Allegato 1

Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina: a.

la concessione di sussidi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria);

b.

le condizioni per la concessione di sussidi federali;

c.

la promozione dell'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio nella formazione terziaria.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

1 2

a.

borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che non devono essere restituite;

b.

prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che devono essere restituite.

RS 101 FF 2005 5349

2005-1693

5663

Sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria. LF

Sezione 2: Sussidi federali Art. 3

Principi

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi alle spese annue per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.

1

2 La Confederazione accorda sussidi ai Cantoni alla condizione che essi rispettino le disposizioni degli articoli 5­11.

3

I sussidi sono versati in forma forfettaria.

Art. 4

Calcolo dei sussidi federali

Il credito della Confederazione per le borse e i prestiti di studio è ripartito fra i singoli Cantoni secondo la loro quota nell'insieme delle spese cantonali computabili per le borse e i prestiti di studio degli ultimi cinque anni.

1

Sono computabili le spese dei Cantoni per le borse di studio e per gli interessi dei prestiti di studio non ancora restituiti.

2

Il Consiglio federale stabilisce un tasso uniforme per gli interessi computabili dei prestiti di studio non ancora restituiti.

3

Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali Art. 5

Beneficiari di borse e prestiti di studio

Possono beneficiare di borse e prestiti di studio: a.

i cittadini svizzeri;

b.

gli stranieri con permesso di domicilio in Svizzera;

c.

i rifugiati e gli apolidi residenti in Svizzera e da essa riconosciuti;

d.

i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, sempre che, conformemente all'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i prestiti di studio.

Art. 6

Idoneità del richiedente

L'idoneità alla formazione deve essere considerata per il versamento di borse e prestiti di studio.

1

È idoneo alla formazione chiunque adempia le condizioni di ammissione e di promozione dei centri di formazione.

2

3

RS 0.142.112.681

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Art. 7

Centri di formazione riconosciuti

Le borse e i prestiti di studio sono versati per le formazioni in centri di formazione riconosciuti dalla Confederazione o dal Cantone.

Art. 8

Libera scelta dell'indirizzo di studio e del luogo di studio

Il versamento di borse e prestiti di studio non può essere subordinato alla scelta dell'indirizzo di studio o del luogo di studio.

Art. 9 1

Durata

Le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione.

Per i cicli di studi pluriennali il versamento di sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi.

2

Art. 10

Strutture di formazione particolari

Nel versamento di borse e prestiti di studio, occorre tenere debitamente conto nel singolo caso dei cicli di studi strutturati in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.

Art. 11

Cambiamento di formazione

Se per motivi importanti gli studenti cambiano formazione, i sussidi sono versati anche per la nuova formazione.

Sezione 4: Cantone competente Art. 12 Le borse e i prestiti di studio sono versati dal Cantone in cui il richiedente ha il domicilio giuridico agli effetti delle borse di studio (domicilio giuridico).

1

2

Il domicilio giuridico è: a.

il domicilio di diritto civile dei genitori o la sede dell'ultima autorità tutoria competente;

b.

per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o che, senza genitori, risiedono all'estero (Svizzeri all'estero): il Cantone d'origine;

c.

per i rifugiati e apolidi maggiorenni, riconosciuti dalla Svizzera, i cui genitori sono domiciliati all'estero: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l'assistenza incombe al Cantone interessato;

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d.

per le persone maggiorenni che dopo aver terminato una prima formazione e, prima di iniziare la formazione per la quale chiedono borse e prestiti di studio, sono state domiciliate in un Cantone per almeno due anni e vi si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un'attività lucrativa: il Cantone in questione.

Una volta acquisito, il domicilio giuridico rimane fino alla costituzione di un nuovo domicilio giuridico.

3

Sezione 5: Promozione dell'armonizzazione intercantonale e statistica Art. 13

Promozione dell'armonizzazione intercantonale

La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

1

Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

2

Art. 14

Statistica

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 15

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 16

Diritto previgente: abrogazione

La legge del 19 marzo 19654 sulle indennità di studio è abrogata.

Art. 17

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

RU 1965 475, 1979 1687, 1999 2374

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