05.064 Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna del 17 agosto 2005
Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2004 M 04.3227
Risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna (N 05.05.04, Imfeld)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
17 agosto 2005
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2005-1300
4715
Messaggio 1
Parte generale
1.1
Situazione iniziale
Il 20 marzo 1970 l'Assemblea federale ha adottato la legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (LMAM; RS 844). Il 15 dicembre 2000 la legge è stata sottoposta per l'ultima volta a revisione e il periodo per l'assegnazione degli aiuti finanziari è stato prolungato fino al 31 dicembre 2005.
In virtù della LMAM, la Confederazione e i Cantoni, nonché eventualmente Comuni e terzi, accordano aiuti finanziari volti a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. L'aiuto della Confederazione è sussidiario ed è inteso unicamente a sostenere gli sforzi intrapresi dai Cantoni per sostenere in questo settore la popolazione delle regioni di montagna. L'ammontare dei sussidi federali è stabilito in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Dal 1° gennaio 1971, data dell'entrata in vigore della legge, al 31 dicembre 2004 sono stati complessivamente accordati 469,5 milioni di franchi destinati a sussidiare 24 050 unità abitative. Dal 1990 alla fine del 2004 sono stati stanziati 204,2 milioni di franchi per un totale di 8838 unità abitative. La metà dei sussidi accordati negli anni Novanta e fino al 2004 è stata versata dalla Confederazione (cfr. i grafici 13 allegati al presente messaggio).
Gli aiuti finanziari volti a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna sono assegnati nel quadro di un credito d'impegno annuale. Dal 1997 al 2000 sia il credito d'impegno annuale sia il credito di pagamento sono stati continuamente decurtati. Nel 2000 essi ammontavano rispettivamente a 5 e a 9 milioni di franchi. Nel 2001 il credito d'impegno è stato portato a circa 8 milioni di franchi.
Nel 2002 sono stati accordati circa 9,9 milioni di franchi. Nel 2003 il credito d'impegno ammontava a circa 9,4 milioni di franchi e nel 2004 a circa 9,3 milioni di franchi (cfr. i grafici 4 e 5).
Il 31 dicembre 2004 gli impegni scoperti ammontavano a circa 15 milioni di franchi, a cui va aggiunto il credito d'impegno per il 2005, che si aggira attorno ai 10 milioni di franchi. Si prevede di azzerare questo importo di circa 25 milioni di franchi durante il biennio 20052007. A tal fine sono stati iscritti 9 milioni di franchi nei conti del 2005 e nel preventivo 2006. Nel piano finanziario 2007 sono inoltre previsti 7 milioni di franchi.
La LMAM costituisce una misura efficace a favore della popolazione delle regioni di montagna. A questa conclusione era già giunto uno studio effettuato nel 1998. Il gruppo bersaglio è raggiunto. I beneficiari sono economie domestiche a reddito modesto, perlopiù di dimensioni considerevoli, attive prevalentemente nell'agricoltura. Il sostegno al riattamento di appartamenti e case o alla costruzione di abitazioni sostitutive consente di migliorare sensibilmente la qualità abitativa in tali regioni. La LMAM contribuisce quindi a frenare l'esodo delle popolazioni di montagna verso le regioni di pianura e a garantire un'occupazione decentralizzata del territorio. L'aiuto accordato dà inoltre notevoli impulsi anche all'economia regionale: il riattamento di immobili offre al commercio e alle imprese locali gradite possibilità di guadagno. Annualmente occorre riattare circa 900 unità abitative.
4716
1.2
Motivi della modifica proposta
Il termine per la concessione degli aiuti finanziari scadrà il 31 dicembre 2005. Nella nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) tale compito è delegato ai Cantoni. Per questo motivo, già nel 2000 avevamo l'intenzione di rinunciare a una proroga della validità della LMAM. Le mozioni presentate il 31 agosto 1999 dai consiglieri nazionali Fritz Abraham Oehrli e Milli Wittenwiler e dal consigliere agli Stati Theo Maissen, accolte dalle Camere, chiedevano invece di proseguire lo stanziamento degli aiuti in questione fino all'entrata in vigore della NPC. Nel messaggio del 6 settembre 2000 abbiamo pertanto proposto alle Camere di mantenere la competenza della Confederazione in materia di concessione degli aiuti finanziari sino all'entrata in vigore della NPC, ma il più tardi fino al 31 dicembre 2005. Il 15 dicembre 2000 il Parlamento ha accolto tale proposta1; la relativa modifica dell'articolo 21 LMAM consente di versare gli aiuti finanziari sino alla fine del 2005.
Nella votazione popolare del 28 novembre 2004, Popolo e Cantoni hanno accettato la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Secondo le previsioni attuali, la NPC entrerà in vigore il 1° gennaio 2008. Una mozione Imfeld accolta dalle Camere chiede che i sussidi federali continuino ad essere erogati fino all'entrata in vigore della NPC. Con il presente messaggio diamo seguito a tale richiesta proponendovi di continuare a versare aiuti finanziari sino all'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 20032 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. I crediti necessari per tali sussidi potranno essere stanziati grazie a risparmi effettuati in altri settori del Dipartimento federale dell'economia. La concezione attuale della legge non subirà modifiche.
1.3
Procedura di consultazione
Il 10 giugno 2005 abbiamo deciso di rinunciare a indire una procedura di consultazione.
2
Parte speciale
La modifica proposta concerne soltanto l'articolo 21, il cui nuovo tenore è il seguente: «Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere assegnati fino all'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni».
1 2
FF 2000 5424 FF 2003 5745
4717
A partire dalla metà degli anni Novanta, il volume dei sussidi è stato considerevolmente ridotto nella prospettiva del trasferimento ai Cantoni della responsabilità per l'assegnazione degli aiuti finanziari. Anche il volume dei sussidi accordati in futuro sarà limitato e permetterà di riattare un numero di abitazioni oscillante tra le 200 e le 250 unità l'anno. Ciò consentirà tuttavia di soddisfare soltanto le necessità più urgenti.
3
Ripercussioni
3.1
Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
3.1.1
Per la Confederazione
Prendendo come base di calcolo il sovvenzionamento di un numero di abitazioni compreso tra le 200 e le 250 unità l'anno, prevediamo di stanziare crediti d'impegno annui di circa 4 milioni di franchi.
L'Ufficio federale delle abitazioni ha già ridotto a meno di un posto l'effettivo del personale incaricato della gestione dei sussidi LMAM. Per continuare ad assegnare gli aiuti finanziari non è necessario alcun aumento di tale effettivo.
3.1.2
Per i Cantoni
L'assegnazione degli aiuti federali è subordinata a un contributo finanziario dei Cantoni interessati. Gli oneri cui questi dovranno far fronte in ragione della loro capacità finanziaria dipenderanno pertanto dall'entità degli aiuti da essi richiesti.
3.2
Ripercussioni economiche
La LMAM rientra tra gli strumenti di promozione della politica regionale di cui beneficiano soprattutto le persone attive nel settore dell'agricoltura. Gli aiuti finanziari consentono di migliorare le condizioni di vita dei beneficiari a reddito modesto in una misura che può talvolta rivelarsi determinante per il loro benessere personale.
Generano inoltre investimenti non trascurabili dai quali traggono profitto soprattutto le imprese locali. Dato tuttavia che il volume dei sussidi è ridotto e che l'aiuto federale è ormai limitato nel tempo, la modifica legislativa proposta non avrà ripercussioni economiche considerevoli. Secondo lo studio effettuato nel 1998, l'assegnazione dei sussidi è di facile attuazione ed efficace e non richiede una normativa particolarmente complessa. Essa consente di adeguare il sistema alle particolarità regionali e alle necessità specifiche dei beneficiari. Non occorre pertanto introdurre cambiamenti. Non sono quindi stati presi in esame altri modelli di sovvenzionamento, tanto più che dopo l'entrata in vigore della NPC questo settore sarà di esclusiva competenza cantonale.
4718
4
Programma di legislatura
La modifica proposta non è annunciata nel rapporto sul programma di legislatura 200320073. Con il presente messaggio adempiamo tuttavia al mandato assegnatoci dalle Camere a seguito della mozione Imfeld.
5
Rapporto con il diritto europeo
Il presente disegno è compatibile con il diritto europeo. All'interno dell'Unione europea la legislazione in materia di abitazioni è inoltre di competenza dei singoli Stati membri.
6
Fondamenti giuridici
La LMAM e la modifica proposta si fondano sull'articolo 108 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione deve promuovere la costruzione d'abitazioni e l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica. In tale ambito, la Confederazione deve prendere in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.
3
FF 2004 969
4719
Allegato Grafico 1 Aliquota di partecipazione della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di terzi agli aiuti finanziari assegnati dal 1990 al 2004 7%
Confederazione
8%
Cantoni
Comuni 35%
50%
Terzi
4720
Grafico 2 Ripartizione tra i Cantoni degli aiuti finanziari assegnati dalla Confederazione tra il 1990 e il 2004 Fr. 35'000'000
Fr. 30'000'000
Fr. 25'000'000
Fr. 20'000'000
Fr. 15'000'000
Fr. 10'000'000
Fr. 5'000'000
ZH
VS
ZG
VD
TI
UR
SZ
TG
SO
SG
OW
NE
NW
JU
LU
GL
GR
BL
FR
BE
AI
AR
AG
Fr. 0
4721
4722
Fr.12'986'987
Fr.17'621'907
2000
Fr.9'424'935
Fr.9'336'525
2004
Fr.9'999'887
2003
2002
Fr.7'999'211
Fr.4'999'770
1999
2001
Fr.4'998'769
Fr.4'994'081
1998
1997
Fr.17'514'713
1996
Fr.18'507'701
1995
1994
Fr.22'000'000
Fr.20'900'016
1991
1993
Fr.20'899'617
1990 Fr.21'996'764
Fr.20'899'744
1992
Fr.20'699'702
1989
Fr. 25'000'000
1988
1987
Fr.17'983'987
Fr.13'999'590
1985
1986
Fr.14'001'816
1984
Fr.19'927'368
Fr.18'749'061
Fr.15'001'253
Fr. 20'000'000
1983
Fr.15'002'289
1982
Fr.12'150'388
Fr.14'999'653
Fr.12'500'428
Fr.12'998'936
Fr.11'999'811
1981
1980
1979
1978
1977
1976
Fr.10'846'285
Fr.9'000'041
Fr. 15'000'000
1975
Fr.8'998'747
Fr.7'995'625
Fr.7'499'024
1974
Fr. 0
1973
1972
Fr. 5'000'000
Fr.3'997'781
Fr. 10'000'000
1971
1970
ZH
ZG
VS
VD
UR
TI
TG
SZ
SO
SG
OW
NW
NE
LU
JU
GR
GL
FR
BL
BE
AR
AI
AG
Grafico 3
Numero di unità abitative sussidiate tra il 1990 e il 2004 2'000
1'800
1'600
1'400
1'200
1'000
800
600
400
200
0
Grafico 4
Crediti d'impegno della Confederazione dal 1971 al 2004
Fr. 6'620'250
Fr. 8'017'834 Fr. 8'304'611 2004
Fr. 6'799'614
Fr. 6'292'047
Fr. 7'530'219
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Fr. 16'598'723
Fr. 15'500'095
Fr. 18'000'040
Fr. 18'999'740
Fr. 20'000'008
Fr. 23'499'899
Fr. 21'000'049
Fr. 20'000'087 1992
Fr. 20'000'016 1991
Fr. 16'800'092
Fr. 18'134'591
Fr. 15'242'011
Fr. 13'713'600
Fr. 15'111'077
Fr. 16'045'630
Fr. 13'873'405
Fr. 13'300'057
Fr. 12'746'479
Fr. 13'293'623
Fr. 12'096'939
Fr. 25'000'000
1990
1989
1988
1987
1986
1985
Fr. 12'439'130 Fr. 10'203'760
Fr. 20'000'000
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
Fr. 10'211'757
Fr. 8'033'571
Fr. 15'000'000
1976
Fr. 7'956'607
Fr. 6'999'958
Fr. 5'499'982
1975
Fr. 0 1974
1973
Fr. 3'498'406
Fr. 2'272'794
Fr. 10'000'000
1972
1971
Fr. 5'000'000
1970
Grafico 5
Crediti di pagamento della Confederazione dal 1971 al 2004
4723
4724