Partecipazione alle eccedenze d'assicurazione privati (art. 36 lett. c della legge federale sulla procedura amministrativa; RS 172.021) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le decisioni seguenti relative a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 11 gennaio 2005

Tariffa sottoposta da La Basilese Assicurazioni, Basilea

per l'assicurazione collettiva vita.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

25 gennaio 2005

2005-0114

Ufficio federale delle assicurazioni private

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