Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 15 aprile 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 19991 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e): Tipo di formulazione:

MCPB 400 g/l SL

2. Prodotti commerciali Tropotox

numero di omologazione svizzero: A-3610 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 1052/1 distributore: Agria Reisebüro-Handelsgesellschaft m.b.H., Marktplatz 16, A-8081 Heiligenkreuz/Waasen

Tropotox

numero di omologazione svizzero: A-3611 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 1052/0 distributore: Bayer Austria GmbH, Lerchenfelder Gürtel 9­11, 1164 Vienna

Tropotox

numero di omologazione svizzero: A-3612 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 1052/2 distributore: Fertimport GmbH, Wienerbergstrasse 3, A-1100 Vienna

1

RS 916.161

2506

2005-0950

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

Frutticoltura Lamponi, ribes

Vilucchio, vilucchio maggiore

Concentrazione: 0,4 % Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: dopo la lignificazione dei getti

Campicoltura Piselli proteici, Dicotiledoni (malerbe) patate da foraggio, cereali, [con semina di trifoglio], miscela di trifoglio, piselli da conserva, patate da tavola, prati e pascoli Prati e pascoli Ranuncolacee annuali, ranuncolacee pluriennali Prati e pascoli [nuovi impianti prati artificiali]

Varietà di romice

Piante ornamentali Arbusti (escl. quelli Varietà di cardo, romice silvesti), arbusti comune[piante giovani], ornamentali (escl.

vilucchi quelli silvestri)

(*)

Dosaggio: 3,5­4 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane

1,2

Dosaggio: 4­6 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Dosaggio: 4­6 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane

2

Concentrazione: 0,4 % Dosaggio: 4 l/ha

2

3,4,5

(*) Condizioni e osservazioni 1 = nessun trattamento sulle patate da semina.

2 = termine d'attesa per il foraggiamento di bovini e animali in asciutta: 2 settimane.

3 = indicare le colture e la loro tollerabilità.

4 = solo per il trattamento di malerbe circoscritte.

5 = trattare conifere e tuia soltanto dopo la maturazione dei ricacci annuali.

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

2507

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso DFE (REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Dev'essere presentato in duplice copia corredato della decisione impugnata e dei documenti addotti quali mezzo di prova, sempreché siano a disposizione del ricorrente.

26 aprile 2005

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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