Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Rimessa in vigore e modifica del 22 settembre 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 10 settembre 20021 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura2 è rimesso in vigore ed è modificato come segue: Art. 2 cpv. 4 Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

II Le seguenti disposizioni modificate del contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 10 settembre 20021, è dichiarato d'obbligatorietà generale5: Art. 9, cpv. 9.1 Categoria D, cpv. 9.3 e 9.4 9.1

Inquadramento

9.3

Salari base (salari minimi)

9.4

Aumenti salariali

1 2

3 4 5

Salari (lordi)

FF 2002 5391 Il 15 aprile 2005, le parti contraenti del CCL (asipg, UNIA, SYNA) hanno rimesso in vigore il contratto collettivo del 14 marzo 2002, con le modifiche di cui alla cifra II del presente decreto.

RS 823.20 ODist, RS 823.201 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2005-2215

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

Art. 12

Vacanze e giorni festivi

Art. 13

Assicurazione di indennità giornaliera di malattia

III Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.

22 settembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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