Traduzione1

Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia Concluso il 24 settembre 2004 Approvato dall'Assemblea federale ...2 Ratificato con strumenti scambiati ...

Entrato in vigore al ...

Preambolo La Confederazione Svizzera, in seguito denominata Svizzera, e l'Ufficio europeo di polizia, in seguito denominato Europol, coscienti dei problemi urgenti derivanti dalla criminalità organizzata internazionale, in particolare dal terrorismo, dalla tratta di esseri umani e dell'immigrazione clandestina, dal traffico illecito di stupefacenti e altre gravi forme di criminalità internazionale; considerando che, in data 27 marzo 2000, il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di cooperazione con la Svizzera e che, il 28 maggio 2001 il Consiglio dell'Unione europea è giunto alla conclusione che non vi sono ostacoli all'inclusione nell'accordo della trasmissione di dati di carattere personale dall'Europol alla Svizzera; considerando che in data 19 luglio 2004 il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Europol a concordare con la Svizzera le seguenti disposizioni; hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Definizioni Art. 1 Ai fini del presente accordo s'intende per: a)

1 2 3

«convenzione»: la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)3;

Dal testo originale inglese.

RU 2005 ...

Gazzetta Ufficiale delle CE C 316, 27/11/1995, p. 1.

2002-0040

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b)

«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

c)

«trattamento di dati personali» (trattamento): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

d)

«informazioni»: dati di carattere personale o non personale.

Titolo II Scopo dell'accordo Art. 2 Il presente accordo mira ad intensificare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea, per il tramite dell'Europol, e la Svizzera nel combattere gravi forme di criminalità internazionale nei settori di cui all'articolo 3 del presente accordo, in particolare attraverso lo scambio di informazioni strategiche e operative e regolari contatti tra Europol e Svizzera a tutti i relativi necessari livelli.

Titolo III Applicabilità Art. 3

Settori della criminalità cui l'accordo si applica

1. Secondo quanto stabilito dal presente accordo la cooperazione riguarda i seguenti settori: a)

traffico illecito di stupefacenti,

b)

traffico di materie nucleari e radioattive,

c)

reti di immigrazione,

d)

tratta degli esseri umani,

e)

attività connesse al traffico di veicoli rubati,

f)

reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone o la proprietà,

g)

falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,

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Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

nonché le attività di riciclaggio di denaro collegate a tali forme di criminalità o ai loro aspetti specifici e i reati ad esse connessi.

2. Per reati connessi si intendono i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti criminali di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione di tali atti e i reati commessi per assicurare l'impunità degli stessi.

3. Laddove il mandato dell'Europol è stato modificato in qualche modoogni forma, l'Europol, a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica del mandato, può proporre per iscritto alla Svizzera di estendere il campo di applicazione del presente accordo relativamente al nuovo mandato. In tal modo, l'Europol è tenuto ad informare la Svizzera su tutti i punti rilevanti connessi con la modifica del mandato.

Rispetto al nuovo mandato, l'accordo è applicabile a partire dalla data in cui l'Europol riceve l'accettazione scritta della Svizzera conformemente al suo regolamento interno.

4. Le forme di criminalità di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e) e g), vengono definite nell'allegato 1 del presente accordo. Ogniqualvolta una modifica del mandato a cui si riferisce il paragrafo 3 implichi l'accettazione di una definizione di un'ulteriore forma di criminalità, tale definizione sarà altresì applicabile quando tale forma di criminalità diventerà parte del presente accordo ai sensi del paragrafo 3.

L'Europol informerà la Svizzera se e quando la definizione di un settore di criminalità viene ampliata, modificata o integrata. La nuova definizione si applica alla Svizzera a partire dalla data in cui l'Europol riceve l'approvazione scritta della definizione da parte della Svizzera.

Art. 4

Ambiti di cooperazione

Oltre allo scambio di informazioni operative, la cooperazione può comprendere tutte le altre funzioni dell'Europol di cui alla convenzione Europol, segnatamente lo scambio di informazioni specializzate, intelligence strategico, relazioni generali sull'andamento dei lavori, informazioni su procedure investigative, informazioni su metodi di prevenzione dei reati, partecipazione ad attività di formazione e consulenza e sostegno in singole indagini.

Titolo IV Procedure Generali Art. 5

Referente nazionale

1. La Svizzera designa l'Ufficio federale di Polizia quale referente nazionale per i contatti tra l'Europol e le altre autorità competenti della Svizzera.

2. Riunioni ad alto livello tra l'Europol e le autorità svizzere di polizia vengono organizzate almeno una volta all'anno, in funzione delle necessità, al fine di discutere questioni relative al presente accordo e alla cooperazione in generale.

3. Alle riunioni dei capi delle unità nazionali Europol potrà essere invitato un rappresentante dell'Ufficio federale di polizia.

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Art. 6

Autorità competenti

1. Le autorità della Svizzera preposte, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono elencate nell'allegato 2 del presente accordo. La Svizzera notifica all'Europol qualsiasi cambiamento apposto a tale elenco entro tre mesi dall'entrata in vigore di detti cambiamenti e informa regolarmente l'Europol sulla trasmissione di dati a qualsiasi altra autorità competente ai sensi del presente accordo.

2. Tramite l'Ufficio federale di polizia, la Svizzera fornisce all'Europol, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni sull'organizzazione interna e sulle funzioni delle autorità di cui al presente articolo, nonché sulle misure da esse adottate per la protezione dei dati.

Titolo V Scambio di informazioni Art. 7

Disposizioni generali

1. Lo scambio di informazioni tra la Svizzera e l'Europol ha luogo unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e in conformità delle sue disposizioni.

2. Lo scambio di informazioni, secondo quanto specificato nel presente accordo, si svolge di norma tra l'Ufficio federale di polizia e l'Europol. La Svizzera assicura che l'Ufficio federale di polizia sia raggiungibile ventiquattro ore su ventiquattro e che vi sia un collegamento diretto tra l'Ufficio federale di polizia e le autorità competenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, inclusi gli organi responsabili per la cooperazione internazionale tra le forze di polizia.

3. L'Europol fornisce alla Svizzera unicamente dati rilevati, memorizzati e trasmessi in conformità delle pertinenti disposizioni della convenzione e dei relativi regolamenti di applicazione.

4. La Svizzera fornisce all'Europol unicamente dati rilevati, memorizzati e trasmessi in conformità della sua legislazione nazionale. In tale contesto, l'Europol è vincolato dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che stabilisce le norme per la ricezione di informazioni da parte dell'Europol4.

5. Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai dati che le riguardano trasmessi nel quadro del presente accordo, oppure di ottenere la verifica di detti dati, in conformità delle disposizioni pertinenti della convenzione Europol o della legislazione svizzera. Qualora tale diritto venga esercitato, la parte che trasmette le informazioni è consultata prima che venga presa una decisione finale sulla richiesta.

4

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Gazzetta Ufficiale delle CE C 26, 30/1/1999, p. 17.

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Art. 8

Trasmissione di informazioni da parte della Svizzera

1. Nel momento in cui vengono fornite le informazioni o precedentemente, la Svizzera comunica all'Europol lo scopo per il quale dette informazioni vengono fornite e qualsiasi restrizione riguardo alla loro utilizzazione, cancellazione o distruzione, comprese eventuali restrizioni all'accesso, in termini generali o specifici. La Svizzera può informare l'Europol in merito all'esistenza di restrizioni anche in una fase più avanzata, qualora la necessità delle stesse emerga dopo la fornitura delle informazioni.

2. Dopo la ricezione, l'Europol determina senza eccessivo ritardo, e in ogni caso entro sei mesi dalla data di ricezione, se e in che misura i dati personali forniti possono essere inclusi negli archivi di dati dell'Europol, conformemente agli scopi perseguiti con la loro trasmissione da parte della Svizzera. L'Europol informa la Svizzera quanto prima della decisione di non includere determinati dati. I dati personali che sono stati trasmessi vengono cancellati, distrutti o restituiti se non sono ­ o non sono più ­ necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Europol ovvero se non è stata presa alcuna decisione in merito alla loro inclusione in un archivio di dati dell'Europol entro il termine di sei mesi dal loro ricevimento.

3. Fintantoché i dati personali di cui al paragrafo 2 non sono stati inclusi in un archivio di dati dell'Europol, l'Europol ha il compito di assicurare che tali dati possano essere consultati unicamente da un agente dell'Europol debitamente autorizzato, al fine di determinare se essi possano o meno essere inclusi in un archivio di dati dell'Europol. Se, dopo la valutazione, l'Europol ha motivo di presumere che i dati forniti non sono accurati o non sono più aggiornati, esso ne informa la Svizzera.

La Svizzera verifica i dati e informa l'Europol sul risultato di tale verifica.

Art. 9

Trasmissione di dati personali da parte dell'Europol

1. Se dei dati personali vengono trasmessi su richiesta della Svizzera, essi possono venire usati solo ai fini indicati nella richiesta. Se i dati personali vengono trasmessi senza una richiesta specifica, al momento della trasmissione delle informazioni o precedentemente dev'essere indicato lo scopo per il quale tali dati vengono trasmessi nonché qualsiasi restrizione riguardo alla loro utilizzazione, cancellazione o distruzione, comprese eventuali restrizioni all'accesso, in termini generali o specifici.

L'Europol può anche informare la Svizzera in merito all'esistenza di restrizioni anche in una fase più avanzata, qualora la necessità delle stesse emerga dopo la fornitura delle informazioni.

2. La Svizzera osserva le seguenti condizioni per la trasmissione di dati personali dall'Europol alla Svizzera: a)

dopo il ricevimento, la Svizzera stabilisce quanto prima se e in che misura i dati forniti sono necessari allo scopo per il quale sono stati forniti;

b)

i dati non vengono comunicati dalla Svizzera a Stati o organismi terzi;

c)

i dati sono forniti soltanto all'Ufficio federale di polizia;

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d)

la ritrasmissione dei dati da parte del destinatario iniziale è limitata alle autorità di cui all'articolo 6 ed avviene alle stesse condizioni che si applicano alla trasmissione originale;

e)

la trasmissione dev'essere necessaria in casi specifici allo scopo di prevenire o lottare contro i reati di cui all'articolo 3;

f)

se i dati sono stati comunicati all'Europol da uno Stato membro dell'Unione europea, essi possono essere trasmessi solo con l'accordo di detto Stato;

g)

devono essere rispettate tutte le condizioni relative all'utilizzazione dei dati specificate dall'Europol; qualora i dati siano stati comunicati all'Europol da uno Stato membro dell'Unione europea e detto Stato membro abbia fissato delle condizioni relative alla loro utilizzazione, tali condizioni, devono essere rispettate;

h)

in caso di dati forniti su richiesta, nella richiesta di informazioni devono venire specificati gli scopi ed il motivo della richiesta;

i)

i dati possono essere utilizzati unicamente per il fine per il quale sono stati comunicati; ciò non si applica alla comunicazione di dati richiesti per un'indagine dell'Europol;

j)

i dati vengono rettificati e cancellati dalla Svizzera se emerge che essi non sono esatti, accurati o aggiornati ovvero che la trasmissione non avrebbe dovuto aver luogo;

k)

i dati vengono cancellati se non sono più necessari per gli scopi perseguiti con la loro trasmissione.

3. La Svizzera si assicura che i dati ricevuti dall'Europol siano protetti da misure tecniche ed organizzative che garantiscano un livello di sicurezza dei dati equivalente a quello ottenuto mediante l'attuazione dell'articolo 25 della Convenzione.

4. I dati personali relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o di altra natura o i dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale menzionati all'articolo 6 della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 vengono forniti unicamente in casi assolutamente necessari e in aggiunta ad altri dati.

5. Non viene fornito alcun dato personale qualora non sia più garantito un adeguato livello di protezione.

6. Se l'Europol rileva che i dati personali trasmessi non sono accurati o aggiornati ovvero che la trasmissione non avrebbe dovuto aver luogo, ne informa senza indugio l'Ufficio federale di polizia. L'Europol invita l'Ufficio federale di polizia a confermargli che i dati saranno rettificati o cancellati.

7. L'Europol deve registrare ogni trasmissione effettuata ai sensi del presente articolo e il relativo motivo.

8. La conservazione dei dati di carattere personale trasmessi dall'Europol non può durare complessivamente più di tre anni. Il termine ricomincia a decorre ogni volta dal giorno in cui si verifica un evento che dà luogo alla memorizzazione di dati sulla persona considerata.

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Titolo VI Disposizioni comuni per il trattamento delle informazioni Art. 10

Valutazione della fonte e dell'informazione

1. Quando le informazioni sono fornite dall'Europol ai sensi del presente accordo, la fonte delle stesse è indicata, per quanto possibile, sulla base dei seguenti criteri: A.

fonte per la quale non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza, oppure informazione fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;

B.

fonte dalla quale l'informazione pervenuta si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

C.

fonte dalla quale l'informazione pervenuta non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

D.

fonte la cui affidabilità non può essere valutata.

2. Quando l'informazione è fornita dall'Europol ai sensi del presente accordo, la sua affidabilità è indicata, per quanto possibile, sulla base dei seguenti criteri: (1) l'informazione è ritenuta esatta senza alcuna riserva; (2) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che la trasmette; (3) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avallata da altre informazioni già registrate; (4) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avallata in alcun modo.

3. Quando fornisce un'informazione ai sensi del presente accordo, la Svizzera indica, per quanto possibile, la fonte della stessa e la sua affidabilità sulla base dei criteri specificati ai paragrafi 1 e 2.

4. Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, la Svizzera o l'Europol giungono alla conclusione che la valutazione dell'informazione fornita dalla controparte deve essere rettificata, ne informano quest'ultima e cercano di concordare una modifica della valutazione. Senza tale accordo né la Svizzera né l'Europol possono modificare la valutazione dell'informazione pervenuta.

5. Se riceve dalla Svizzera dati o informazioni non corredati di una valutazione, l'Europol cerca per quanto possibile di stabilire l'affidabilità della fonte o dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso.

6. La Svizzera e l'Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche che vengono stabiliti in un memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'Europol. Questi accordi generali devono essere approvati dal Consiglio federale svizzero e dal consiglio di amministrazione dell'Europol. Se i dati vengono forniti dall'Europol sulla base di tali accordi generali, ciò viene annotato insieme ai dati.

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7. Qualora non sia possibile effettuare una valutazione affidabile o non sussista un accordo in termini generali, l'Europol valuta l'informazione secondo quanto previsto al paragrafo 1, lettera D, e al paragrafo 2, numeropunto 4.

Art. 11

Rettifica e cancellazione di dati forniti dalla Svizzera

1. L'Ufficio federale di polizia comunica all'Europol l'avvenuta rettificacorrezione o cancellazione delle informazioni trasmesse a quest'ultimo. L'Ufficio federale di polizia, per quanto possibile, informa inoltre l'Europol quando ha motivo di presumere che le informazioni fornite non siano esatte o aggiornate.

2. Quando l'Ufficio federale di polizia comunica all'Europol l'avvenuta rettifica o cancellazione delle informazioni trasmesse a quest'ultimo, l'Europol rettifica o cancella in conseguenza le informazioni. L'Europol può decidere di non cancellare le informazioni se, confortato da dati di intelligence più completi rispetto a quelli in possesso della Svizzera, il loro trattamento è ancora necessario. L'Europol comunica all'Ufficio federale di polizia che tali informazioni continuano ad essere conservate.

3. L'Europol, se ha motivo di presumere che le informazioni fornite non siano esatte o aggiornate, informa l'Ufficio federale di polizia. L'Ufficio federale di polizia verifica i dati e informa l'Europol sul risultato di tale verifica. L'Europol, se rettifica o cancella le informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 22 della convenzione, comunica all'Ufficio federale di polizia l'avvenuta rettifica o cancellazione.

Art. 12

Segetezza delle informazioni dell'Europol

1. A tutte le informazioni elaborate dall'Europol o mediante esso, salvo quelle cui è stata espressamente apposta l'indicazione distintiva di informazioni pubbliche o palesemente riconoscibili come tali, è attribuito un livello di sicurezza minimo all'interno dell'organizzazione dell'Europol e negli Stati membri. Le informazioni cui è stato attribuito solo il livello minimo di sicurezza non richiedono un'indicazione distintiva specifica di un livello di sicurezza Europol, ma sono classificate come informazioni Europol.

2. La Svizzera assicura a tutte le informazioni fornite dall'Europol il livello di protezione minimo di cui al paragrafo 1 con varie misure, conformemente alle normative e regolamentazioni nazionali, tra cui l'obbligo del segreto e della riservatezza, la limitazione dell'accesso alle informazioni al personale autorizzato, i requisiti di protezione dei dati per i dati di carattere personale e le misure generali di ordine tecnico e procedurale per tutelare la sicurezza delle informazioni.

3. Alle informazioni che richiedano ulteriori misure di sicurezza è attribuito un livello di sicurezza Europol con la relativa indicazione distintiva specifica. Tale livello di sicurezza è attribuito soltanto se ciò è indispensabile e per il tempo necessario.

4. I livelli di sicurezza Europol sono distinti in «livelli Europol» numerati da 1 a 3, ad ognuno dei quali corrispondono pacchetti di sicurezza specifici da applicare all'interno dell'organizzazione dell'Europol. I pacchetti di sicurezza offrono gradi diversi di protezione, a seconda del contenuto delle informazioni e del danno che 902

Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

l'accesso, la diffusione o l'uso non autorizzati di tali informazioni potrebbero arrecare agli interessi degli Stati membri o dell'Europol.

5. La Svizzera ha preso nota delle norme sulla protezione del segreto e dei suoi regolamenti di applicazione5 e si impegna ad assicurare che tutte le informazioni fornitegli dall'Europol corredate da un'indicazione distintiva corrispondente ad un «livello Europol da 1 a 3» ricevano sul suo territorio un livello di protezione equivalente a quello specificato per tali livelli nelle norme sulla protezione del segreto e nei suoi regolamenti di applicazione. Se necessario, l'Europol informa la Svizzera circa le misure di protezione associate ai livelli e pacchetti di sicurezza Europol.

6. La Svizzera garantisce che le sue disposizioni nazionali sulla protezione di informazioni recanti l'indicazione distintiva che le classifica come protette forniscano una base adeguata per assicurare alle informazioni trasmesse ai sensi del presente accordo un livello di protezione equivalente a quello previsto dalle norme sulla protezione del segreto e nei suoi regolamenti di applicazione.

7. L'Ufficio federale di polizia è competente ad assicurare che la protezione di informazioni recanti l'indicazione distintiva che le classifica come protette nonché l'autorizzazione per accedere alle stesse vengano altresì rispettate dalle altre autorità alle quali i dati possono venire trasmessi in conformità del presente accordo.

Art. 13

Segretezza delle informazioni trasmesse dalla Svizzera

1. L'Ufficio federale di polizia è responsabile dell'attribuzione di un adeguato livello di sicurezza alle informazioni fornite all'Europol, conformemente all'articolo 12. Se necessario, l'Ufficio federale di polizia correda le informazioni che fornisce all'Europol di un'indicazione distintiva Europol corrispondente ad un determinato livello di sicurezza, quale previsto all'articolo 12, paragrafo 4.

2. Nell'attribuzione del livello di sicurezza l'Ufficio federale di polizia tiene conto della classificazione delle informazioni prevista dalla sua legislazione nazionale, nonché della flessibilità operativa necessaria per il corretto funzionamento dell'Europol.

3. Se l'Europol appura, in base alle informazioni già in suo possesso, che l'attribuzione del livello di sicurezza richiede una modifica, ne informa l'Ufficio federale di polizia e tenta di concertare con quest'ultimo un adeguato livello di sicurezza. In mancanza di tale accordo, l'Europol non attribuisce né modifica un livello di sicurezza.

4. L'Ufficio federale di polizia può sempre chiedere di modificare il livello di sicurezza attribuito, ed eventualmente di sopprimerlo. L'Europol ha l'obbligo di procedere a tale modifica conformemente alle richieste dell'Ufficio federale di polizia. L'Ufficio federale di polizia, non appena le circostanze lo consentano, chiede di modificare il livello di sicurezza al grado inferiore, oppure di sopprimerlo.

5. L'Ufficio federale di polizia può specificare il periodo di validità del livello di sicurezza attribuito e qualsiasi modifica possibile trascorso tale periodo.

5

Nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle CE C 26, 30/1/1999, p. 10.

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6. Qualora siano già state fornite ad uno o più Stati membri dell'Unione europea informazioni di cui si è modificato nel frattempo il livello di sicurezza in conformità del presente articolo, l'Europol, su richiesta dell'Ufficio federale di polizia, notifica ai riceventi la modifica apportata.

Titolo VII Ufficiali di collegamento Art. 14

Ufficiali di collegamento in rappresentanza della Svizzera presso l'Europol

1. La Svizzera e l'Europol convengono di intensificare la cooperazione come previsto dal presente accordo, distaccando presso l'Europol (uno o più) ufficiali di collegamento in rappresentanza della Svizzera. Le funzioni, i diritti e doveri degli ufficiali di collegamento nonché i dettagli riguardanti il loro distaccamento presso l'Europol e i relativi costi sono fissati nell'allegato 3.

2. L'Europol predispone tutte le strutture necessarie, ad esempio gli spazi destinati agli uffici e l'attrezzatura per le telecomunicazioni, da assegnare agli ufficiali di collegamento nei locali dell'Europol e si fa carico dei relativi costi. I costi delle telecomunicazioni sono tuttavia a carico della Svizzera.

3. Gli archivi dell'ufficiale di collegamento sono inviolabili e non soggetti ad ingerenze da parte di agenti dell'Europol. Tali archivi contengono tutti i dati, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati di computer, le fotografie, i film e le registrazioni appartenenti all'ufficiale di collegamento o in suo possesso.

4. La Svizzera assicura ai suoi ufficiali di collegamento un accesso rapido e, ove tecnicamente possibile, diretto alle basi dati nazionali necessarie all'espletamento delle loro funzioni durante il distaccamento presso l'Europol.

Art. 15

Ufficiali di collegamento Europol in Svizzera

1. Se necessario per un ulteriore approfondimento della cooperazione prevista dal presente accordo, la Svizzera e l'Europol convengono sulla possibilità di distaccare (uno o più) ufficiali di collegamento dell'Europol presso l'Ufficio federale di polizia. Il distaccamento di (uno o più) funzionari ufficiali di collegamento dell'Europol presso l'Ufficio federale di polizia può essere deciso congiuntamente mediante uno scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e l'Europol in qualsiasi momento.

Le funzioni, i diritti e doveri degli ufficiali di collegamento nonché i dettagli riguardanti il loro distaccamento presso l'Ufficio federale di polizia e i relativi costi sono fissati in un accordo di collegamento.

2. L'Ufficio federale di polizia predispone tutte le strutture necessarie, ad esempio gli spazi destinati agli uffici e l'attrezzatura per le telecomunicazioni, da assegnare agli ufficiali di collegamento nei locali dell'Ufficio federale di polizia e si fa carico dei relativi costi. I costi delle telecomunicazioni sono tuttavia a carico dell'Europol.

3. I beni e gli averi dell'ufficiale di collegamento dell'Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione o dalla persona che li detenga, sono esenti da perquisizioni, 904

Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

requisizioni, confisca, espropriazione e da qualsiasi altra forma di violazione perpetrata per via esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

4. La Svizzera consente all'ufficiale di collegamento di comunicare liberamente per tutti gli scopi ufficiali e protegge il diritto di questi ad agire in tal senso. L'ufficiale di collegamento ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficiano degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.

5. Gli archivi dell'ufficiale di collegamento sono inviolabili. Tali archivi contengono tutti i dati, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati di computer, le fotografie, i film e le registrazioni appartenenti all'ufficiale di collegamento o in suo possesso.

6. Sul territorio svizzero l'ufficiale di collegamento Europol gode degli stessi privilegi e immunità concessi ad un funzionarioufficiale di collegamento svizzero distaccato presso l'Europol.

Titolo VIII Disposizioni finali Art. 16

Responsabilità

1. La Svizzera è responsabile, conformemente alla sua legislazione nazionale, di qualsiasi danno arrecato ad una persona in ragione di dati contenenti errori di diritto o di fatto, scambiati nell'ambito dell'Europol. La Svizzera non può invocare il fatto che l'Europol abbia trasmesso dati non corretti per sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa, che le incombe conformemente alla sua legislazione nazionale.

2. Se questi dati contenenti errori di diritto o di fatto risultano da una trasmissione effettuata in modo non corretto o dal mancato rispetto dei loro obblighi da parte dell'Europol, di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altruno Stato o organismo terzo, l'Europol è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo d'indennizzo ai sensi del paragrafo 1, a meno che i dati non siano stati utilizzati in violazione del presente accordo.

3. Qualora l'Europol sia tenuto a rimborsare agli Stati membri dell'Unione europea o ad un altro Stato o organismo terzo delle somme versate alla parte lesa a titolo di indennizzo per i danni subiti e i detti danni sono da ascriversi al mancato rispetto da parte della Svizzera degli obblighi che le derivano in virtù del presente accordo, la Svizzera è tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme che l'Europol ha versato a uno Stato membro o a un altro Stato o organismo terzo per compensare le somme versate a titolo d'indennizzo.

4. La Svizzera e l'Europol non esigono l'uno dall'altro il pagamento di un indennizzo per danni ai sensi dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra se detto indennizzo è riconosciuto ingiusto, sproporzionato o applicato a dei danni che non sono oggetto di un'indennità.

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Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

Art. 17

Composizione delle controversie

1. Le controversie tra la Svizzera e l'Europol in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo ovvero a ogni questione riguardante le relazioni fra la Svizzera e l'Europol che non vengono composte amichevolmente sono sottoposte alla delibera finale di un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, su istanza di una delle parti coinvolte. Ogni parte nomina un arbitro. Il terzo arbitro, che è il presidente del tribunale arbitrale, viene scelto dai due primi arbitri.

2. Se una delle parti non nomina un arbitro entro due mesi a decorrere dalla richiesta della controparte di procedere a detta nomina, la controparte può chiedere al presidente della Corte di giustizia internazionale o, in sua assenza, al vicepresidente, di procedere a tale nomina.

3. Se, entro due mesi dalla loro designazione, i primi due arbitri non giungono ad un accordo sulla designazione del terzo, ciascuna delle parti può chiedere al presidente della Corte di giustizia internazionale o, in sua assenza, al vicepresidente, di procedere a detta nomina.

4. Salvo in caso di accordo diverso fra le parti, il tribunale arbitrale stabilisce la sua procedura. Le lingue dell'arbitrato sono tedesco, francese, italiano o inglese.

5. Il tribunale arbitrale delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. La sentenza è definitiva e vincola le parti coinvolte.

6. Ogni parte si riserva il diritto di derogare agli obblighi che le incombono in virtù del presente accordo se la procedura di cui al presente articolo viene applicata o potrebbe venire applicata in virtù del paragrafo 1, ovvero in ogni altro caso in cui una parte reputi che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del presente accordo.

Art. 18

Risoluzione dell'accordo

1. Il presente accordo può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso di sei mesi.

2. In caso di denuncia, la Svizzera e l'Europol devono accordarsi sulla prosecuzione dell'utilizzazione e dell'archiviazione delle informazioni già scambiate. In caso di mancato accordo, le due parti hanno entrambe il diritto di chiedere che le informazioni che hanno comunicato siano cancellate.

Art. 19

Modifiche

La Svizzera o l'Europol possono proporre l'un l'altro di modificare il presente accordo. Le modifiche al presente accordo entrano in vigore dopo aver esaurito le rispettive procedure interne.

Art. 20

Allegati

Gli allegati formano parte integrante del presente accordo. L'allegato 2 può essere modificato con uno scambio di note tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e l'Europol.

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Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si sono notificate per scritto, attraverso i canali diplomatici, l'adempimento dei relativi requisiti interni.

Fatto a Berna, il ventiquattro settembre duemilaquattro in duplice copia nelle lingue inglese e francese, ciascuna delle quali facente ugualmente fede.

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Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

Allegato I

Definizione delle forme di criminalità menzionate all'articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo di cooperazione tra la confederazione svizzera e l' Europol Per quanto riguarda le forme di criminalità menzionate all'articolo 3, paragrafo 1, ai sensi del presente accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Europol si intende per: ­

«traffico illecito di stupefacenti»: i reati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988, nonché nelle disposizioni che modificano o integrano detta convenzione;

­

«criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive»: i reati quali elencati nell'articolo 7, paragrafo 1 della convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna e a New York il 3 marzo 1980, riguardanti i materiali nucleari e radioattivi definiti rispettivamente nell'articolo 197 del trattato Euratom e nella direttiva 80/836 Euratom del 15 luglio 1980;

­

«reti di immigrazione»: le azioni intese ad agevolare deliberatamente, a scopo di lucro, l'ingresso ed il soggiorno o il lavoro nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera, in violazione delle leggi e delle condizioni applicabili nei loro territori;

­

«tratta degli esseri umani»: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli. In tali forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedopornografico;

­

«criminalità connessa al traffico di veicoli rubati»: il furto o il dirottamento di automobili, camion, semirimorchi, carichi di camion o di semirimorchi, autobus, motocicli, roulotte e veicoli agricoli, di cantiere, di pezzi di ricambio di veicoli nonché la ricettazione degli stessi;

­

«falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento»: gli atti di cui all'articolo 3 della convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario che si applica sia al pagamento in contanti sia agli altri mezzi di pagamento;

­

«attività illecite di riciclaggio di denaro»: i reati quali elencati all'articolo 6, paragrafi 1­3 della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990.

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Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

Allegato II

Elenco menzionato nell'articolo 6 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Europol Le autorità della Svizzera preposte, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione e alla lotta contro i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo tra la Svizzera e l'Europol sono le seguenti: ­

le autorità di polizia, quelle preposte al perseguimento penale nonché le autorità competenti in materia degli stranieri della Confederazione Svizzera;

­

le autorità di polizia, quelle preposte al perseguimento penale nonché le autorità competenti in materia degli stranieri dei Cantoni svizzeri;

­

l'amministrazione doganale svizzera.

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Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

Allegato III

Accordo di collegamento menzionato nell'articolo 14 dell'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Europol Art. 1

Mansioni dell'ufficiale di collegamento

L'ufficiale di collegamento ha il compito di sostenere e coordinare la cooperazione tra la Svizzera e l'Europol. In particolare, l'ufficiale di collegamento è responsabile della promozione dei contatti tra la Svizzera e l'Europol e dell'agevolazione dello scambio di informazioni.

Art. 2

Status dell'ufficiale di collegamento

1. L'ufficiale di collegamento è considerato il rappresentante ufficiale della Svizzera presso l'Europol. L'Europol fa il possibile per agevolare il soggiorno dell'ufficiale di collegamento nei Paesi Bassi; in particolare, esso coopera nella misura necessaria con le autorità olandesi competenti in materia di privilegi e immunità.

2. L'ufficiale di collegamento rappresenta i servizi svizzeri responsabili della prevenzione e della repressione dei reati contemplati dal presente accordo.

Art. 3

Metodi di lavoro

1. Gli scambi di informazioni tra l'Europol e l'ufficiale di collegamento avvengono unicamente nel rispetto delle disposizioni del presente accordo.

2. Durante gli scambi di informazioni l'ufficiale di collegamento comunica in genere direttamente con l'Europol attraverso rappresentanti appositamente designati dall'Europol. L'ufficiale di collegamento non ha accesso diretto agli archivi Europol.

Art. 4

Riservatezza

1. La Svizzera si assicura che l'ufficiale di collegamento abbia ricevuto un nullaosta di sicurezza, al livello nazionale adeguato, che gli consenta di venire a conoscenza di informazioni fornite dall'Europol o attraverso di esso, che sono soggette ad un requisito specifico di riservatezza, in conformità dell'articolo 12 dell'accordo.

2. L'Europol assiste l'ufficiale di collegamento mettendogli a disposizione le risorse adeguate per consentirgli di rispettare gli eventuali requisiti di protezione della riservatezza delle informazioni scambiate con l'Europol.

Art. 5

Questioni amministrative

1. L'ufficiale di collegamento, fatto salvo il proprio diritto nazionale, si attiene alle norme interne dell'Europol. Nell'esecuzione delle proprie mansioni, l'ufficiale di collegamento si attiene alla propria legislazione nazionale in materia di protezione dei dati.

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Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

2. L'ufficiale di collegamento comunica all'Europol il proprio orario di lavoro e il proprio recapito di contatto da utilizzarsi in caso di emergenza. Inoltre, informa l'Europol di eventuali assenze prolungate dalla sede dell'Europol.

Art. 6

Responsabilità e controversie

1. La Svizzera è responsabile di eventuali danni provocati dall'ufficiale di collegamento ai beni dell'Europol. La Svizzera risarcisce tali danni senza indugio, sulla base di una richiesta debitamente giustificata dell'Europol. In caso di controversia relativa ad un risarcimento, si possono applicare le disposizioni dell'articolo 17 dell'accordo.

2. In caso di controversia tra la Svizzera e l'Europol, oppure tra l'ufficiale di collegamento e l'Europol, il direttore dell'Europol ha facoltà di vietare l'accesso dell'ufficiale di collegamento al proprio edificio o di consentire tale accesso unicamente a condizioni particolari o con determinate restrizioni.

3. In caso di controversia grave tra l'Europol e l'ufficiale di collegamento, il direttore dell'Europol ha facoltà di presentare alle autorità svizzere una richiesta di sostituzione del medesimo.

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Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

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