Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Proroga dell'11 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 6 giugno 2000, del 23 gennaio 2001, del 8 novembre 2002, del 21 gennaio 2003, del 22 agosto 2003, del 13 gennaio 2004, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005 e del 9 marzo 20051 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, è prorogata2.
II Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.
11 agosto 2005
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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FF 1998 44694471, 1999 29342935, 2000 30863087, 2001 155, 2002 67696770, 2003 366 52855287, 2004 153 22652266, 2005 19751976 20232024 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2005-1788
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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF
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