Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Proroga dell'11 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 6 giugno 2000, del 23 gennaio 2001, del 8 novembre 2002, del 21 gennaio 2003, del 22 agosto 2003, del 13 gennaio 2004, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005 e del 9 marzo 20051 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, è prorogata2.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.

11 agosto 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1998 4469­4471, 1999 2934­2935, 2000 3086­3087, 2001 155, 2002 6769­6770, 2003 366 5285­5287, 2004 153 2265­2266, 2005 1975­1976 2023­2024 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2005-1788

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

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