Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 3 marzo 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2004 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile1 2:
Appendice 17 al Contratto nazionale mantello per il settore principale dell'edilizia in Svizzera Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo del 20.04.2004 Art. 1
Posizione rispetto al CNM
Art. 2
Campo di applicazione
Art. 3
Applicazione
Art. 4
Orari di lavoro e tempo di viaggio
Art. 5
Classi salariali e zone salariali
Art. 6
Supplementi salariali
Art. 7
Rimborso spese
1
2
cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello del edilizia e del genio civile, FF 1998 4469 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2005-0430
2023
Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF
II Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.
3 marzo 2005
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2024