Termine di referendum: 6 ottobre 2005
Legge federale sul programma di sgravio 2004 del 17 giugno 2005
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20041, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale Art. 2 cpv. 2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all'Istituto; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.
2
Art. 4 cpv. 3 Presenta al Consiglio federale una domanda d'approvazione riguardante il regolamento delle tasse.
3
Art. 12
Mezzi d'esercizio
I mezzi d'esercizio dell'Istituto sono composti dalle tasse riscosse per l'esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.
Art. 13 cpv. 2 e art. 15 Abrogati
1 2
FF 2005 659 RS 172.010.31
2004-1940
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Legge federale sul programma di sgravio 2004
2. Legge del 4 ottobre 19913 sui PF Art. 3a
Collaborazione con terzi
Nell'ambito del mandato di prestazioni e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.
3. Legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali Art. 4a, rubrica, nonché cpv. 1bis, 3, 3bis e 3ter Mandati di risparmio Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 24 settembre 2004: 1bis
2006
2007
2008
in milioni di franchi
1.
Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell'Est
2.
Settore «Esercito»
67
127
102
117
165
165 120
3.
Scuole universitarie
30
60
4.
Fondo nazionale svizzero
80
100
5.
Ricerca
20
20
20 102
6.
Settore dell'asilo e dei rifugiati
31
80
7.
Costruzione delle strade nazionali
88
100
8.
Manutenzione delle strade nazionali
65
75
40
9.
Convenzione sulle prestazioni Confederazione-FFS SA
25
25
25
10.
Traffico viaggiatori regionale
10
20
11.
Agricoltura
95
60
60
12.
Personale
50
50
50
13.
Mediante la riforma dell'amministrazione
14.
Beni e servizi
15.
Ufficio federale della protezione della popolazione
16.
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
3 4
RS 414.110 RS 611.010
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30
40
25
25
25
5
5
5
10
15
20
Legge federale sul programma di sgravio 2004
Il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione tra i tagli previsti nei capoversi 1 numero 6 (programma di sgravio 2003) e 1bis numero 2 (programma di sgravio 2004), purché non venga superato il limite di spesa di 15,398 miliardi di franchi per gli anni 20052008.
3
3bis Il
taglio di cui al capoverso 1bis numero 2 nel 2008 è subordinato alla riserva che entro il 2006 l'Assemblea federale possa decidere in merito a eventuali modifiche delle basi giuridiche concernenti l'organizzazione, l'impiego e l'istruzione militari.
3ter Il taglio di cui al capoverso 1bis numero 12 va attuato includendovi gli adeguamenti delle basi giuridiche esistenti.
4. Legge federale del 19 giugno 19925 sull'assicurazione militare Art. 2 cpv. 3, primo periodo6 Gli assicurati secondo il capoverso 2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a21. ...
3
Art. 4 cpv. 1, secondo periodo ... A determinate condizioni, risponde anche per lesioni dentarie (art. 18a) e per danni materiali (art. 57).
1
Art. 18a
Cure dentarie
In caso di lesioni dentarie, l'obbligo di prestazione dell'assicurazione militare si fonda sull'articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 19947 sull'assicurazione malattie.
1
L'assicurazione militare assume inoltre i costi delle cure dentarie causate da un infortunio (art. 4 LPGA8) durante il servizio.
2
Art. 28 cpv. 2, primo periodo In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato. ...
2
Art. 29 cpv. 3 e 3bis 3
5 6 7 8
Sull'indennità giornaliera devono essere pagati contributi: a.
all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
b.
all'assicurazione per l'invalidità;
RS 833.1 Nella versione del 19 dic. 2003; RU 2004 1644 RS 832.10 RS 830.1
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Legge federale sul programma di sgravio 2004
c.
al regime delle indennità per perdita di guadagno;
d.
se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.
3bis
I contributi sono interamente a carico dell'assicurazione militare.
Art. 40 cpv. 2, primo periodo Nel caso di invalidità totale, la rendita annua d'invalidità corrisponde all'80 per cento del guadagno annuo assicurato. ...
2
Art. 49 cpv. 4 L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all'evoluzione dei prezzi.
4
Art. 51 cpv. 4, secondo periodo ... Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età che dà diritto all'AVS, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.
4
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2005 Le rendite d'invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell'integrità non ancora decise al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge sono stabilite secondo il nuovo diritto.
1
Le indennità giornaliere e le rendite d'invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell'integrità corrisposte al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continuano a essere versate secondo il diritto anteriore.
2
5. Legge del 25 giugno 19829 sull'assicurazione contro la disoccupazione Titolo prima dell'art. 120
Capitolo 3: Disposizioni transitorie Art. 120, rubrica Casse riconosciute Art. 120a
Partecipazione della Confederazione negli anni 20062008
In deroga all'articolo 90a, negli anni 20062008 la partecipazione della Confederazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.
1
9
RS 837.0
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Legge federale sul programma di sgravio 2004
2 Se il livello dei debiti del fondo di compensazione alla fine del 2006 o del 2007 raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005
Consiglio nazionale, 17 giugno 2005
Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann
Data di pubblicazione: 28 giugno 200510 Termine di referendum: 6 ottobre 2005
10
FF 2005 3781
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