B Ordinanza dell'Assemblea federale concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni

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L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20041, ordina: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 giugno 20042 concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 Le domande di crediti d'impegno per l'acquisto di fondi o per costruzioni devono essere illustrate singolarmente e sottoposte alle Camere federali con un messaggio speciale del Consiglio federale se la spesa globale a carico della Confederazione supera presumibilmente i 10 milioni di franchi per progetto.

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II La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2006.

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FF 2005 659 RS 611.051

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Ordinanza dell'Assemblea federale concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni

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