Codice civile svizzero

Progetto

(Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 agosto 20051; visto il parere del Consiglio federale del 9 novembre 20052, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 28a, rubrica 2. Azioni a. In genere

Art. 28b b. Violenza, minacce o insidie

Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di:

1

1.

avvicinarglisi o trattenersi entro un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

2.

trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

3.

mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica o importunarlo in altro modo.

Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.

2

1 2 3

FF 2005 6127 FF 2005 6151 RS 210

2005-2566

6149

Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o molestie

Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze:

3

1.

obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o

2.

con il consenso del locatore, trasferire all'attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.

4

I Cantoni provvedono affinché le persone lese e gli autori delle lesioni possano rivolgersi a consultori.

5

Minoranza (Menétrey-Savary, Garbani, Heim, Hubmann, Sommaruga Carlo, Vischer) 3bis Alla vittima straniera il cui statuto legale dipenda da quello del suo coniuge viene concesso un permesso di soggiorno almeno durante il periodo di allontanamento o di negato accesso.

Minoranza (Menétrey-Savary, Hubmann, Sommaruga Carlo, Vischer) 4bis

I Cantoni prevedono una procedura semplice, rapida e gratuita.

Art. 28d cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3 ... Questa limitazione non si applica ai provvedimenti provvisori di protezione contro violenze, minacce o insidie.

2

Il giudice può obbligare l'instante a prestare garanzie se il provvedimento cautelare può causare un danno alla controparte, tranne che per i provvedimenti cautelari ordinati in caso di violenze, minacce o insidie.

3

Art. 172 cpv. 3 secondo periodo ... La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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