Termine di referendum: 6 ottobre 2005

Legge federale sul programma di sgravio 2004 del 17 giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20041, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale Art. 2 cpv. 2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all'Istituto; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.

2

Art. 4 cpv. 3 Presenta al Consiglio federale una domanda d'approvazione riguardante il regolamento delle tasse.

3

Art. 12

Mezzi d'esercizio

I mezzi d'esercizio dell'Istituto sono composti dalle tasse riscosse per l'esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.

Art. 13 cpv. 2 e art. 15 Abrogati

1 2

FF 2005 659 RS 172.010.31

2004-1940

3781

Legge federale sul programma di sgravio 2004

2. Legge del 4 ottobre 19913 sui PF Art. 3a

Collaborazione con terzi

Nell'ambito del mandato di prestazioni e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.

3. Legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali Art. 4a, rubrica, nonché cpv. 1bis, 3, 3bis e 3ter Mandati di risparmio Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 24 settembre 2004: 1bis

2006

2007

2008

in milioni di franchi

1.

Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell'Est

2.

Settore «Esercito»

67

127

102

117

165

165 120

3.

Scuole universitarie

30

60

4.

Fondo nazionale svizzero

80

100

5.

Ricerca

20

20

20 102

6.

Settore dell'asilo e dei rifugiati

31

80

7.

Costruzione delle strade nazionali

88

100

8.

Manutenzione delle strade nazionali

65

75

40

9.

Convenzione sulle prestazioni Confederazione-FFS SA

25

25

25

10.

Traffico viaggiatori regionale

10

20

11.

Agricoltura

95

60

60

12.

Personale

50

50

50

13.

Mediante la riforma dell'amministrazione

14.

Beni e servizi

15.

Ufficio federale della protezione della popolazione

16.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

3 4

RS 414.110 RS 611.010

3782

30

40

25

25

25

5

5

5

10

15

20

Legge federale sul programma di sgravio 2004

Il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione tra i tagli previsti nei capoversi 1 numero 6 (programma di sgravio 2003) e 1bis numero 2 (programma di sgravio 2004), purché non venga superato il limite di spesa di 15,398 miliardi di franchi per gli anni 2005­2008.

3

3bis Il

taglio di cui al capoverso 1bis numero 2 nel 2008 è subordinato alla riserva che entro il 2006 l'Assemblea federale possa decidere in merito a eventuali modifiche delle basi giuridiche concernenti l'organizzazione, l'impiego e l'istruzione militari.

3ter Il taglio di cui al capoverso 1bis numero 12 va attuato includendovi gli adeguamenti delle basi giuridiche esistenti.

4. Legge federale del 19 giugno 19925 sull'assicurazione militare Art. 2 cpv. 3, primo periodo6 Gli assicurati secondo il capoverso 2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a­21. ...

3

Art. 4 cpv. 1, secondo periodo ... A determinate condizioni, risponde anche per lesioni dentarie (art. 18a) e per danni materiali (art. 57).

1

Art. 18a

Cure dentarie

In caso di lesioni dentarie, l'obbligo di prestazione dell'assicurazione militare si fonda sull'articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 19947 sull'assicurazione malattie.

1

L'assicurazione militare assume inoltre i costi delle cure dentarie causate da un infortunio (art. 4 LPGA8) durante il servizio.

2

Art. 28 cpv. 2, primo periodo In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato. ...

2

Art. 29 cpv. 3 e 3bis 3

5 6 7 8

Sull'indennità giornaliera devono essere pagati contributi: a.

all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;

b.

all'assicurazione per l'invalidità;

RS 833.1 Nella versione del 19 dic. 2003; RU 2004 1644 RS 832.10 RS 830.1

3783

Legge federale sul programma di sgravio 2004

c.

al regime delle indennità per perdita di guadagno;

d.

se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

3bis

I contributi sono interamente a carico dell'assicurazione militare.

Art. 40 cpv. 2, primo periodo Nel caso di invalidità totale, la rendita annua d'invalidità corrisponde all'80 per cento del guadagno annuo assicurato. ...

2

Art. 49 cpv. 4 L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all'evoluzione dei prezzi.

4

Art. 51 cpv. 4, secondo periodo ... Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età che dà diritto all'AVS, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.

4

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2005 Le rendite d'invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell'integrità non ancora decise al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge sono stabilite secondo il nuovo diritto.

1

Le indennità giornaliere e le rendite d'invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell'integrità corrisposte al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continuano a essere versate secondo il diritto anteriore.

2

5. Legge del 25 giugno 19829 sull'assicurazione contro la disoccupazione Titolo prima dell'art. 120

Capitolo 3: Disposizioni transitorie Art. 120, rubrica Casse riconosciute Art. 120a

Partecipazione della Confederazione negli anni 2006­2008

In deroga all'articolo 90a, negli anni 2006­2008 la partecipazione della Confederazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

1

9

RS 837.0

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Legge federale sul programma di sgravio 2004

2 Se il livello dei debiti del fondo di compensazione alla fine del 2006 o del 2007 raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 giugno 200510 Termine di referendum: 6 ottobre 2005

10

FF 2005 3781

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