Termine di referendum: 7 luglio 2005

Legge federale sulle tasse di bollo (LTB) Modifica del 18 marzo 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20041, decreta: I La legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo è modificata come segue: Art. 4 cpv. 2 Abrogato Art. 6 cpv. 1 lett. h 1

Non soggiacciono alla tassa: h.

i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costituzione o dell'aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi.

Art. 13 cpv. 1, 3 lett. c­f, 4 e 5 La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, sempreché uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.

1

3

1 2

Sono negoziatori di titoli: c.

Abrogata

d.

le società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata e società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, secondo l'ultimo bilancio, sono

FF 2004 4329 RS 641.10

2004-1439

2053

Tasse di bollo. LF

composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2; e.

i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa;

f.

la Confederazione, i Cantoni e i Comuni con i propri stabilimenti sempreché nei loro conti espongano documenti imponibili giusta il capoverso 2 per oltre 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.

Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d:

4

a.

gli istituti di cui all'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni4, il fondo di garanzia nonché l'istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;

b.

le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 19945 sul libero passaggio;

c.

gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 19856 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;

d.

le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui alle lettere a­c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.

Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

5

Art. 14 cpv. 1 lett. h 1

Non soggiacciono alla tassa: h.

la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore o il venditore è parte contraente straniera.

Art. 17 cpv. 2 e 4 2

3 4 5 6

Egli deve la metà della tassa: a.

se è mediatore, per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;

b.

se è contraente, per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

RS 831.40 RS 220 RS 831.425 RS 831.461.3

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Tasse di bollo. LF

La tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.

4

Art. 17a 1

Investitori esentati

Sono considerati investitori esentati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2: a.

gli Stati esteri e le banche centrali;

b.

i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 19947 sui fondi d'investimento;

c.

i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento;

d.

gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;

e.

gli istituti esteri di previdenza professionale;

f.

le società d'assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione;

g.

le società estere le cui azioni sono quotate a una borsa riconosciuta, nonché le loro società estere consolidate appartenenti a un medesimo gruppo.

Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell'articolo 13 capoverso 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente.

2

3

Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti: a.

che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b.

le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e

c.

che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

Art. 19

Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri

Se al momento della conclusione di un negozio una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli ripresi o forniti da una borsa che agisce in qualità di controparte nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati.

1

La mezza tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trattano titoli svizzeri per conto proprio.

2

7

RS 951.31

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Tasse di bollo. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006 qualora il termine di referendum scada inutilizzato; altrimenti, l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

2

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005

Consiglio nazionale, 18 marzo 2005

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 29 marzo 20058 Termine di referendum: 7 luglio 2005

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FF 2005 2053

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