Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole

Disegno

(Legge sugli impianti elettrici, LIE) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20041, decreta: I La legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici è modificata come segue: Art. 3a (nuovo) Nella presente legge s'intende per: a.

prestazioni di servizio relative al sistema: i servizi ausiliari necessari per una gestione sicura delle reti. Essi comprendono in particolare il coordinamento del sistema, la regolazione primaria, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione (compresa la quota di energia reattiva), la misurazione di regime e la compensazione delle perdite di potenza;

b.

rete di trasmissione: rete elettrica per la trasmissione di energia elettrica su lunghe distanze all'interno del Paese e per l'interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kV (altissima tensione).

c.

energia di regolazione: impiego di energia elettrica automatico o ordinato dalle centrali per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete.

IIIb. Accesso alla rete per il commercio transfrontaliero di energia elettrica Art. 18a (nuovo) La rete di trasmissione per l'intero territorio svizzero è gestita da una società nazionale (gestore svizzero della rete di trasmissione).

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FF 2005 1447 RS 734.0

2004-2412

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Legge sugli impianti elettrici

Il gestore della rete di trasmissione è una società anonima di diritto privato con sede in Svizzera. Il capitale deve essere in maggioranza in mano di imprese svizzere.

2

Il gestore della rete di trasmissione non è autorizzato a svolgere attività commerciali nei settori della generazione, della distribuzione o del commercio di energia elettrica, né a detenere partecipazioni in imprese che commerciano in tali settori.

Sono ammessi l'acquisto e la fornitura di energia elettrica per necessità di gestione, in particolare per approntare le prestazioni di servizio relative al sistema.

3

I membri del consiglio di amministrazione e della direzione non possono dirigere contemporaneamente imprese che operano nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica.

4

Gli statuti conferiscono ai Cantoni il diritto di delegare due rappresentanti nel consiglio d'amministrazione.

5

Gli statuti e le loro modifiche devono essere approvati dalla Commissione dell'energia elettrica (ElCom).

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Art. 18b (nuovo) 1

Il gestore della rete di trasmissione attende ai seguenti compiti: a.

gestisce e sorveglia la rete di trasmissione a livello nazionale e ne garantisce una gestione sicura, performante ed efficiente. È responsabile della pianificazione e del controllo di tutta la rete di trasmissione;

b.

garantisce le prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l'approntamento di energia di regolazione. Le capacità necessarie a questo scopo relative alle centrali devono essere acquisite secondo una procedura trasparente e non discriminatoria;

c.

ordina i provvedimenti necessari in caso di minaccia per l'esercizio stabile del sistema. Disciplina i dettagli con i gestori delle centrali, i gestori di rete e gli altri partecipanti;

d.

elabora procedure trasparenti e non discriminatorie per far fronte alle congestioni;

e.

collabora con i gestori esteri delle reti di trasmissione e rappresenta gli interessi della Svizzera nei relativi organismi;

f.

elabora i requisiti minimi tecnici e aziendali per l'esercizio della rete; a tale proposito, tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute;

g.

rende facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblica i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, i requisiti minimi tecnici e aziendali e i conti annuali;

h.

allestisce piani pluriennali atti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente;

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Legge sugli impianti elettrici

i.

2

informa con scadenza annuale la ElCom in merito all'esercizio e al carico delle reti nonché ad avvenimenti straordinari.

Il Consiglio federale può affidare altri compiti al gestore della rete di trasmissione.

Art. 18c (nuovo) Le imprese d'approvvigionamento elettrico devono separare dal profilo giuridico i settori della rete di trasmissione dagli altri settori di attività.

1

I proprietari di reti di trasmissione assicurano l'efficienza e l'interoperabilità delle loro reti. Se i proprietari non adempiono i loro compiti, il gestore della rete di trasmissione può chiedere alla ElCom di prendere a loro spese i provvedimenti necessari.

2

Il gestore della rete di trasmissione stabilisce contrattualmente con i proprietari delle reti di trasmissione i diritti di disposizione relativi agli impianti di rete necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

3

Il Consiglio federale può conferire al gestore della rete di trasmissione il diritto di espropriazione affinché possa adempiere i suoi compiti.

4

Art. 18d (nuovo) Il gestore della rete di trasmissione ha l'obbligo di garantire a terzi l'accesso non discriminatorio alla rete per il commercio transfrontaliero di energia elettrica.

1

L'accesso alla rete può essere negato, con motivazione scritta, entro dieci giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, qualora il gestore della rete di trasmissione dimostri che:

2

a.

ne risulterebbe minacciata la sicurezza della gestione della rete;

b.

non vi è capacità libera disponibile;

c.

non è concessa la reciprocità da parte dello Stato estero; o

d.

sussiste un'eccezione secondo l'articolo 18e capoverso 6.

Art. 18e (nuovo) Il corrispettivo per l'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasmissione si basa sui costi provocati dall'utilizzazione effettiva. Questi costi devono essere calcolati separatamente e non vanno imputati ai consumatori finali indigeni.

1

Il calcolo dei costi del capitale si basa sui costi incrementali medi di lungo periodo (long run average incremental costs, LRAIC) delle capacità di rete utilizzate. Gli ammortamenti calcolatori sono effettuati linearmente su un arco di tempo stabilito specificamente in funzione delle singole componenti dell'impianto. I beni necessari alla gestione sono rimunerati a un tasso d'interesse fisso adeguato.

2

Il Consiglio federale può fissare la durata dell'ammortamento e il tasso d'interesse adeguato nonché stabilire i beni necessari alla gestione.

3

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Legge sugli impianti elettrici

Art. 18f (nuovo) Se la domanda di capacità di trasmissione transfrontaliera supera la capacità disponibile, il gestore della rete di trasmissione può attribuire la capacità disponibile secondo procedure orientate al mercato, quali le vendite all'asta. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura.

1

Nell'ambito dell'attribuzione di capacità nella rete di trasmissione transfrontaliera sono prioritarie le forniture a consumatori finali indigeni e quelle basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002.

2

3 L'utilizzazione della capacità attribuita può essere limitata soltanto se la sicurezza della rete di trasmissione è minacciata e il gestore della rete di trasmissione non può adottare altri provvedimenti per compensare il carico della rete.

Se non è stata utilizzata, la capacità attribuita dev'essere riassegnata secondo una procedura orientata al mercato.

4

Le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato sono impiegate per coprire:

5

a.

i costi delle forniture transfrontaliere di energia elettrica che non sono addebitati direttamente a chi li ha causati, in particolare i costi legati alla garanzia della disponibilità della capacità attribuita;

b.

le spese per il mantenimento o il potenziamento della rete di trasmissione;

c.

l'indennizzo di ulteriori costi legati alla rete di trasmissione, in particolare tenendo conto di indennità adeguate ai rischi per i proprietari privati della rete di trasmissione.

Per le nuove le capacità nella rete di trasmissione transfrontaliera, il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'accesso alla rete (art. 18d) e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 18e).

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Art. 18g (nuovo) Il Consiglio federale nomina una Commissione dell'energia elettrica (ElCom) composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti.

1

La ElCom non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento per quanto riguarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative.

Dispone di una propria segreteria.

2

La ElCom può far capo all'Ufficio federale dell'energia nell'esecuzione della presente legge e impartirgli istruzioni.

3

La ElCom emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale.

4

Le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

5

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Legge sugli impianti elettrici

Art. 18h (nuovo) La ElCom vigila sul rispetto delle disposizioni della cifra IIIb della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione di tali disposizioni e delle disposizioni di esecuzione.

1

2

La ElCom è competente in particolare per: a.

in caso di controversia, decidere sull'accesso alla rete, sulle condizioni per l'utilizzazione della rete e sul relativo corrispettivo. Essa può autorizzare a titolo provvisionale l'accesso alla rete;

b.

decidere dell'impiego delle entrate secondo l'articolo 18f capoverso 5.

La ElCom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica allo scopo di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente sostenibile in tutte le regioni del Paese.

3

La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali.

4

La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale.

5

Art. 18i (nuovo) Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della cifra IIIb della presente legge.

Art. 18j (nuovo) Le decisioni della ElCom sono impugnabili con ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente.

Art. 18k (nuovo) Le imprese del settore dell'energia elettrica sono tenute a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione i documenti necessari e a permettere loro di accedere ai locali e agli impianti.

1

I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ElCom e dell'ufficio federale competente e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

2

Art. 18l (nuovo) Per i costi di vigilanza della ElCom e dell'Ufficio federale dell'energia non coperti da emolumenti, il Consiglio federale riscuote annualmente una tassa di vigilanza presso il gestore della rete di trasmissione.

1

2

La tassa di vigilanza è riscossa sulla base dei relativi costi dell'anno precedente.

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Legge sugli impianti elettrici

La tassa di vigilanza può essere computata dal gestore della rete di trasmissione nei costi di rete computabili secondo l'articolo 18e capoverso 1.

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4

Il Consiglio federale determina l'ammontare della tassa di vigilanza.

Art. 55 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.

nega illecitamente l'accesso alla rete di trasmissione (art. 18d);

b.

nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità (art. 18k cpv. 1);

c.

viola una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o viola una decisione presa nei suoi confronti nel quadro dell'esecuzione della cifra IIIb, notificatagli con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Le disposizioni della cifra IIIb della presente legge si applicano fino all'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico, al più tardi però fino al 31 dicembre 2008.

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