Termine di referendum: 6 aprile 2006

Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20042, decreta:

Sezione 1: Oggetto e definizioni Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina l'abilitazione e la sorveglianza delle persone che forniscono servizi di revisione.

1

La presente legge ha lo scopo di assicurare che i servizi di revisione siano forniti conformemente alle prescrizioni e ai requisiti di qualità.

2

3

Sono salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intendono per:

1 2 3

a.

servizi di revisione: verifiche e conferme che devono essere eseguite, secondo le disposizioni del diritto federale, da un perito revisore abilitato o da un revisore abilitato;

b.

imprese di revisione: imprese individuali, società di persone o persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono servizi di revisione;

c.

società con azioni quotate in borsa: società secondo l'articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni3.

RS 101 FF 2004 3545 RS 220; RU ... (FF 2005 6473)

2003-2757

6529

Legge sui revisori

Sezione 2: Disposizioni generali sull'abilitazione a fornire servizi di revisione Art. 3

Principio

Le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a necessitano di un'abilitazione.

1

Le persone fisiche sono abilitate a tempo indeterminato, le imprese di revisione per un periodo di cinque anni.

2

Art. 4

Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori

Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.

1

2

Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale: a.

gli esperti contabili diplomati federali;

b.

gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;

c.

le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;

d.

le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.

Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.

3

L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile.

L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.

4

Art. 5 1

Condizioni per l'abilitazione dei revisori

Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se: a.

è incensurata;

b.

vanta una formazione secondo l'articolo 4 capoverso 2;

c.

dimostra di possedere un'esperienza professionale di un anno.

6530

Legge sui revisori

L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.

2

Art. 6

Condizioni per l'abilitazione di imprese di revisione

Un'impresa di revisione è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se:

1

a.

la maggioranza dei membri del suo organo superiore di direzione o di amministrazione e del suo organo di gestione dispone dell'abilitazione corrispondente;

b.

almeno un quinto delle persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione dispone dell'abilitazione corrispondente;

c.

è garantito che tutte le persone che dirigono servizi di revisione dispongono dell'abilitazione corrispondente;

d.

la struttura dirigenziale garantisce che i singoli mandati sono sufficientemente sorvegliati.

I servizi pubblici di controllo delle finanze sono abilitati a fungere da impresa di revisione se adempiono i requisiti di cui al capoverso 1. Non vengono però abilitati quale impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

2

Sezione 3: Disposizioni particolari sull'abilitazione a fornire servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa Art. 7

Principio

Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa necessitano di un'abilitazione speciale e sottostanno alla sorveglianza statale (imprese di revisione sotto sorveglianza statale).

1

Su domanda, le altre imprese di revisione che adempiono le condizioni legali sono parimenti abilitate a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

2

Art. 8

Casi speciali nel contesto internazionale

Necessitano di un'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a o servizi secondo il diritto estero ad essi paragonabili per: 1

a.

società secondo il diritto estero i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera; 6531

Legge sui revisori

b.

società secondo il diritto estero che in Svizzera sono debitrici di un prestito in obbligazioni;

c.

società secondo il diritto svizzero o estero che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d'affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b;

d.

società secondo il diritto estero che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d'affari al conto di gruppo di una società svizzera con azioni quotate in borsa ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 numero 1 lettera a o b del Codice delle obbligazioni4.

L'obbligo d'abilitazione viene a cadere se l'impresa di revisione sottostà a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale.

2

3 L'obbligo d'abilitazione secondo il capoverso 1 lettera b viene inoltre a cadere se il prestito in obbligazioni è garantito da una società che dispone di un'impresa di revisione che adempie il capoverso 1 o 2.

Art. 9

Condizioni

Sono abilitate a fornire servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa le imprese di revisione che:

1

a.

adempiono le condizioni per l'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore;

b.

garantiscono il rispetto delle disposizioni legali;

c.

sono sufficientemente assicurate contro i rischi di responsabilità.

L'autorità di sorveglianza può concedere l'abilitazione in base a un'abilitazione estera, purché le condizioni secondo la presente legge siano adempiute.

2

Art. 10

Domanda

La domanda di abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale dev'essere presentata all'autorità di sorveglianza (art. 28).

1

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente determina i documenti da allegare alla domanda.

2

Sezione 4: Obblighi delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale Art. 11

Indipendenza

Oltre ad adempiere le disposizioni legali generali concernenti l'indipendenza dell'ufficio di revisione (art. 728 del Codice delle obbligazioni5), nel fornire servizi di

1

4 5

RS 220; RU ... (FF 2005 6473) RS 220; RU ... (FF 2005 6473)

6532

Legge sui revisori

revisione per società con azioni quotate in borsa le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono rispettare i seguenti principi: a.

gli onorari annui risultanti da servizi di revisione e altri servizi forniti per una singola società e per le società poste con essa sotto una direzione unica (gruppo) non devono superare il 10 per cento della somma complessiva degli onorari percepiti;

b.

se assumono con mansioni direttive una persona che in una società aveva funzioni decisionali o una posizione direttiva in relazione al rendiconto, esse non possono fornire servizi di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento dell'assunzione di tale persona;

c.

una persona da esse assunta che ha partecipato al rendiconto di una società non può dirigere servizi di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento dell'assunzione.

Una società con azioni quotate in borsa non può assumere persone che nei due anni precedenti hanno diretto per essa servizi di revisione o avevano funzioni decisionali nell'impresa di revisione implicata.

2

Art. 12

Assicurazione della qualità

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale adottano tutte le misure necessarie per assicurare la qualità dei loro servizi di revisione.

1

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale assicurano un'organizzazione adeguata ed emanano in particolare istruzioni scritte circa:

2

a.

l'impiego, la formazione e il perfezionamento, la valutazione, il diritto di firma e la deontologia dei collaboratori;

b.

l'assunzione di nuovi mandati concernenti servizi di revisione e il proseguimento di quelli esistenti;

c.

la sorveglianza delle misure volte ad assicurare l'indipendenza e la qualità.

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale assicurano per i singoli servizi di revisione in particolare:

3

a.

l'attribuzione appropriata dei compiti;

b.

la sorveglianza dei lavori;

c.

il rispetto delle prescrizioni e degli standard determinanti per la verifica e l'indipendenza;

d.

un controllo qualificato e indipendente dei risultati delle verifiche.

Art. 13

Obbligo d'informazione e permesso di accedere ai locali

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, i loro collaboratori, le persone a cui fanno capo per i servizi di revisione e le società verificate devono fornire all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni e i documenti di cui essa ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

1

6533

Legge sui revisori

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono permettere all'autorità di sorveglianza di accedere ai loro locali in qualsiasi momento.

2

Art. 14

Notificazioni all'autorità di sorveglianza

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale aggiornano al 30 giugno di ogni anno i documenti d'abilitazione e li presentano all'autorità di sorveglianza entro il 30 settembre. I documenti rimasti invariati non devono più essere presentati.

1

Inoltre, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale informano senza indugio l'autorità di sorveglianza, in forma scritta, in merito a fatti importanti concernenti la sorveglianza. Esse notificano in particolare:

2

a.

i cambiamenti intervenuti nella composizione del loro organo superiore di direzione o di amministrazione nonché del loro organo di gestione;

b.

la sostituzione di una persona che dirige un servizio di revisione, indicandone i motivi;

c.

lo scioglimento anticipato di un mandato di revisione o la rinuncia a prorogarlo, indicandone i motivi.

Sezione 5: Abilitazione e sorveglianza Art. 15 1

Abilitazione e registrazione

L'autorità di sorveglianza decide, su domanda, in merito all'abilitazione di: a.

revisori;

b.

periti revisori;

c.

imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

L'autorità di sorveglianza tiene un registro delle persone fisiche e delle imprese di revisione abilitate. Il registro è pubblico ed è accessibile in Internet. Il Consiglio federale disciplina il contenuto del registro.

2

Le persone fisiche e imprese di revisione registrate devono comunicare all'autorità di sorveglianza qualsiasi cambiamento dei fatti iscritti a registro.

3

Art. 16

Controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale

L'autorità di sorveglianza sottopone le imprese di revisione sotto sorveglianza statale a un controllo approfondito almeno ogni tre anni. Essa procede a un controllo anche quando sospetta che vi siano infrazioni agli obblighi legali.

1

2

L'autorità di sorveglianza controlla: a.

la correttezza delle indicazioni fornite nei documenti d'abilitazione;

b.

l'adempimento degli obblighi legali e l'osservanza dei principi professionali, delle regole deontologiche e, se del caso, del regolamento di quotazione;

6534

Legge sui revisori

c.

la qualità dei servizi di revisione forniti, procedendo per sondaggio;

d.

il rispetto e l'attuazione delle istruzioni da essa impartite.

L'autorità di sorveglianza redige, a destinazione dell'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'impresa di revisione, un rapporto sul risultato del controllo.

3

Se constata infrazioni agli obblighi legali, l'autorità di sorveglianza ammonisce per scritto l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, le impartisce istruzioni per regolarizzare la situazione e le impone un termine massimo di 12 mesi per farlo. Per motivi gravi può prorogare il termine adeguatamente.

4

Art. 17

Revoca dell'abilitazione

L'autorità di sorveglianza può revocare l'abilitazione a tempo determinato o indeterminato a un revisore o perito revisore che non adempie più le condizioni per l'abilitazione di cui agli articoli 4­6. Se le condizioni per l'abilitazione possono essere ristabilite, la revoca gli è dapprima comminata.

1

L'autorità di sorveglianza può revocare l'abilitazione a tempo determinato o indeterminato a un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale che non adempie più le condizioni per l'abilitazione o viola le disposizioni legali ripetutamente o in modo grave. La revoca deve essere dapprima comminata, tranne in caso di gravi infrazioni alla legge.

2

L'autorità di sorveglianza informa le società interessate e la borsa in merito alla revoca dell'abilitazione.

3

Art. 18

Misure nei confronti di persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale

L'autorità di sorveglianza ammonisce per scritto le persone fisiche attive per conto di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale che violano le disposizioni legali. In caso di infrazioni ripetute o gravi, l'autorità di sorveglianza può vietare loro l'esercizio dell'attività a tempo determinato o indeterminato e, se del caso, revocare l'abilitazione conformemente all'articolo 17 capoverso 1.

Art. 19

Informazione del pubblico

L'autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto sulla sua attività e la sua prassi.

1

L'autorità di sorveglianza informa in merito ai procedimenti in corso e a quelli terminati soltanto se interessi pubblici o privati preponderanti lo esigono.

2

Art. 20 1

Ricorso a terzi

L'autorità di sorveglianza può ricorrere a terzi per l'adempimento dei suoi compiti.

I terzi incaricati devono essere indipendenti dall'impresa di revisione sotto sorveglianza statale e da società per le quali essa fornisce servizi di revisione.

2

6535

Legge sui revisori

I terzi incaricati sono tenuti a salvaguardare il segreto sulle constatazioni fatte nel quadro della loro attività.

3

Art. 21

Finanziamento

L'autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni, controlli e prestazioni.

1

Per coprire le spese di sorveglianza non coperte dagli emolumenti, l'autorità di sorveglianza riscuote annualmente una tassa di sorveglianza dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. La tassa è riscossa sulla base delle spese intervenute nell'anno contabile e tiene conto dell'importanza economica delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

2

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le aliquote degli emolumenti, il calcolo della tassa di sorveglianza e la sua ripartizione tra le imprese di revisione sotto sorveglianza.

3

Sezione 6: Assistenza amministrativa e giudiziaria Art. 22

Autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale

L'autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione. Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.

1

L'autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l'attività di sorveglianza.

2

Art. 23

Borse

La borsa e l'autorità di sorveglianza coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.

1

La borsa e l'autorità di sorveglianza si informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni potenzialmente pertinenti per l'attività di sorveglianza.

2

3 Se l'autorità di sorveglianza non è legittimata a sanzionare infrazioni agli articoli 7 e 8, le sanzioni necessarie sono inflitte dalla borsa.

Art. 24

Autorità penali

L'autorità di sorveglianza e le autorità penali si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la presente legge.

1

2 L'autorità penale può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti dall'autorità di sorveglianza esclusivamente nell'ambito del procedimento penale per il quale è stata prestata l'assistenza giudiziaria. Essa non può inoltrarli a terzi.

6536

Legge sui revisori

3 Se nell'adempimento dei suoi obblighi di servizio viene a conoscenza di reati, l'autorità di sorveglianza ne informa le autorità penali competenti.

Le autorità penali notificano all'autorità di sorveglianza tutti i procedimenti in relazione a un servizio di revisione fornito da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale; esse le trasmettono le sentenze e i decreti d'abbandono. Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni:

4

a.

articoli 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253­255 e 321 del Codice penale6;

b.

articolo 47 della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche;

c.

articolo 43 della legge del 24 marzo 19958 sulle borse.

Art. 25

Tribunali civili

I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano all'autorità di sorveglianza tutti i procedimenti relativi alla responsabilità per la revisione (art. 755 del Codice delle obbligazioni9) in relazione a un servizio di revisione fornito da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale e le trasmettono le sentenze e altre decisioni che terminano un simile procedimento.

Art. 26

Cooperazione con le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori

Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.

1

L'autorità di sorveglianza può trasmettere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a condizione che tali autorità:

2

a.

utilizzino le informazioni e i documenti così ottenuti esclusivamente ai fini della sorveglianza diretta di persone e imprese che forniscono servizi di revisione;

b.

siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale;

c.

inoltrino tali informazioni e documenti soltanto con la sua autorizzazione preventiva o in virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale e soltanto ad autorità e organi incaricati di compiti di sorveglianza nell'interesse pubblico e vincolati al segreto d'ufficio e al segreto professionale.

L'autorità di sorveglianza nega l'autorizzazione se le informazioni e i documenti sono destinati a essere inoltrati ad autorità penali o ad autorità e organi abilitati ad infliggere sanzioni di diritto amministrativo e il genere del reato escluderebbe l'assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

3

6 7 8 9

RS 311.0 RS 952.0 RS 954.1 RS 220; RU ... (FF 2005 6473)

6537

Legge sui revisori

Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.

4

Art. 27

Atti di verifica transfrontiera

Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può chiedere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori di eseguire atti di verifica all'estero. In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, essa può eseguire autonomamente atti di verifica all'estero.

1

Su loro richiesta, l'autorità di sorveglianza esegue atti di verifica in Svizzera per le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L'articolo 26 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

2

In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità di sorveglianza, le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori possono eseguire autonomamente atti di verifica in Svizzera se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L'articolo 26 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

3

L'autorità di sorveglianza può accompagnare le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera. La persona o impresa interessata può esigere tale accompagnamento.

4

Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2 e 3, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.

5

Sezione 7: Organizzazione dell'autorità di sorveglianza Art. 28

Autorità di sorveglianza

La sorveglianza secondo la presente legge compete all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza).

1

L'autorità di sorveglianza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Essa esercita la sorveglianza in modo indipendente.

2

L'autorità di sorveglianza gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.

3

Art. 29

Organi

L'autorità di sorveglianza si compone degli organi seguenti: a.

consiglio d'amministrazione;

b.

direttore;

c.

ufficio di revisione.

6538

Legge sui revisori

Art. 30

Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione, ne determina la presidenza e la vicepresidenza e stabilisce le indennità.

1

Il consiglio d'amministrazione è composto di cinque membri al massimo. La durata del mandato è di quattro anni. I membri devono essere esperti in materia, ma indipendenti dal ramo professionale della revisione.

2

Il consiglio d'amministrazione è l'organo superiore dell'autorità di sorveglianza.

Esso ha i compiti seguenti:

3

a.

disciplina l'organizzazione ed emana prescrizioni concernenti ulteriori questioni il cui disciplinamento incombe all'autorità di sorveglianza;

b.

nomina il direttore, rimanendo salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;

c.

sorveglia l'adempimento dei compiti da parte del direttore;

d.

approva i rapporti d'attività (art. 19 e 38);

e.

approva il preventivo e il conto annuale.

All'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale.

4

Art. 31

Direttore

Il direttore è l'organo esecutivo superiore e adempie tutti i compiti definiti nella presente legge che non incombono al consiglio d'amministrazione.

1

Il direttore elabora le basi decisionali del consiglio d'amministrazione e gli riferisce periodicamente o, in caso di eventi particolari, senza indugio.

2

3 Il direttore può partecipare a organizzazioni e organi internazionali che si occupano di questioni legate alla sorveglianza dei revisori.

Art. 32

Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze assicura la revisione dell'autorità di sorveglianza conformemente alla legge del 28 giugno 196711 sul Controllo delle finanze.

Art. 33

Personale

1

L'autorità di sorveglianza assume il suo personale secondo il diritto privato.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni finalizzate a evitare conflitti d'interesse.

Allo stipendio del direttore, dei quadri dirigenti e del personale retribuito in modo analogo, nonché alle altre condizioni contrattuali convenute con essi, si applica per

3

10 11

RS 172.220.1 RS 614.0

6539

Legge sui revisori

analogia l'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 200012 sul personale federale.

Art. 34

Segreto d'ufficio

Gli organi dell'autorità di sorveglianza e il loro personale sottostanno al segreto d'ufficio.

Art. 35

Contabilità

Il preventivo e il conto annuale dell'autorità di sorveglianza sono allestiti indipendentemente dal preventivo e dal consuntivo della Confederazione.

1

2 Al rendiconto si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 662a­663b del Codice delle obbligazioni13.

Per adempiere la sua attività di sorveglianza, l'autorità di sorveglianza costituisce riserve che non devono superare il corrispondente di un budget annuo.

3

Art. 36

Tesoreria

L'autorità di sorveglianza dispone di un conto corrente presso la Confederazione e investe le eccedenze presso la Confederazione, ai tassi di mercato.

1

Per assicurarne l'insediamento e la solvibilità, la Confederazione concede all'autorità di sorveglianza mutui ai tassi di mercato.

2

Art. 37

Esenzione fiscale

L'autorità di sorveglianza fruisce dell'esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.

Art. 38

Vigilanza

L'autorità di sorveglianza sottostà alla vigilanza del Consiglio federale. Il Consiglio federale determina a quale organo essa è aggregata amministrativamente.

1

L'autorità di sorveglianza riferisce annualmente al Consiglio federale e all'Assemblea federale in merito alla sua attività.

2

12 13

RS 172.220.1 RS 220; RU ... (FF 2005 6473)

6540

Legge sui revisori

Sezione 8: Disposizioni penali Art. 39 1

2

Contravvenzioni

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque viola: a.

i principi relativi all'indipendenza secondo l'articolo 11 della presente legge e l'articolo 728 del Codice delle obbligazioni14;

b.

gli obblighi di notificazione secondo l'articolo 14;

c.

l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 15 capoverso 3;

d.

una disposizione esecutiva della presente legge la cui infrazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale;

e.

una decisione o una misura pronunciata dall'autorità di sorveglianza con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 50 000 franchi.

L'autorità di sorveglianza persegue e giudica tali infrazioni secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo.

3

4

Il perseguimento delle contravvenzioni si prescrive in sette anni.

Art. 40 1

Delitti

È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 di franchi chiunque: a.

fornisce un servizio di revisione senza esservi abilitato o nonostante il divieto di esercitare l'attività;

b.

non fornisce all'autorità di sorveglianza le informazioni o i documenti richiesti, le fornisce indicazioni contrarie alla verità o incomplete o non le permette di accedere ai suoi locali (art. 13);

c.

come impresa di revisione sotto sorveglianza statale viola gli obblighi di documentazione e di conservazione (art. 730c del Codice delle obbligazioni16);

d.

rivela, quale terzo incaricato dall'autorità di sorveglianza (art. 20), nel corso o dopo la cessazione dell'attività, un segreto confidatogli o di cui ha avuto notizia in virtù di tale qualità; rimangono salve le disposizioni federali e cantonali concernenti l'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.

3

Il perseguimento penale e il giudizio incombono ai Cantoni.

14 15 16

RS 220; RU ... (FF 2005 6473) RS 313.0 RS 220; RU ... (FF 2005 6473)

6541

Legge sui revisori

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 41

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Esso può autorizzare l'autorità di sorveglianza a emanarne ulteriori.

Art. 42

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 43

Disposizioni transitorie

Se una persona fisica o un'impresa di revisione adempie i compiti di un ufficio di revisione, le disposizioni della presente legge si applicano non appena le nuove disposizioni del 16 dicembre 2005 concernenti l'ufficio di revisione diventano applicabili alla persona giuridica da verificare.

1

Se una persona fisica o un'impresa di revisione fornisce altri servizi di revisione, il nuovo diritto si applica con l'entrata in vigore della presente legge.

2

Le persone fisiche e le imprese di revisione che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge presentano all'autorità di sorveglianza una domanda di abilitazione a esercitare la funzione di revisore, perito revisore o impresa di revisione sotto sorveglianza statale possono fornire servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a fino a quando è pronunciata la decisione sull'abilitazione. L'autorità di sorveglianza conferma per scritto al richiedente che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito. Essa informa la borsa in merito alle domande presentate per ottenere l'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

3

L'esperienza professionale acquisita fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge sotto la sorveglianza di persone che adempiono le condizioni definite nell'ordinanza del 15 giugno 199217 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati è considerata esperienza professionale ai sensi dell'articolo 4.

4

L'esperienza professionale acquisita fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge sotto la sorveglianza di persone che adempiono le condizioni in materia di formazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 è considerata esperienza professionale ai sensi dell'articolo 5.

5

Nei casi di rigore, l'autorità di sorveglianza può riconoscere anche un'esperienza professionale non conforme alle condizioni legali, se è provato che i servizi di revisione sono forniti in maniera ineccepibile sulla scorta di un'esperienza pratica pluriennale.

6

17

RS 221.302

6542

Legge sui revisori

Art. 44

Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica

Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di sorveglianza.

Art. 45

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 27 dicembre 200519 Termine di referendum: 6 aprile 2006

18 19

FF 2005 3689 FF 2005 6529

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Legge sui revisori

Allegato (art. 42)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 28 giugno 196720 sul Controllo delle finanze Sostituzione di un'espressione Negli articoli 9 capoverso 2, 11 capoverso 1 e 15 capoverso 1, l'espressione «tribunali federali» è sostituita con «tribunali della Confederazione».

Art. 8 cpv. 2 I tribunali della Confederazione e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all'esercizio dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

2

2. Legge del 24 marzo 199521 sulle borse Art. 8 cpv. 3bis 3bis Il regolamento subordina l'ammissione di titoli di partecipazione e di prestiti in obbligazioni all'osservanza degli articoli 7 e 8 della legge del 16 dicembre 200522 sui revisori.

20 21 22

RS 614 RS 954.1 RS ...; RU ... (FF 2005 6529)

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