67

Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la pubblicazione

(1) A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione prevista all'articolo 64.

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(2) Ogni Stato contraente può disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisca la protezione prevista all'articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere meno estesa di quella derivante dalla pubblicazione obbligatoria, in base alla legislazione dello Stato in questione, delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Ogni Stato contraente deve perlomeno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere un'indennità ragionevole, in considerazione delle circostanze, dalle persone che hanno utilizzato l'invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo in tale Stato contraente in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilità se si trattasse della contraffazione di un brevetto nazionale.

(3) Ogni Stato contraente può, nel caso la lingua della procedura della domanda di brevetto europeo non sia una sua lingua ufficiale, disporre che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 sia conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale di tale Stato, a scelta del richiedente, oppure nella lingua ufficiale di cui lo Stato in questione ha imposto l'uso: a)

è stata resa accessibile al pubblico, nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale; oppure

b)

è stata trasmessa alla persona che utilizza, in detto Stato, l'invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo.

(4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata respinta in virtù di una decisione passata in giudicato.

Lo stesso vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione è stata ritirata o è considerata ritirata.

24. L'articolo 68 è modificato come segue: Art. 68

Effetti della revoca o della limitazione del brevetto europeo

Nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità, la domanda e il brevetto che ne è risultato sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67.

25. L'articolo 69 è modificato come segue: Art. 69

Limiti della protezione

(1) I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni.

(2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni contenute nella domanda pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo nel

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testo concesso o modificato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità determina retroattivamente tale protezione sempreché non venga estesa.

26. L'articolo 70 è modificato come segue: Art. 70

Testo facente fede della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo

(1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura è il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti.

(2) Tuttavia, se la domanda di brevetto europeo è stata depositata in una lingua che non rientra fra le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, tale testo costituisce la domanda originale ai sensi della presente convenzione.

(3) Ogni Stato contraente può disporre che una traduzione richiesta dalla presente convenzione in una sua lingua ufficiale venga considerata come testo facente fede nel suo Stato, nel caso in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita dalla domanda o dal brevetto nella lingua della procedura; fanno eccezione le procedure per nullità.

(4) Ogni Stato contraente che adotta una disposizione giusta il paragrafo 3: a)

deve permettere al richiedente o al titolare del brevetto europeo di presentare una traduzione riveduta della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo. Tale traduzione riveduta non produce effetto giuridico finché non siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell'articolo 65 paragrafo 2 e dell'articolo 67 paragrafo 3;

b)

può disporre che chiunque abbia in buona fede incominciato a utilizzare un'invenzione o fatto preparativi effettivi e seri a tale scopo in questo Stato, senza che tale utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale, possa continuare a utilizzare a titolo gratuito l'invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda, a decorrere dal momento in cui la traduzione riveduta produce effetto giuridico.

27. L'articolo 75 è modificato come segue: Art. 75

Deposito della domanda di brevetto europeo

(1) La domanda di brevetto europeo può essere depositata: a)

presso l'Ufficio europeo dei brevetti; oppure

b)

presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, se la legislazione di tale Stato lo consente e fatto salvo l'articolo 76 paragrafo 1. Una domanda depositata in tal modo produce effetti identici a quelli esplicati se fosse stata depositata il medesimo giorno presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(2) Il paragrafo 1 non può essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni legislative o amministrative che, in uno Stato contraente: a)

disciplinano le invenzioni che, a causa del loro oggetto, non possono essere comunicate all'estero senza autorizzazione preventiva delle autorità competenti di tale Stato; oppure

b)

dispongono che ogni domanda di brevetto debba dapprima essere depositata presso un'autorità nazionale, o che fanno dipendere da previa autorizzazione il deposito diretto presso un'altra autorità.

28. L'articolo 76 è modificato come segue: Art. 76

Domande divisionali europee

(1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Può essere depositata soltanto per elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio; nella misura in cui tale esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità.

(2) Sono considerati designati nella domanda divisionale di brevetto europeo tutti gli Stati contraenti designati nella domanda iniziale al momento del deposito di una domanda divisionale.

29. L'articolo 77 è modificato come segue: Art. 77

Trasmissione delle domande di brevetto europeo

(1) Conformemente al regolamento di esecuzione, il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente trasmette all'Ufficio europeo dei brevetti le domande di brevetto europeo depositate presso detto servizio centrale o presso altri servizi competenti di tale Stato.

(2) Le domande di brevetto europeo il cui oggetto è stato posto sotto segreto non sono trasmesse all'Ufficio europeo dei brevetti.

(3) Le domande di brevetto europeo che non pervengono in tempo all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerate ritirate.

30. L'articolo 78 è modificato come segue: Art. 78

Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare

(1) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni previste dal regolamento di esecuzione e contenere: a)

una richiesta di concessione di un brevetto europeo;

b)

una descrizione dell'invenzione;

c)

una o più rivendicazioni; 3447

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d)

i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni;

e)

un estratto.

(2) La domanda di brevetto europeo è soggetta al pagamento di una tassa di deposito e di una tassa di ricerca. Se la tassa di deposito o di ricerca non è pagata in tempo, la domanda è considerata ritirata.

31. L'articolo 79 è modificato come segue: Art. 79

Designazione degli Stati contraenti

(1) Tutti gli Stati contraenti della presente convenzione al momento del deposito della domanda di brevetto europeo sono ritenuti designati nella richiesta di concessione del brevetto europeo.

(2) La designazione di uno Stato contraente può essere soggetta al pagamento di una tassa di designazione.

(3) La designazione di uno Stato contraente può essere ritirata in qualsiasi momento prima della concessione del brevetto europeo.

32. L'articolo 80 è modificato come segue: Art. 80

Data di deposito

La data di deposito della domanda di brevetto europeo è quella in cui le condizioni previste dal regolamento di esecuzione sono adempiute.

33. L'articolo 86 è modificato come segue: Art. 86

Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo

(1) Conformemente al regolamento di esecuzione, l'Ufficio europeo dei brevetti riscuote tasse annuali per tutte le domande di brevetto europeo. Tali tasse sono dovute per il terzo anno a decorrere dal giorno di deposito, e per ciascuno degli anni seguenti. Se il pagamento di una tassa annuale non è stato effettuato in tempo, la domanda è considerata ritirata.

(2) L'obbligo di pagare tasse annuali cessa con il pagamento di quella dovuta per l'anno in cui è pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo.

34. L'articolo 87 è modificato come segue: Art. 87

Diritto di priorità

(1) Chiunque ha regolarmente depositato una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità o di certificato di utilità, in o con effetto per a)

3448

uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, oppure

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

b)

uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, fruisce, durante dodici mesi a decorrere dal giorno di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione.

(2) È riconosciuto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato in cui è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresa la presente convenzione.

(3) Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito sufficiente a stabilire la data in cui la domanda è stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

(4) È considerata prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorità, una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti né funto da base per la rivendicazione del diritto di priorità.

In tal caso, la domanda anteriore non può più fungere da base per la rivendicazione del diritto di priorità.

(5) Se il primo deposito è stato effettuato presso un servizio della proprietà industriale non vincolato dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi 1­4 sono applicabili se, secondo una comunicazione emessa dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, tale servizio riconosce che un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti conferisce un diritto di priorità assoggettato a condizioni e avente effetti equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.

35. L'articolo 88 è modificato come segue: Art. 88

Rivendicazione di priorità

(1) Il richiedente di un brevetto europeo che intende fare valere la priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità e qualsiasi altro documento richiesto in conformità al regolamento di esecuzione.

(2) Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto europeo anche se provengono da Stati diversi. Priorità multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. Per i termini che iniziano a decorrere dalla data della priorità in caso di priorità multiple fa stato la data di priorità più remota.

(3) Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo, il diritto di priorità copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto europeo contenuti nella o nelle domande la cui priorità è rivendicata.

3449

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(4) Se taluni elementi dell'invenzione per i quali è rivendicata la priorità non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, per il riconoscimento della priorità è sufficiente che il complesso dei documenti della domanda anteriore indichi in modo preciso tali elementi.

36. L'articolo 90 è modificato come segue: Art. 90

Esame iniziale e formale

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se la domanda soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito.

(2) Se, una volta effettuato l'esame a norma del paragrafo 1, non può essere riconosciuta una data di deposito, la domanda non viene trattata quale domanda di brevetto europeo.

(3) Se alla domanda di brevetto europeo è stata riconosciuta una data di deposito, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 14, 78, 81 e, ove occorra, degli articoli 88 paragrafo 1 e 133 paragrafo 2, nonché tutte le altre condizioni previste dal regolamento di esecuzione.

(4) Se, durante l'esame di cui ai paragrafi 1 o 3, l'Ufficio europeo dei brevetti constata l'esistenza d'irregolarità rimediabili, dà al richiedente la possibilità di porvi rimedio.

(5) Se il richiedente non rimedia alle irregolarità riscontrate durante l'esame di cui al paragrafo 3, la domanda di brevetto europeo è respinta. Le irregolarità inerenti al diritto di priorità comportano la perdita di tale diritto per la domanda.

37. L'articolo 91 è abrogato.

38. L'articolo 92 è modificato come segue: Art. 92

Redazione del rapporto di ricerca europea

L'Ufficio europeo dei brevetti redige e pubblica, conformemente al regolamento di esecuzione, un rapporto di ricerca europea in merito alla domanda di brevetto europeo, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e dei disegni esistenti.

3450

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

39. L'articolo 93 è modificato come segue: Art. 93

Pubblicazione della domanda di brevetto europeo

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica la domanda di brevetto europeo quanto prima: a)

una volta scaduto un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di tale priorità; oppure

b)

su domanda del richiedente, prima della scadenza di tale termine.

(2) La domanda di brevetto europeo è pubblicata lo stesso giorno del fascicolo del brevetto europeo se la decisione relativa alla concessione del brevetto europeo produce effetto prima della scadenza indicata al paragrafo 1 lettera a.

40. L'articolo 94 è modificato come segue: Art. 94

Esame della domanda di brevetto europeo

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina su richiesta, conformemente al regolamento di esecuzione, se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione. La richiesta è considerata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa di esame.

(2) Se la richiesta non è presentata in tempo, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

(3) Se dall'esame risulta che la domanda o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni previste dalla presente convenzione, la divisione d'esame invita il richiedente, ogni qualvolta sia necessario, a presentare le sue osservazioni e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 123 paragrafo 1, a modificare la domanda.

(4) Se il richiedente non risponde in tempo a una notifica della divisione d'esame, la domanda è considerata ritirata.

41. Gli articoli 95 e 96 sono abrogati.

42. L'articolo 97 è modificato come segue: Art. 97

Concessione del brevetto o rigetto della domanda

(1) La divisione di esame decide di concedere il brevetto europeo se ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, sempre che siano ottemperate le disposizioni del regolamento di esecuzione.

(2) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che la domanda di brevetto europeo o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che la convenzione non preveda altre conseguenze giuridiche.

3451

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(3) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo produce effetto alla data in cui la menzione della concessione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.

43. L'articolo 98 è modificato come segue: Art. 98

Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo

Una volta pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il fascicolo del brevetto europeo.

44. Il titolo della Parte quinta è modificato come segue:

Parte quinta: Procedura di opposizione e di limitazione 45. L'articolo 99 è modificato come segue: Art. 99

Opposizione

(1) Chiunque può fare opposizione al brevetto europeo presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro un termine di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. L'opposizione è considerata interposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

(2) L'opposizione al brevetto europeo concerne tale brevetto in tutti gli Stati contraenti nei quali produce i suoi effetti.

(3) Gli opponenti sono parte, insieme con il titolare del brevetto, della procedura di opposizione.

(4) Se una persona fornisce la prova di essere, a norma di una decisione passata in giudicato, iscritta nel registro dei brevetti di uno Stato contraente in luogo e vece del precedente titolare, essa subentra, su richiesta, a quest'ultimo per tale Stato. In deroga all'articolo 118, il precedente titolare e la persona che fa valere i propri diritti non sono considerati comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.

46. L'articolo 101 è modificato come segue: Art. 101

Esame dell'opposizione ­ Revoca o mantenimento del brevetto europeo

(1) Se l'opposizione è ricevibile, la divisione di opposizione esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se almeno uno dei motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppone al mantenimento del brevetto europeo. Nel corso di tale esame, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a esprimersi sulle decisioni emanate dalla divisione stessa o sui documenti presentati da altre parti.

3452

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(2) La divisione di opposizione revoca il brevetto europeo se ritiene che almeno un motivo si opponga al suo mantenimento. In caso contrario, respinge l'opposizione.

(3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto: a)

soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto così modificato, sempre che siano ottemperate le disposizioni del regolamento di esecuzione;

b)

non soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa revoca il brevetto.

47. L'articolo 102 è abrogato.

48. L'articolo 103 è modificato come segue: Art. 103

Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo

Una volta che la menzione della decisione concernente l'opposizione al brevetto europeo è stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il nuovo fascicolo del brevetto europeo se quest'ultimo è stato mantenuto nel suo testo modificato in virtù dell'articolo 101 paragrafo 3 lettera a.

49. L'articolo 104 è modificato come segue: Art. 104

Spese

(1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la camera di ricorso non decida una diversa ripartizione delle spese, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l'equità lo esiga.

(2) Il regolamento di esecuzione disciplina la procedura di determinazione delle spese.

(3) Ogni decisione definitiva dell'Ufficio europeo dei brevetti che stabilisce l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, a una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio l'esecuzione ha luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticità.

50. L'articolo 105 è modificato come segue: Art. 105

Intervento del contraffattore presunto

(1) Chiunque può, scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione conformemente al regolamento di esecuzione, a condizione che fornisca la prova: 3453

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

a)

di essere convenuto per contraffazione di tale brevetto; oppure

b)

di aver promosso azione d'accertamento contro il titolare del brevetto per far constatare che non sussiste contraffazione, dopo aver ricevuto l'ingiunzione del titolare di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto.

(2) L'intervento è assimilato a un'opposizione.

51. I nuovi articoli 105a, 105b e 105c seguenti sono inseriti dopo l'articolo 105: Art. 105a

Richiesta di limitazione o di revoca

(1) Il brevetto europeo può essere revocato o limitato modificando le rivendicazioni, su domanda del titolare del brevetto. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Tale richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione o di revoca.

(2) La richiesta non può essere presentata fintanto che è in corso una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo.

Art. 105b

Limitazione o revoca del brevetto europeo

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina se sono adempiute le condizioni previste dal regolamento di esecuzione per una limitazione o la revoca del brevetto europeo.

(2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo soddisfa tali condizioni, decide di limitare o di revocare il brevetto europeo in conformità al regolamento di esecuzione. In caso contrario, respinge la richiesta.

(3) La decisione di limitazione o di revoca concerne il brevetto europeo in tutti gli Stati contraenti per i quali è stato concesso. La decisione produce effetto dal giorno in cui la relativa menzione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.

Art. 105c

Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo modificato

Se il brevetto europeo è stato limitato in virtù dell'articolo 105b paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il fascicolo del brevetto europeo modificato, una volta pubblicata la menzione della limitazione nel Bollettino europeo dei brevetti.

52. L'articolo 106 è modificato come segue: Art. 106

Decisioni impugnabili

(1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere interposto ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

3454

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(2) Una decisione che non pone fine a una procedura intentata contro una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che tale decisione non preveda un ricorso indipendente.

(3) Il diritto di ricorrere contro le decisioni concernenti la ripartizione o la determinazione delle spese della procedura d'opposizione può essere limitato nel regolamento di esecuzione.

53. L'articolo 108 è modificato come segue: Art. 108

Termine e forma

Il ricorso deve essere interposto, conformemente al regolamento di esecuzione, all'Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato interposto soltanto a pagamento avvenuto della tassa di ricorso. Il ricorso va motivato entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, conformemente al regolamento di esecuzione.

54. L'articolo 110 è modificato come segue: Art. 110

Esame del ricorso

Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se è fondato. L'esame del ricorso si svolge conformemente al regolamento di esecuzione.

55. Il nuovo articolo 112a seguente è inserito dopo l'articolo 112: Art. 112a

Richiesta di revisione da parte della Commissione allargata di ricorso

(1) Ogni parte della procedura di ricorso lesa dalla decisione di una commissione di ricorso può presentare una richiesta di revisione della decisione dinanzi alla Commissione allargata di ricorso.

(2) La richiesta può fondarsi soltanto su uno dei motivi seguenti: a)

un membro della commissione di ricorso ha partecipato alla decisione violando l'articolo 24 paragrafo 1 o ignorando l'esclusione decisa giusta l'articolo 24 paragrafo 4;

b)

ha partecipato alla decisione una persona che non è stata nominata membro della commissione di ricorso;

c)

la procedura di ricorso è stata viziata da una violazione fondamentale dell'articolo 113;

d)

la procedura di ricorso è stata viziata da un altro grave vizio di procedura indicato nel regolamento di esecuzione; oppure

e)

un reato accertato e previsto dal regolamento di esecuzione avrebbe potuto incidere sulla decisione.

(3) La richiesta di revisione non produce effetto sospensivo.

3455

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(4) La richiesta deve essere presentata e motivata conformemente al regolamento di esecuzione. Le richieste basate sul paragrafo 2 lettere a­d devono essere presentate entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione della commissione di ricorso. Le richieste basate sul paragrafo 2 lettera e devono essere presentate entro due mesi dall'accertamento del reato e in ogni caso non più di cinque anni dopo la notifica della decisione della commissione di ricorso. La richiesta di revisione è considerata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa dovuta.

(5) La Commissione allargata di ricorso esamina la richiesta di revisione conformemente al regolamento di esecuzione. Se la richiesta è fondata, la Commissione allargata di ricorso annulla la decisione impugnata e ordina, conformemente al regolamento di esecuzione, di riaprire la procedura davanti alle commissioni di ricorso.

(6) Chiunque, nel periodo intercorrente tra la decisione impugnata della commissione di ricorso e la pubblicazione della menzione della decisione della Commissione allargata di ricorso sulla richiesta di revisione, abbia in buona fede incominciato a utilizzare o fatto dei preparativi effettivi e seri per utilizzare, in uno Stato contraente designato, l'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare a utilizzare a titolo gratuito tale invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.

56. L'articolo 115 è modificato come segue: Art. 115

Osservazioni di terzi

Una volta pubblicata la domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, presentare osservazioni contro la brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda, conformemente al regolamento di esecuzione. I terzi non diventano parti della procedura.

57. L'articolo 117 è modificato come segue: Art. 117

Prove e assunzione delle prove

(1) Nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, sono ammissibili in particolare le prove seguenti: a)

l'audizione delle parti;

b)

la richiesta di informazioni;

c)

la produzione di documenti;

d)

l'audizione dei testimoni;

e)

la perizia;

f)

il sopralluogo;

g)

le dichiarazioni scritte rilasciate sotto giuramento.

(2) Il regolamento di esecuzione regge l'assunzione delle prove.

3456

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

58. L'articolo 119 è modificato come segue: Art. 119

Notifica

Le decisioni, le citazioni, gli avvisi e le comunicazioni sono notificati d'ufficio dall'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione.

Qualora circostanze eccezionali lo esigano, si può procedere alle notifiche per il tramite dei servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.

59. L'articolo 120 è modificato come segue: Art. 120

Termini

Il regolamento di esecuzione definisce: a)

i termini da rispettare nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti che non siano già fissati nella presente convenzione;

b)

le modalità per il computo dei termini, come pure le condizioni alle quali possono essere prorogati;

c)

la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.

60. L'articolo 121 è modificato come segue: Art. 121

Prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo

(1) Se non ha osservato un termine da rispettare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente può chiedere la prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti accoglie la richiesta se le condizioni previste nel regolamento di esecuzione sono adempiute. In caso contrario, respinge la richiesta.

(3) Se la richiesta è accolta, le conseguenze dell'inosservanza del termine sono considerate non essersi prodotte.

(4) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura i termini di cui agli articoli 87 paragrafo 1, 108 e 112a paragrafo 4, come anche i termini per la presentazione della richiesta di prosecuzione della procedura e della richiesta di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere altri termini dalla prosecuzione della procedura.

61. L'articolo 122 è modificato come segue: Art. 122

Restitutio in integrum

(1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'inosservanza del termine ha come conseguenza diretta il rigetto della 3457

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

domanda di brevetto europeo o di una richiesta, il fatto che la domanda di brevetto è considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo oppure la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti accoglie la richiesta se sono adempiute le condizioni di cui al paragrafo 1 e quelle previste dal regolamento di esecuzione. In caso contrario, respinge la richiesta.

(3) Se la richiesta è accolta, le conseguenze dell'inosservanza del termine sono considerate non essersi prodotte.

(4) È escluso dalla restitutio in integrum il termine di presentazione della richiesta di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere anche altri termini dalla restitutio in integrum.

(5) Chiunque, durante il periodo intercorrente tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare o fatto dei preparativi effettivi e seri per utilizzare, in uno Stato contraente designato, l'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare a utilizzare a titolo gratuito tale invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.

(6) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro termini che sono previsti nella presente convenzione e che vanno osservati nei riguardi delle autorità di tale Stato.

62. L'articolo 123 è modificato come segue: Art. 123

Modifiche

(1) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo può essere modificato nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare almeno una volta la domanda.

(2) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale che il suo oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio.

(3) Il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale da estendere la protezione che conferisce.

63. L'articolo 124 è modificato come segue: Art. 124

Informazioni sullo stato della tecnica

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti può invitare il richiedente, conformemente al regolamento di esecuzione, a fornire informazioni sullo stato della tecnica preso in considerazione nell'ambito di procedure di brevetto nazionali o regionali e inerente a un'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo.

(2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera all'invito di cui al paragrafo 1, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

3458

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

64. L'articolo 126 è abrogato.

65. L'articolo 127 è modificato come segue: Art. 127

Registro europeo dei brevetti

L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni specificate nel regolamento di esecuzione. Nessuna iscrizione è fatta nel Registro europeo dei brevetti prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il Registro europeo dei brevetti è aperto alla consultazione pubblica.

66. L'articolo 128 è modificato come segue: Art. 128

Consultazione pubblica

(1) Gli inserti relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.

(2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente abbia fatto valere la domanda di brevetto europeo a suo scapito può consultare l'inserto già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.

(3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61 paragrafo 1, chiunque può consultare l'inserto della domanda iniziale a prescindere dalla sua pubblicazione e senza il consenso del richiedente.

(4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, gli inserti di tale domanda e del brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, fatte salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.

(5) L'Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi o pubblicare le indicazioni specificate nel regolamento di esecuzione.

67. L'articolo 129 è modificato come segue: Art. 129

Pubblicazioni periodiche

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente: a)

un Bollettino europeo dei brevetti, contenente le indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione, dal regolamento di esecuzione o dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti;

b)

una Gazzetta ufficiale, contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale da parte del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e qualsiasi altra pubblicazione relativa alla presente convenzione e alla sua applicazione.

3459

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

68. L'articolo 130 è modificato come segue: Art. 130

Scambio di informazioni

(1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o della legislazione nazionale, l'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile riguardante i brevetti europei e nazionali, le relative domande e lo svolgersi delle relative procedure.

(2) Il paragrafo 1 si applica, a norma di accordi di lavoro, anche allo scambio di informazioni tra l'Ufficio europeo dei brevetti e: a)

i servizi centrali della proprietà industriale di altri Stati;

b)

le organizzazioni intergovernative incaricate della concessione di brevetti;

c)

ogni altra organizzazione.

(3) Le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2 lettere a nonché b non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128. Il Consiglio d'amministrazione può decidere che le comunicazioni conformi al paragrafo 2 lettera c non siano soggette a tali restrizioni, a condizione che l'organizzazione in questione tratti le informazioni in modo confidenziale fino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

69. L'articolo 133 è modificato come segue: Art. 133

Principi generali relativi alla rappresentanza

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione.

(2) Le persone fisiche e giuridiche senza domicilio o sede in uno Stato contraente devono essere rappresentate da un mandatario abilitato e agire per il suo tramite in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, ad eccezione del deposito di una domanda di brevetto europeo; il regolamento di esecuzione può prevedere altre eccezioni.

(3) Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede in uno Stato contraente possono agire, in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, per il tramite di un loro impiegato che non deve per forza essere un mandatario abilitato, ma deve possedere una procura conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione può prevedere se e a quali condizioni l'impiegato di una persona giuridica può parimenti agire per altre persone giuridiche con sede in uno Stati contraente che abbiano legami economici con detta persona giuridica.

(4) Il regolamento di esecuzione può prevedere disposizioni particolari per la rappresentanza comune di parti che agiscono in comune.

3460

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

70. L'articolo 134 è modificato come segue: Art. 134

Rappresentanza dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti

(1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista tenuta dall'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) Può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che: a)

possiede la cittadinanza di uno Stato contraente;

b)

ha il domicilio professionale e il posto di lavoro in uno Stato contraente; e

c)

ha superato l'esame europeo d'idoneità.

(3) Per un anno a decorrere dalla data in cui prende effetto l'adesione di uno Stato alla presente convenzione, può chiedere di essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che: a)

possiede la cittadinanza di uno Stato contraente;

b)

ha il domicilio professionale e il posto di lavoro in uno Stato che ha aderito alla presente convenzione; e

c)

è abilitata a rappresentare, in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche e giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di tale Stato. Qualora tale abilitazione non sia subordinata all'esigenza di una speciale qualifica professionale, la persona in questione deve aver agito correntemente in tale Stato in veste di mandatario per almeno cinque anni.

(4) L'iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta corredata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 2 e 3 sono soddisfatte.

(5) Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione.

(6) Per l'esercizio dell'attività di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista dei mandatari abilitati è autorizzata ad avere un domicilio professionale in ogni Stato contraente in cui si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, tenuto conto del protocollo sull'accentramento allegato alla presente convenzione.

Le autorità di tali Stati possono ritirare l'autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Prima che venga adottato un tale provvedimento, dev'essere consultato il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(7) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può accordare una deroga: a)

alla condizione di cui al paragrafo 2 lettera a o al paragrafo 3 lettera a, in presenza di circostanze particolari;

b)

alla condizione di cui al paragrafo 3 lettera c secondo periodo, se il candidato fornisce la prova di aver acquisito in altro modo le qualificazioni richieste.

(8) Nelle procedure istituite dalla presente convenzione può assumere la rappresentanza, alla stregua di un mandatario abilitato, anche qualsiasi avvocato abilitato a esercitare in uno Stato contraente e avente ivi il suo domicilio professionale, nella 3461

Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

misura in cui può agire in tale Stato in veste di mandatario in materia di brevetti d'invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 6.

71. Il nuovo articolo 134a seguente è inserito dopo l'articolo 134: Art. 134a

Istituto dei mandatari abilitati dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti

(1) Il Consiglio d'amministrazione è competente a emanare e modificare le disposizioni relative: a)

all'Istituto dei mandatari abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti, qui di seguito denominato Istituto;

b)

alla qualificazione e alla formazione richieste per l'ammissione all'esame europeo di idoneità, e all'organizzazione delle prove di tale esame;

c)

al potere disciplinare esercitato dall'Istituto o dell'Ufficio europeo dei brevetti sui mandatari abilitati;

d)

all'obbligo di riservatezza del mandatario abilitato e al suo diritto di rifiutarsi di divulgare, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, le comunicazioni con il suo cliente o con altre persone.

(2) Tutte le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati di cui all'articolo 134 paragrafo 1 sono membri dell'Istituto.

72. L'articolo 135 è modificato come segue: Art. 135

Richiesta di trasformazione

(1) Su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo, il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente designato avvia la procedura di concessione di un brevetto nazionale: a)

se la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata a norma dell'articolo 77 paragrafo 3;

b)

negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo è respinta, ritirata o considerata ritirata oppure il brevetto europeo è revocato.

(2) Nel caso di cui al paragrafo 1 lettera a, la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprietà industriale presso il quale la domanda di brevetto europeo era stata depositata. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale in materia di difesa nazionale, tale servizio trasmette la richiesta direttamente ai servizi centrali degli Stati contraenti che vi sono menzionati.

(3) Nel caso di cui al paragrafo 1 lettera b, la richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. La richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprietà industriale degli Stati che vi sono menzionati.

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(4) La domanda di brevetto europeo cessa di produrre gli effetti di cui all'articolo 66 se la richiesta di trasformazione non è trasmessa in tempo.

73. L'articolo 136 è abrogato.

74. L'articolo 137 è modificato come segue: Art. 137

Condizioni formali della trasformazione

(1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente all'articolo 135 paragrafi 2 o 3, non può, per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari.

(2) Il servizio centrale della proprietà industriale cui la domanda è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente: a)

paghi la tassa nazionale di deposito;

b)

presenti una traduzione, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, del testo modificato nel corso della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, in base a cui egli desidera che si svolga la procedura nazionale.

75. L'articolo 138 è modificato come segue: Art. 138

Nullità dei brevetti europei

(1) Fatto salvo l'articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, con effetto per uno Stato contraente, soltanto se: a)

l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli 52­57;

b)

l'invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché un esperto possa attuarla;

c)

l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o a una nuova domanda depositata giusta l'articolo 61, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio;

d)

la protezione conferita dal brevetto è stata estesa; oppure

e)

il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60 paragrafo 1.

(2) Se i motivi di nullità si riferiscono solo a parte del brevetto europeo, questo viene limitato modificando in corrispondenza le rivendicazioni e viene dichiarato parzialmente nullo.

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(3) Nelle procedure concernenti la validità del brevetto europeo dinanzi al tribunale o all'autorità competente, il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tale testo limitato funge da base per la procedura.

76. L'articolo 140 è modificato come segue: Art. 140

Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

Gli articoli 66, 124, 135, 136, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilità o ai certificati di utilità come pure alle relative domande negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione.

77. L'articolo 141 è modificato come segue: Art. 141

Tasse annuali per il brevetto europeo

(1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86 paragrafo 2.

(2) Se il termine di pagamento delle tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, tali tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine menzionato. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista dal diritto nazionale.

78. Il nuovo articolo 149a seguente è inserito dopo l'articolo 149: Art. 149a

Altri accordi tra gli Stati contraenti

(1) La presente convenzione non pregiudica il diritto di tutti gli Stati contraenti, o di parte di essi, di concludere accordi particolari su tutte le questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei che, in virtù della presente convenzione, sono rette e disciplinate dal diritto nazionale, quali in particolare: a)

un accordo per l'istituzione di una corte dei brevetti europei comune agli Stati aderenti a tale accordo;

b)

un accordo per l'istituzione di un ente comune agli Stati aderenti a tale accordo che, su richiesta di tribunali o di autorità quasi giurisdizionali nazionali, emani pareri su questioni relative al diritto europeo dei brevetti o al diritto nazionale armonizzato con quest'ultimo;

c)

un accordo in base a cui gli Stati aderenti a tale accordo rinunciano completamente o parzialmente alla traduzione dei brevetti europei secondo l'articolo 65;

d)

un accordo in base a cui gli Stati aderenti a tale accordo prevedono che le traduzioni dei brevetti europei richieste giusta l'articolo 65 possono essere presentate all'Ufficio europeo dei brevetti e da questo pubblicate.

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(2) Il Consiglio d'amministrazione è competente a decidere che: a)

i membri delle commissioni di ricorso o della Commissione allargata di ricorso possano fare parte di una corte dei brevetti europei o di un ente comune e partecipare alle procedure avviate presso tale corte o ente in virtù di tale accordo;

b)

l'Ufficio europeo dei brevetti fornisca a un ente comune il personale di sostegno, i locali e i mezzi materiali necessari all'esercizio delle sue funzioni e che l'organizzazione assuma tutte o parte delle spese legate a tale ente.

79. La parte decima della Convenzione è sostituita dal testo seguente:

Parte decima: Domande internazionali ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti ­ domande EURO-PCT Art. 150

Applicazione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

(1) Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, denominato in appresso PCT, è applicabile conformemente alle disposizioni della presente parte.

(2) Le domande internazionali depositate conformemente al PCT possono formare oggetto di procedura presso l'Ufficio europeo dei brevetti. A tali procedure si applicano le disposizioni del PCT, del regolamento di esecuzione e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. In caso di divergenza prevalgono le disposizioni del PCT o del suo regolamento di esecuzione.

Art. 151

L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente

L'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente ai sensi del PCT, in conformità al regolamento di esecuzione. È applicabile l'articolo 75 paragrafo 2.

Art. 152

L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale

In conformità con un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale e dell'esame preliminare internazionale ai sensi del PCT per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente della presente convenzione o che vi hanno il domicilio o la sede. Tale accordo può prevedere che l'Ufficio europeo dei brevetti agisca anche per qualsiasi altro richiedente.

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

Art. 153

L'Ufficio europeo dei brevetti come ufficio designato o eletto

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti funge da: a)

ufficio designato per qualsiasi Stato contraente della presente convenzione designato nella domanda internazionale, per il quale il PCT è entrato in vigore e il richiedente indica che intende ottenere un brevetto europeo; e

b)

ufficio eletto, se il richiedente ha eletto uno Stato designato secondo la lettera a.

(2) Una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti funge da ufficio designato o eletto e cui è stata attribuita una data di deposito internazionale ha valore di domanda europea regolare (domanda euro-PCT).

(3) La pubblicazione internazionale di una domanda euro-PCT in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti sostituisce la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed è inserita nel Bollettino europeo dei brevetti.

(4) Se la domanda euro-PCT è pubblicata in un'altra lingua, una traduzione in una lingua ufficiale deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti, che la pubblica. Fatto salvo l'articolo 67 paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67 paragrafi 1 e 2 è garantita soltanto a partire dalla data di tale pubblicazione.

(5) La domanda euro-PCT è trattata come una domanda di brevetto europeo ed è considerata compresa nello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54 paragrafo 3 se sono adempiute le condizioni previste ai paragrafi 3 o 4 e quelle contenute nel regolamento di esecuzione.

(6) Il rapporto di ricerca internazionale relativo a una domanda euro-PCT o la dichiarazione che lo sostituisce e la loro pubblicazione internazionale subentrano al rapporto di ricerca europeo e alla menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti.

(7) Per ogni domanda euro-PCT secondo il paragrafo 5 è redatto un rapporto complementare di ricerca europea. Il Consiglio d'amministrazione può decidere di rinunciare a un rapporto complementare di ricerca o di ridurre la tassa di ricerca.

80. Gli articoli 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163 sono abrogati.

81. L'articolo 164 è modificato come segue: Art. 164

Regolamento di esecuzione e protocolli

(1) Il regolamento di esecuzione, il protocollo relativo al riconoscimento, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità, il protocollo relativo all'accentramento e il protocollo interpretativo dell'articolo 69 costituiscono parte integrante della presente convenzione.

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(2) In caso di divergenza tra le disposizioni della presente convenzione e le disposizioni del regolamento di esecuzione, prevalgono le disposizioni della convenzione.

82. L'articolo 167 è abrogato.

Art. 2

Protocolli

1. Il protocollo interpretativo dell'articolo 69 CBE2 è modificato come segue: Protocollo relativo all'interpretazione dell'articolo 69 CBE Art. 1

Principi generali

L'articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttrice e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L'articolo 69 deve invece essere inteso nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo una equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Art. 2

Equivalenti

Per determinare l'estensione della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debito conto di ogni elemento equivalente indicato nelle rivendicazioni.

2. Il seguente protocollo sull'organico è inserito nella Convenzione sul brevetto europeo come parte integrante di quest'ultima: Protocollo sull'organico dell'ufficio europeo dei brevetti dell'aia (Protocollo sull'organico) L'Organizzazione europea dei brevetti garantisce che la proporzione degli impieghi dell'Ufficio europeo dei brevetti assegnata al dipartimento dell'Aia, come definita nell'organigramma e nell'organico per il 2000, resta sostanzialmente immutata.

Qualsiasi modifica del numero degli impieghi assegnati al dipartimento dell'Aia che sia necessaria per garantire il buon funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti e che si traduca con uno scarto superiore al dieci per cento rispetto a tale proporzione, richiede una decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione, adottata su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti previa consultazione dei governi della Repubblica federale di Germania e del Regno dei Paesi Bassi.

2

RS 0.232.142.25

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

3. La sezione I del protocollo sull'accentramento3 è modificata come segue: Protocollo sull'accentramento e l'introduzione del sistema europeo dei brevetti (Protocollo sull'accentramento) Sezione I (1) a) Alla data di entrata in vigore della convenzione, gli Stati facenti parte della convenzione che sono contemporaneamente membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti istituito con l'Accordo dell'Aia del 6 giugno 1947 adottano tutti i provvedimenti necessari affinché tutto l'attivo e il passivo come anche tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei Brevetti vengano trasferiti all'Ufficio europeo dei brevetti al più tardi alla data di cui all'articolo 162 paragrafo 1 della convenzione. Le modalità del trasferimento saranno definite in un accordo concluso tra l'Istituto Internazionale dei brevetti e l'Organizzazione europea dei brevetti. Gli Stati di cui sopra e gli altri Stati facenti parte della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinché tale accordo sia applicato al più tardi alla data di cui all'articolo 162 paragrafo 1 della convenzione. Alla data di tale applicazione, gli Stati membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti che sono contemporaneamente parti della convenzione si impegnano inoltre a porre fine alla loro appartenenza all'Accordo dell'Aia.

3

b)

Gli Stati facenti parte della convenzione adottano tutti i provvedimenti necessari affinché, conformemente all'accordo di cui alla lettera a, tutto l'attivo e tutto il passivo come anche tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei Brevetti siano incorporati nell'Ufficio europeo dei brevetti. Dal momento dell'applicazione di tale accordo in poi, l'Ufficio europeo dei brevetti svolgerà da un canto i compiti assunti dall'Ufficio Internazionale dei Brevetti alla data dell'apertura alla firma della convenzione, in particolare quelli svolti nei riguardi degli Stati membri, che divengano o no parti della convenzione, e d'altro canto i compiti che esso si sarà impegnato ad assumere al momento dell'entrata in vigore della convenzione nei riguardi degli Stati che, a tale data, saranno contemporaneamente membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti e parti della convenzione. Inoltre, il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti può incaricare l'Ufficio europeo dei brevetti di altri compiti nel campo della ricerca.

c)

Gli impegni di cui sopra si applicano all'agenzia istituita conformemente all'Accordo dell'Aia, secondo le condizioni previste nell'accordo concluso tra l'Istituto Internazionale dei Brevetti e il governo dello Stato contraente interessato. Tale governo si impegna a concludere con l'Organizzazione europea dei brevetti un nuovo accordo in sostituzione di quello precedente concluso con l'Istituto Internazionale dei Brevetti per far concordare le clausole relative all'organizzazione, al funzionamento e al finanziamento dell'agenzia con le disposizioni del presente protocollo.

RS 0.232.142.24

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

(2) Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati facenti parte della convenzione rinunciano, per i loro servizi centrali della proprietà industriale e a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attività in qualità di amministrazione incaricata della ricerca ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162 paragrafo 1 della convenzione.

(3) a) Un'agenzia dell'Ufficio europeo dei brevetti è istituita a Berlino, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162 paragrafo 1 della convenzione. Tale agenzia dipende dalla succursale dell'Aia.

b)

Il Consiglio d'amministrazione determina, in base a considerazioni generali e al fabbisogno dell'Ufficio europeo dei brevetti, quali compiti assegnare all'agenzia di Berlino.

c)

Almeno all'inizio del periodo che segue l'estensione progressiva del campo di attività dell'Ufficio europeo dei brevetti, la mole dei lavori affidati a tale servizio deve permettere di occupare appieno il personale esaminatore in attività presso l'agenzia di Berlino dell'Ufficio tedesco dei brevetti il giorno dell'apertura della convenzione alla firma.

d)

La Repubblica federale tedesca sopporta tutte le spese supplementari che l'istituzione e il funzionamento dell'agenzia di Berlino comportano per l'Organizzazione europea dei brevetti.

Art. 3

Nuovo testo della Convenzione

(1) Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti è autorizzato a preparare, su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, un nuovo testo della Convenzione sul brevetto europeo. Nel nuovo testo, le disposizioni della convenzione devono, se necessario, essere armonizzate sul piano redazionale nelle tre lingue ufficiali. Inoltre, le disposizioni della convenzione possono essere oggetto di una nuova numerazione consecutiva e i rinvii ad altre disposizioni della convenzione possono essere modificate tenendo conto della nuova numerazione.

(2) Il Consiglio d'amministrazione adotta il nuovo testo della convenzione alla maggioranza dei tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti. Una volta adottato, il nuovo testo della convenzione diviene parte integrante del presente Atto di revisione.

Art. 4

Firma e ratifica

(1) Il presente Atto di revisione rimane aperto alla firma degli Stati contraenti presso l'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco fino al 1° settembre 2001.

(2) Il presente Atto di revisione è sottoposto a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

Art. 5

Adesione

(1) Il presente Atto di revisione è aperto, fino alla sua entrata in vigore, all'adesione degli Stati contraenti della convenzione e degli Stati che ratificano la convenzione o vi aderiscono.

(2) Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 6

Applicazione a titolo provvisorio

L'articolo 1 numeri 4­6 e 12­15, l'articolo 2 numeri 2 e 3, gli articoli 3 e 7 del presente Atto di revisione si applicano a titolo provvisorio.

Art. 7

Disposizioni transitorie

(1) Il testo riveduto della convenzione si applica a tutte le domande di brevetto europeo depositate dopo la sua entrata in vigore e ai brevetti europei concessi sulla base di tali domande. Non è applicabile ai brevetti europei già concessi al momento della sua entrata in vigore, né alle domande di brevetto europeo che a tale data sono pendenti, a meno che il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti non disponga altrimenti.

(2) Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti adotta la decisione di cui al paragrafo 1 alla maggioranza dei tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti al più tardi il 30 giugno 2001. Tale decisione diviene parte integrante del presente Atto di revisione.

Art. 8

Entrata in vigore

(1) Il testo riveduto della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore due anni dopo l'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di adesione di quindici Stati contraenti oppure il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente che procede per ultimo a tale formalità, se tale data è anteriore.

(2) All'entrata in vigore del testo riveduto della convenzione, il testo valido fino a tale data cessa di essere in vigore.

Art. 9

Trasmissioni e notifiche

(1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi del presente Atto di revisione e le trasmette ai governi degli Stati contraenti e degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtù dell'articolo 166 paragrafo 1.

(2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1: a)

l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

b)

la data dell'entrata in vigore del presente Atto di revisione.

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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei

In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Atto di revisione.

Fatto a Monaco, il ventinove novembre duemila in un esemplare originale nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede. Tale esemplare è depositato presso gli archivi del governo della Repubblica federale di Germania.

(Seguono le firme)

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