Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 3 marzo 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2004 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile1 2:

Appendice 17 al Contratto nazionale mantello per il settore principale dell'edilizia in Svizzera Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo del 20.04.2004 Art. 1

Posizione rispetto al CNM

Art. 2

Campo di applicazione

Art. 3

Applicazione

Art. 4

Orari di lavoro e tempo di viaggio

Art. 5

Classi salariali e zone salariali

Art. 6

Supplementi salariali

Art. 7

Rimborso spese

1

2

cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello del edilizia e del genio civile, FF 1998 4469 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2005-0430

2023

Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

II Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

3 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2024