Allegato 1
Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione
La presente legge disciplina: a.
la concessione di sussidi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria);
b.
le condizioni per la concessione di sussidi federali;
c.
la promozione dell'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio nella formazione terziaria.
Art. 2
Definizioni
Nella presente legge si intende per:
1 2
a.
borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che non devono essere restituite;
b.
prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che devono essere restituite.
RS 101 FF 2005 5349
2005-1693
5663
Sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria. LF
Sezione 2: Sussidi federali Art. 3
Principi
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi alle spese annue per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.
1
2 La Confederazione accorda sussidi ai Cantoni alla condizione che essi rispettino le disposizioni degli articoli 511.
3
I sussidi sono versati in forma forfettaria.
Art. 4
Calcolo dei sussidi federali
Il credito della Confederazione per le borse e i prestiti di studio è ripartito fra i singoli Cantoni secondo la loro quota nell'insieme delle spese cantonali computabili per le borse e i prestiti di studio degli ultimi cinque anni.
1
Sono computabili le spese dei Cantoni per le borse di studio e per gli interessi dei prestiti di studio non ancora restituiti.
2
Il Consiglio federale stabilisce un tasso uniforme per gli interessi computabili dei prestiti di studio non ancora restituiti.
3
Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali Art. 5
Beneficiari di borse e prestiti di studio
Possono beneficiare di borse e prestiti di studio: a.
i cittadini svizzeri;
b.
gli stranieri con permesso di domicilio in Svizzera;
c.
i rifugiati e gli apolidi residenti in Svizzera e da essa riconosciuti;
d.
i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, sempre che, conformemente all'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i prestiti di studio.
Art. 6
Idoneità del richiedente
L'idoneità alla formazione deve essere considerata per il versamento di borse e prestiti di studio.
1
È idoneo alla formazione chiunque adempia le condizioni di ammissione e di promozione dei centri di formazione.
2
3
RS 0.142.112.681
5664
Sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria. LF
Art. 7
Centri di formazione riconosciuti
Le borse e i prestiti di studio sono versati per le formazioni in centri di formazione riconosciuti dalla Confederazione o dal Cantone.
Art. 8
Libera scelta dell'indirizzo di studio e del luogo di studio
Il versamento di borse e prestiti di studio non può essere subordinato alla scelta dell'indirizzo di studio o del luogo di studio.
Art. 9 1
Durata
Le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione.
Per i cicli di studi pluriennali il versamento di sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi.
2
Art. 10
Strutture di formazione particolari
Nel versamento di borse e prestiti di studio, occorre tenere debitamente conto nel singolo caso dei cicli di studi strutturati in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.
Art. 11
Cambiamento di formazione
Se per motivi importanti gli studenti cambiano formazione, i sussidi sono versati anche per la nuova formazione.
Sezione 4: Cantone competente Art. 12 Le borse e i prestiti di studio sono versati dal Cantone in cui il richiedente ha il domicilio giuridico agli effetti delle borse di studio (domicilio giuridico).
1
2
Il domicilio giuridico è: a.
il domicilio di diritto civile dei genitori o la sede dell'ultima autorità tutoria competente;
b.
per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o che, senza genitori, risiedono all'estero (Svizzeri all'estero): il Cantone d'origine;
c.
per i rifugiati e apolidi maggiorenni, riconosciuti dalla Svizzera, i cui genitori sono domiciliati all'estero: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l'assistenza incombe al Cantone interessato;
5665
Sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria. LF
d.
per le persone maggiorenni che dopo aver terminato una prima formazione e, prima di iniziare la formazione per la quale chiedono borse e prestiti di studio, sono state domiciliate in un Cantone per almeno due anni e vi si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un'attività lucrativa: il Cantone in questione.
Una volta acquisito, il domicilio giuridico rimane fino alla costituzione di un nuovo domicilio giuridico.
3
Sezione 5: Promozione dell'armonizzazione intercantonale e statistica Art. 13
Promozione dell'armonizzazione intercantonale
La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.
1
Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.
2
Art. 14
Statistica
I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.
Sezione 6: Disposizioni finali Art. 15
Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
Art. 16
Diritto previgente: abrogazione
La legge del 19 marzo 19654 sulle indennità di studio è abrogata.
Art. 17
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
4
RU 1965 475, 1979 1687, 1999 2374
5666