Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Disegno)

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 27 giugno 20051; visto il parere del Consiglio federale del 24 agosto 20052, decreta: I La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 9 Abrogato Titolo prima dell'articolo 10a (nuovo)

Capitolo 3: Esame dell'impatto sull'ambiente Art. 10a (nuovo) Esame dell'impatto sull'ambiente Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.

1

Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto tale da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza della legislazione sulla protezione dell'ambiente.

2

Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali l'esame è obbligatorio. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.

3

1 2 3

FF 2005 4777 FF 2005 4817 RS 814.01

2005-1689

4807

Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 10b (nuovo) Rapporto sull'impatto ambientale Chiunque intenda progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente sottopone all'autorità competente un rapporto sull'impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l'esame.

1

Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente e comprende i seguenti punti:

2

a.

lo stato iniziale;

b.

il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe;

c.

il carico inquinante presumibile dopo l'esecuzione del progetto.

Minoranza (Inderkum, Berset, Stadler) 2

Il rapporto contiene tutti i dati ... e comprende i seguenti punti: c.

...;

d.

altre misure realizzabili dal profilo tecnico e aziendale ed economicamente sopportabili che consentono di ridurre ulteriormente il carico inquinante.

Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l'esame accerta in modo esaustivo gli effetti sull'ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull'impatto ambientale.

3

L'autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.

4

Art. 10c (nuovo)

Valutazione del rapporto

I servizi della protezione dell'ambiente valutano gli esami preliminari e il rapporto e propongono all'autorità competente le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione.

1

Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l'autorità competente sente l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di consultazione ad altri impianti.

2

Art. 10d (nuovo) Pubblicità del rapporto Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell'esame dell'impatto sull'ambiente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l'osservanza del segreto.

1

2

Il segreto d'affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.

4808

Legge sulla protezione dell'ambiente

Titolo prima dell'articolo 54 (nuovo)

Sezione 1: Protezione giuridica Art. 54 rubrica Abrogata Titolo prima dell'articolo 55 (nuovo):

Sezione 2: Ricorso delle associazioni contro decisioni relative ad impianti Art. 55

Organizzazioni legittimate a ricorrere

Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se sono date le seguenti condizioni: 1

a.

l'organizzazione è attiva a livello nazionale;

b.

persegue scopi ideali meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto sulla base di censure in ambiti legali che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto.

2

3

Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione.

4

Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività.

5

Minoranza (Germann, Epiney, Hess Hans) L'associazione che si avvale del diritto di ricorso deve fornire la prova che i vantaggi per l'ambiente a cui mira la sua azione compensano ragionevolmente gli svantaggi arrecati all'economia e alla società (mancato vantaggio).

2bis

Art. 55a (nuovo) Comunicazione della decisione L'autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione secondo l'articolo 55 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone.

1

Se il diritto federale o cantonale prevede una procedura di opposizione, la domanda è pubblicata conformemente al capoverso 1.

2

4809

Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 55b (nuovo) Perdita della legittimazione a ricorrere Le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da pregiudicare gli scopi ideali da esse perseguiti. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 19304 sull'espropriazione.

1

Le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.

2

Le organizzazioni non possono più far valere in una fase procedurale successiva le censure ammissibili contro un piano di utilizzazione stabilito in una decisione formale che non sono state fatte valere nelle fase procedurali precedenti o che sono state respinte definitivamente.

3

I capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti contro i piani di utilizzazione secondo il diritto cantonale.

4

Art. 55c (nuovo)

Accordi fra richiedenti e organizzazioni

Se l'organizzazione e il richiedente giungono a un accordo, l'autorità recepisce il risultato dell'accordo nella sua decisione, sempreché non sussista alcun vizio ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA).

1

Sono illeciti gli accordi fra le organizzazioni e i richiedenti relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinati a:

2

a.

far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare gli oneri imposti dalle autorità;

b.

realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;

c.

compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento in corso di procedura.

L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l'organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.

3

Minoranza (Berset, Béguelin, Marty Dick) L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto. Le clausole illecite ai sensi del capoverso 2 contenute nell'accordo non hanno effetto (nullità).

3

Art. 55d (nuovo) Inizio anticipato dei lavori I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

4 5

RS 711 RS 172.021

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Legge sulla protezione dell'ambiente

Minoranza (Epiney, Schweiger, Hess Hans) I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

1

2 2 L'effetto sospensivo è revocato se il ricorso concerne un oggetto dichiarato di interesse pubblico dall'autorità competente. La revoca dell'effetto sospensivo non è possibile per gli oggetti riconosciuti di importanza nazionale in un inventario federale approvato dal Cantone interessato.

Art. 55e (nuovo)

Spese processuali

I costi della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico delle organizzazioni soccombenti.

Minoranza (Berset, Béguelin) L'autorità di ricorso può addossare alle organizzazioni soccombenti i costi della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali.

Minoranza (Pfisterer Thomas, Schweiger) I costi della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico delle organizzazioni soccombenti.

1

Se prima di emanare la decisione o il piano di utilizzazione l'autorità ordina una procedura di conciliazione in virtù del diritto federale o cantonale, le organizzazioni legittimate a ricorrere che non vi partecipano contribuiscono ai costi in misura adeguata.

2

Titolo prima dell'art. 55f (nuovo):

Sezione 3: Diritto di ricorso delle associazioni contro autorizzazioni concernenti organismi Art. 55f Le organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell'ambiente, alle seguenti condizioni:

1

a.

l'organizzazione è attiva a livello nazionale;

b.

l'organizzazione è stata fondata almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.

2

Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

3

Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi 1 e 2.

4811

Legge sulla protezione dell'ambiente

Titolo prima dell'articolo 56 (nuovo):

Sezione 4: Ricorso delle autorità e dei Comuni, espropriazione, costi delle misure di sicurezza e delle rimozioni II Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 12 1

Mezzi giuridici dei Comuni e delle associazioni 1. Legittimazione a ricorrere

Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: a.

i Comuni;

b.

le associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, alle seguenti condizioni: 1. l'associazione è attiva a livello nazionale; 2. l'associazione persegue scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire scopi ideali;

Le associazioni sono legittimate a ricorrere soltanto sulla base di censure in ambiti legali che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.

2

3

Il Consiglio federale designa le associazioni legittimate a ricorrere.

La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'associazione.

4

Le associazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività.

5

Minoranza (Germann, Epiney, Hess Hans) L'associazione che si avvale del diritto di ricorso deve fornire la prova che i vantaggi per l'ambiente a cui mira la sua azione compensano ragionevolmente gli svantaggi arrecati all'economia e alla società (mancato vantaggio).

2bis

6

RS 451

4812

Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 12a

2. Inammissibilità di ricorsi contro decisioni concernenti la concessione di sussidi federali

Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le installazioni o gli impianti siano già stati oggetto, nell'adempimento di compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1.

Art. 12b

3. Comunicazione della decisione

L'autorità comunica ai Comuni e alle associazioni la propria decisione secondo l'articolo 12 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni.

1

Se il diritto federale o cantonale prevede una procedura di opposizione, la domanda è pubblicata conformemente al capoverso 1.

2

Art. 12c (nuovo)

4. Perdita della legittimazione a ricorrere

I Comuni e le associazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nel seguito del procedimento soltanto se la decisione è modificata in modo tale da pregiudicare i loro interessi o i loro scopi ideali. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 19307 sull'espropriazione.

1

I Comuni e le associazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.

2

Le associazioni non possono più far valere in una fase procedurale successiva le censure ammissibili contro un piano di utilizzazione stabilito in una decisione formale che non sono state fatte valere nelle fase procedurali precedenti o che sono state respinte definitivamente.

3

I capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti contro i piani di utilizzazione secondo il diritto cantonale.

4

Art. 12d (nuovo) 5. Accordi fra richiedenti e associazioni Se l'associazione e il richiedente giungono a un accordo, l'autorità recepisce il risultato dell'accordo nella sua decisione, sempreché non sussista alcun vizio ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA).

1

Sono illeciti gli accordi fra le associazioni e i richiedenti relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinati a:

2

7 8

a.

far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare gli oneri imposti dalle autorità;

b.

realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;

RS 711 RS 172.021

4813

Legge sulla protezione dell'ambiente

c.

compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento in corso di procedura.

L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l'associazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.

3

Minoranza (Berset, Béguelin, Marty Dick) L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto. Le clausole illecite ai sensi del capoverso 2 contenute nell'accordo non hanno effetto (nullità).

3

Art. 12e (nuovo)

6. Inizio anticipato dei lavori

I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

Minoranza (Epiney. Schweiger, Hess Hans) I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

1

L'effetto sospensivo è revocato se il ricorso concerne un oggetto dichiarato di interesse pubblico dall'autorità competente. La revoca dell'effetto sospensivo non è possibile per gli oggetti riconosciuti di importanza nazionale in un inventario federale approvato dal Cantone interessato.

2

Art. 12f (nuovo)

7. Spese processuali

I costi della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico delle associazioni soccombenti.

Minoranza (Berset, Béguelin) L'autorità di ricorso può addossare alle associazioni soccombenti i costi della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali.

Minoranza (Pfisterer Thomas, Schweiger) L'autorità di ricorso può addossare alle associazioni soccombenti i costi della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali.

1

Se prima di emanare la decisione o il piano di utilizzazione l'autorità ordina una procedura di conciliazione in virtù del diritto federale o cantonale, le associazioni legittimate a ricorrere che non vi partecipano contribuiscono ai costi in misura adeguata.

2

Art. 12g (nuovo) Diritto di ricorso dei Cantoni e dell'ufficio federale competente I Cantoni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità federali conformemente all'articolo 12 capoverso 1.

1

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Legge sulla protezione dell'ambiente

L'Ufficio federale competente è legittimato a ricorrere contro le decisioni cantonali conformemente all'articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

2

2. Legge federale del 22 giugno 19799 sulla pianificazione del territorio Art. 10 cpv. 2 Essi regolano, per l'elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni, degli altri enti ai quali incombono compiti d'incidenza territoriale, nonché delle organizzazioni e associazioni di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio conformemente agli articoli 55 e seguenti della legge del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell'ambiente e agli articoli 12 e seguenti della legge federale del 1° luglio 196611 sulla protezione della natura e del paesaggio.

2

III Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Le disposizioni sull'attività economica previste dall'articolo 55 capoverso 1 lettera b LPAmb e dall'articolo 12 capoverso 1 lettera b numero 2 LPN entrano in vigore tre anni dopo l'entrata in vigore delle altre disposizioni della presente legge.

3

9 10 11

RS 700 RS 814.01 RS 451

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Legge sulla protezione dell'ambiente

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