Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 6 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 24 ottobre 2002, del 14 febbraio 2003 e del 12 febbraio 20041, che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 lett. e2 Abrogato II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel CCL per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale3: Appendice 9, art. 2 Art. 2

Compensazione del rincaro

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 2 (Compensazione del rincaro) appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2002 6361, 2003 1303, 2004 775 Corrisponde all'art. 2 cpv. 2 lett. d delle versioni tedesca e francese Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2004-2791

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Contratto colletivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2005 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

6 gennaio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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