Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del portale Internet www.ch.ch dal 2005 al 2006 del 6 ottobre 2004

Il Consiglio federale svizzero e i Governi dei Cantoni di Berna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura hanno convenuto quanto segue:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per l'esercizio del portale Internet www.ch.ch per gli anni 2005­2006.

Art. 2

Oggetto

Il portale Internet www.ch.ch fornisce il collegamento per temi alle offerte Internet dei servizi dell'amministrazione pubblica dei tre livelli istituzionali. Esso completa l'offerta esistente.

1

Gli utenti sono guidati nel portale Internet www.ch.ch nel modo più semplice e diretto verso le informazioni cercate.

2

La Confederazione provvede allo sviluppo di offerte di transazioni. L'inclusione dei Cantoni avviene tramite il Comitato direttivo secondo l'articolo 9.

3

Sezione 2: Prestazioni Art. 3

Mandato di prestazioni

Le prestazioni che devono essere fornite e i criteri qualitativi che devono essere soddisfatti nell'ambito dell'esercizio sono stabiliti in un mandato di prestazioni annuale.

2005-0081

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Art. 4

Budget di esercizio

Per le spese di esercizio è stabilito ogni anno un budget di esercizio.

Art. 5

Protezione dei dati

Per l'elaborazione dei dati registrati durante l'utilizzazione del portale Internet www.ch.ch è garantita l'osservanza delle prescrizioni della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati. Per le pagine Internet dei Cantoni e dei Comuni sono determinanti le disposizioni cantonali vigenti in materia di protezione dei dati.

Sezione 3: Organizzazione Art. 6

Enti responsabili

Gli enti responsabili del portale Internet www.ch.ch sono la Confederazione, i Cantoni contraenti e i Comuni da essi rappresentati.

1

2

La Confederazione è competente per l'esercizio.

I Cantoni partecipano con la loro offerta al portale Internet www.ch.ch e si adoperano affinché vi partecipino anche i loro Comuni con la relativa offerta. I Cantoni sono responsabili per la comunicazione con i Comuni.

3

Ogni Cantone designa un servizio di contatto. Nell'ambito di competenza dei Cantoni contraenti, tali servizi sono responsabili per:

4

a.

il collegamento con gli interlocutori cantonali e comunali competenti per la fornitura di informazioni specialistiche e in materia di contenuto;

b.

la garanzia dell'immissione e dell'aggiornamento delle informazioni delle pagine Internet conformemente alle raccomandazioni emanate per il portale Internet www.ch.ch;

c.

l'informazione dei Comuni in merito agli aggiornamenti necessari delle pagine Internet esistenti.

Art. 7 1

Esercizio del portale Internet www.ch.ch

L'esercizio del portale Internet www.ch.ch incombe a un Centro di competenza.

La Cancelleria federale dirige il Centro di competenza, ne disciplina l'organizzazione nell'ordinanza del 5 maggio 19992 sull'organizzazione della Cancelleria federale e mette a disposizione i necessari servizi amministrativi per l'esercizio.

2

1 2

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RS 235.1 RS 172.210.10

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Art. 8

Compiti del Centro di competenza

1

Il Centro di competenza svolge i compiti previsti nel mandato di prestazioni.

2

In particolare è responsabile per: a.

il contenuto del portale Internet www.ch.ch (aggiornamento, gestione della struttura di guida, redazione dei contenuti propri, traduzioni, questioni giuridiche, perfezionamento);

b.

l'allestimento, la manutenzione e la divulgazione del portale Internet www.ch.ch;

c.

il perfezionamento della piattaforma tecnica;

d.

l'informazione regolare del Comitato direttivo nonché dei Cantoni e dei servizi federali interessati, fra l'altro mediante l'organizzazione periodica di incontri informativi;

e.

l'istituzione e il mantenimento della rete di relazioni con i Cantoni e i servizi federali interessati;

f.

l'accertamento dei bisogni degli utenti;

g.

il resoconto periodico dello stato dei suoi lavori all'attenzione del Comitato direttivo;

h.

l'organizzazione e la verbalizzazione delle sedute del Comitato direttivo.

Il Centro di competenza redige annualmente un rapporto sulla sua gestione all'attenzione del Comitato direttivo. Tale rapporto informa sull'attuazione del mandato di prestazioni (art. 3) e sulla gestione contabile.

3

Sezione 4: Comitato direttivo Art. 9

Compiti e segreteria

1

Il Comitato direttivo ha i compiti seguenti: a. adottare il mandato di prestazioni per il Centro di competenza; b. approvare il rapporto annuale sulla gestione del portale Internet www.ch.ch (art. 8 cpv. 3) all'attenzione del Consiglio federale e degli organi cantonali competenti; c. adottare il budget d'esercizio; d. prendere atto del rapporto dell'ufficio di revisione; e. controllare l'esercizio del portale Internet www.ch.ch; f. formulare una raccomandazione all'attenzione del cancelliere della Confederazione per l'elezione del direttore del Centro di competenza; g. prendere posizione in merito a questioni strategiche relative allo sviluppo di offerte di transazioni da parte della Confederazione.

2

La segreteria del Comitato direttivo è diretta dal Centro di competenza.

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Art. 10 1

Composizione

Il Comitato direttivo è composto da: a.

cinque rappresentanti della Confederazione;

b.

cinque rappresentanti dei Cantoni;

c.

un rappresentante dei Comuni;

d.

un rappresentante delle città.

I rappresentanti della Confederazione sono designati dalla Cancelleria federale.

Essa provvede affinché siano rappresentati il Dipartimento federale delle finanze e tre altri dipartimenti.

2

I rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla presidenza della Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato. Essa provvede affinché le lingue nazionali e la popolazione siano rappresentate adeguatamente.

3

L'Unione delle città svizzere designa il rappresentante delle città e l'Associazione dei Comuni svizzeri designa il rappresentante dei Comuni.

4

Art. 11 1

Costituzione e modo di lavoro

Il Comitato direttivo si costituisce da sé.

Esso si riunisce ogni qual volta gli affari lo richiedono, ma almeno due volte all'anno oppure su richiesta di tre membri. La segreteria si occupa della convocazione e dell'organizzazione delle sedute.

2

3 Le decisioni del Comitato direttivo sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti; ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

Sezione 5: Finanziamento Art. 12 La Confederazione e i Cantoni assumono ciascuno la metà delle spese d'esercizio comprovate del portale Internet www.ch.ch. Le spese di esercizio annue durante il periodo in cui la Convenzione è in vigore non possono eccedere i 2,4 milioni di franchi. La parte che incombe ai Cantoni è suddivisa tra questi proporzionalmente al numero degli abitanti. Il contributo che i singoli Cantoni firmatari sono chiamati a versare non può eccedere l'importo indicato nell'allegato. Il finanziamento delle offerte di transazioni non è oggetto della presente convenzione.

1

Le spese di esercizio sono calcolate e fatturate annualmente. Il Controllo federale delle finanze verifica il conto annuale presentato dal Centro di competenza al Comitato direttivo.

2

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Sezione 6: Arbitrato Art. 13

Competenza

Le parti contraenti sottopongono le controversie derivanti dalla presente Convenzione alla commissione arbitrale.

Art. 14

Composizione della commissione arbitrale

La commissione arbitrale è composta da tre persone. Ogni parte nomina una persona; le persone nominate scelgono la terza.

Art. 15

Sede

La sede della commissione arbitrale è a Berna.

Art. 16

Indennità

L'indennità dei membri della commissione arbitrale è stabilita conformemente all'ordinanza sulle commissioni del 3 giugno 19963.

Art. 17 1

Procedura

Le parti contraenti inviano le loro richieste per scritto.

La procedura dinanzi alla commissione arbitrale è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. La commissione arbitrale sottopone alle parti una proposta conciliativa che, se accettata, può concludere in via amichevole la procedura. Se una parte respinge tale proposta la commissione arbitrale decide secondo il diritto e l'equità ai sensi dell'articolo 4 del Codice civile svizzero5.

2

3 4 5

RS 172.31 RS 172.021 RS 210

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Sezione 7: Disposizioni finali Art. 18

Entrata in vigore

La presente Convenzione è conclusa dalla Confederazione con ogni Cantone. Essa entra in vigore non appena è stata firmata da diciotto Cantoni ed è stata pubblicata nel Foglio federale. Per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, la Convenzione entra in vigore con la pubblicazione della loro adesione nel Foglio federale.

6 ottobre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

(Seguono le firme dei rappresentanti dei Governi cantonali)

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Allegato

Lista dei contributi annui massimi dei Cantoni Cantone

Berna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura Svizzera

Popolazione media 2002

Importo fr.

958 585 34 196 132 093 32 848 37 906 38 096 102 091 243 781 190 914 260 820 73 691 52 837 14 715 455 347 189 380 553 963 229 684 312 689 642 436 278 423 167 834 422 779 67 584

156 551 5 585 21 573 5 365 6 191 6 222 16 673 39 813 31 179 42 596 12 035 8 629 2 403 74 365 30 929 90 470 37 511 51 067 104 919 45 471 27 410 69 046 11 037

5 492 692

897 040

Berna, 27.4.2004 Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP) 2002, Bilancio della popolazione residente; Popolazione residente media; Svizzeri e stranieri, 2002.

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