Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20051, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 20 decembre 19462 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: Art. 43bis cpv. 1 primo periodo, 1bis (nuovo) e 3 Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invaliditā (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve.

...

1

1bis Il diritto a un assegno per grande invaliditā di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.

L'assegno mensile per una grande invaliditā di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per una grande invaliditā di grado medio al 50 per cento e quello per una grande invaliditā di grado lieve al 20 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.

3

2. Legge federale del 19 marzo 19653 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā (LPC): Art. 3a cpv. 3 Abrogato

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FF 2005 1839 RS 831.10 RS 831.30

2004-2775

1901

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

3. Legge federale del 18 marzo 19944 sull'assicurazione malattie: Art. 25 cpv. 2 lett. a, abis (nuova) 2

Queste prestazioni comprendono: a.

gli esami, le terapie e le cure (cure di base e cure mediche) dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura: 1. dal medico, 2. dal chiropratico, 3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione medica;

abis. in deroga alla lettera a, un contributo alle cure di base dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente o in una casa di cura; Art. 50

Convenzioni tariffali con le case di cura

Per la degenza in casa di cura (art. 39 cpv. 3), l'assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale e a domicilio. Conviene con la casa di cura rimunerazioni forfettarie. I capoversi 6 e 7 dell'articolo 49 sono applicabili per analogia.

Art. 104a Abrogato II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Il numero 2 (art. 3a cpv. 3 LPC) entra in vigore simultaneamente alla legislazione d'esecuzione relativa alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

3

4

RS 832.10

1902