05.064 Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna del 17 agosto 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2004 M 04.3227

Risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna (N 05.05.04, Imfeld)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 agosto 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-1300

4715

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

Il 20 marzo 1970 l'Assemblea federale ha adottato la legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (LMAM; RS 844). Il 15 dicembre 2000 la legge è stata sottoposta per l'ultima volta a revisione e il periodo per l'assegnazione degli aiuti finanziari è stato prolungato fino al 31 dicembre 2005.

In virtù della LMAM, la Confederazione e i Cantoni, nonché eventualmente Comuni e terzi, accordano aiuti finanziari volti a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. L'aiuto della Confederazione è sussidiario ed è inteso unicamente a sostenere gli sforzi intrapresi dai Cantoni per sostenere in questo settore la popolazione delle regioni di montagna. L'ammontare dei sussidi federali è stabilito in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Dal 1° gennaio 1971, data dell'entrata in vigore della legge, al 31 dicembre 2004 sono stati complessivamente accordati 469,5 milioni di franchi destinati a sussidiare 24 050 unità abitative. Dal 1990 alla fine del 2004 sono stati stanziati 204,2 milioni di franchi per un totale di 8838 unità abitative. La metà dei sussidi accordati negli anni Novanta e fino al 2004 è stata versata dalla Confederazione (cfr. i grafici 1­3 allegati al presente messaggio).

Gli aiuti finanziari volti a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna sono assegnati nel quadro di un credito d'impegno annuale. Dal 1997 al 2000 sia il credito d'impegno annuale sia il credito di pagamento sono stati continuamente decurtati. Nel 2000 essi ammontavano rispettivamente a 5 e a 9 milioni di franchi. Nel 2001 il credito d'impegno è stato portato a circa 8 milioni di franchi.

Nel 2002 sono stati accordati circa 9,9 milioni di franchi. Nel 2003 il credito d'impegno ammontava a circa 9,4 milioni di franchi e nel 2004 a circa 9,3 milioni di franchi (cfr. i grafici 4 e 5).

Il 31 dicembre 2004 gli impegni scoperti ammontavano a circa 15 milioni di franchi, a cui va aggiunto il credito d'impegno per il 2005, che si aggira attorno ai 10 milioni di franchi. Si prevede di azzerare questo importo di circa 25 milioni di franchi durante il biennio 2005­2007. A tal fine sono stati iscritti 9 milioni di franchi nei conti del 2005 e nel preventivo 2006. Nel piano finanziario 2007 sono inoltre previsti 7 milioni di franchi.
La LMAM costituisce una misura efficace a favore della popolazione delle regioni di montagna. A questa conclusione era già giunto uno studio effettuato nel 1998. Il gruppo bersaglio è raggiunto. I beneficiari sono economie domestiche a reddito modesto, perlopiù di dimensioni considerevoli, attive prevalentemente nell'agricoltura. Il sostegno al riattamento di appartamenti e case o alla costruzione di abitazioni sostitutive consente di migliorare sensibilmente la qualità abitativa in tali regioni. La LMAM contribuisce quindi a frenare l'esodo delle popolazioni di montagna verso le regioni di pianura e a garantire un'occupazione decentralizzata del territorio. L'aiuto accordato dà inoltre notevoli impulsi anche all'economia regionale: il riattamento di immobili offre al commercio e alle imprese locali gradite possibilità di guadagno. Annualmente occorre riattare circa 900 unità abitative.

4716

1.2

Motivi della modifica proposta

Il termine per la concessione degli aiuti finanziari scadrà il 31 dicembre 2005. Nella nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) tale compito è delegato ai Cantoni. Per questo motivo, già nel 2000 avevamo l'intenzione di rinunciare a una proroga della validità della LMAM. Le mozioni presentate il 31 agosto 1999 dai consiglieri nazionali Fritz Abraham Oehrli e Milli Wittenwiler e dal consigliere agli Stati Theo Maissen, accolte dalle Camere, chiedevano invece di proseguire lo stanziamento degli aiuti in questione fino all'entrata in vigore della NPC. Nel messaggio del 6 settembre 2000 abbiamo pertanto proposto alle Camere di mantenere la competenza della Confederazione in materia di concessione degli aiuti finanziari sino all'entrata in vigore della NPC, ma il più tardi fino al 31 dicembre 2005. Il 15 dicembre 2000 il Parlamento ha accolto tale proposta1; la relativa modifica dell'articolo 21 LMAM consente di versare gli aiuti finanziari sino alla fine del 2005.

Nella votazione popolare del 28 novembre 2004, Popolo e Cantoni hanno accettato la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Secondo le previsioni attuali, la NPC entrerà in vigore il 1° gennaio 2008. Una mozione Imfeld accolta dalle Camere chiede che i sussidi federali continuino ad essere erogati fino all'entrata in vigore della NPC. Con il presente messaggio diamo seguito a tale richiesta proponendovi di continuare a versare aiuti finanziari sino all'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 20032 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. I crediti necessari per tali sussidi potranno essere stanziati grazie a risparmi effettuati in altri settori del Dipartimento federale dell'economia. La concezione attuale della legge non subirà modifiche.

1.3

Procedura di consultazione

Il 10 giugno 2005 abbiamo deciso di rinunciare a indire una procedura di consultazione.

2

Parte speciale

La modifica proposta concerne soltanto l'articolo 21, il cui nuovo tenore è il seguente: «Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere assegnati fino all'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni».

1 2

FF 2000 5424 FF 2003 5745

4717

A partire dalla metà degli anni Novanta, il volume dei sussidi è stato considerevolmente ridotto nella prospettiva del trasferimento ai Cantoni della responsabilità per l'assegnazione degli aiuti finanziari. Anche il volume dei sussidi accordati in futuro sarà limitato e permetterà di riattare un numero di abitazioni oscillante tra le 200 e le 250 unità l'anno. Ciò consentirà tuttavia di soddisfare soltanto le necessità più urgenti.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

3.1.1

Per la Confederazione

Prendendo come base di calcolo il sovvenzionamento di un numero di abitazioni compreso tra le 200 e le 250 unità l'anno, prevediamo di stanziare crediti d'impegno annui di circa 4 milioni di franchi.

L'Ufficio federale delle abitazioni ha già ridotto a meno di un posto l'effettivo del personale incaricato della gestione dei sussidi LMAM. Per continuare ad assegnare gli aiuti finanziari non è necessario alcun aumento di tale effettivo.

3.1.2

Per i Cantoni

L'assegnazione degli aiuti federali è subordinata a un contributo finanziario dei Cantoni interessati. Gli oneri cui questi dovranno far fronte in ragione della loro capacità finanziaria dipenderanno pertanto dall'entità degli aiuti da essi richiesti.

3.2

Ripercussioni economiche

La LMAM rientra tra gli strumenti di promozione della politica regionale di cui beneficiano soprattutto le persone attive nel settore dell'agricoltura. Gli aiuti finanziari consentono di migliorare le condizioni di vita dei beneficiari a reddito modesto in una misura che può talvolta rivelarsi determinante per il loro benessere personale.

Generano inoltre investimenti non trascurabili dai quali traggono profitto soprattutto le imprese locali. Dato tuttavia che il volume dei sussidi è ridotto e che l'aiuto federale è ormai limitato nel tempo, la modifica legislativa proposta non avrà ripercussioni economiche considerevoli. Secondo lo studio effettuato nel 1998, l'assegnazione dei sussidi è di facile attuazione ed efficace e non richiede una normativa particolarmente complessa. Essa consente di adeguare il sistema alle particolarità regionali e alle necessità specifiche dei beneficiari. Non occorre pertanto introdurre cambiamenti. Non sono quindi stati presi in esame altri modelli di sovvenzionamento, tanto più che dopo l'entrata in vigore della NPC questo settore sarà di esclusiva competenza cantonale.

4718

4

Programma di legislatura

La modifica proposta non è annunciata nel rapporto sul programma di legislatura 2003­20073. Con il presente messaggio adempiamo tuttavia al mandato assegnatoci dalle Camere a seguito della mozione Imfeld.

5

Rapporto con il diritto europeo

Il presente disegno è compatibile con il diritto europeo. All'interno dell'Unione europea la legislazione in materia di abitazioni è inoltre di competenza dei singoli Stati membri.

6

Fondamenti giuridici

La LMAM e la modifica proposta si fondano sull'articolo 108 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione deve promuovere la costruzione d'abitazioni e l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica. In tale ambito, la Confederazione deve prendere in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.

3

FF 2004 969

4719

Allegato Grafico 1 Aliquota di partecipazione della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di terzi agli aiuti finanziari assegnati dal 1990 al 2004 7%

Confederazione

8%

Cantoni

Comuni 35%

50%

Terzi

4720

Grafico 2 Ripartizione tra i Cantoni degli aiuti finanziari assegnati dalla Confederazione tra il 1990 e il 2004 Fr. 35'000'000

Fr. 30'000'000

Fr. 25'000'000

Fr. 20'000'000

Fr. 15'000'000

Fr. 10'000'000

Fr. 5'000'000

ZH

VS

ZG

VD

TI

UR

SZ

TG

SO

SG

OW

NE

NW

JU

LU

GL

GR

BL

FR

BE

AI

AR

AG

Fr. 0

4721

4722

Fr.12'986'987

Fr.17'621'907

2000

Fr.9'424'935

Fr.9'336'525

2004

Fr.9'999'887

2003

2002

Fr.7'999'211

Fr.4'999'770

1999

2001

Fr.4'998'769

Fr.4'994'081

1998

1997

Fr.17'514'713

1996

Fr.18'507'701

1995

1994

Fr.22'000'000

Fr.20'900'016

1991

1993

Fr.20'899'617

1990 Fr.21'996'764

Fr.20'899'744

1992

Fr.20'699'702

1989

Fr. 25'000'000

1988

1987

Fr.17'983'987

Fr.13'999'590

1985

1986

Fr.14'001'816

1984

Fr.19'927'368

Fr.18'749'061

Fr.15'001'253

Fr. 20'000'000

1983

Fr.15'002'289

1982

Fr.12'150'388

Fr.14'999'653

Fr.12'500'428

Fr.12'998'936

Fr.11'999'811

1981

1980

1979

1978

1977

1976

Fr.10'846'285

Fr.9'000'041

Fr. 15'000'000

1975

Fr.8'998'747

Fr.7'995'625

Fr.7'499'024

1974

Fr. 0

1973

1972

Fr. 5'000'000

Fr.3'997'781

Fr. 10'000'000

1971

1970

ZH

ZG

VS

VD

UR

TI

TG

SZ

SO

SG

OW

NW

NE

LU

JU

GR

GL

FR

BL

BE

AR

AI

AG

Grafico 3

Numero di unità abitative sussidiate tra il 1990 e il 2004 2'000

1'800

1'600

1'400

1'200

1'000

800

600

400

200

0

Grafico 4

Crediti d'impegno della Confederazione dal 1971 al 2004

Fr. 6'620'250

Fr. 8'017'834 Fr. 8'304'611 2004

Fr. 6'799'614

Fr. 6'292'047

Fr. 7'530'219

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Fr. 16'598'723

Fr. 15'500'095

Fr. 18'000'040

Fr. 18'999'740

Fr. 20'000'008

Fr. 23'499'899

Fr. 21'000'049

Fr. 20'000'087 1992

Fr. 20'000'016 1991

Fr. 16'800'092

Fr. 18'134'591

Fr. 15'242'011

Fr. 13'713'600

Fr. 15'111'077

Fr. 16'045'630

Fr. 13'873'405

Fr. 13'300'057

Fr. 12'746'479

Fr. 13'293'623

Fr. 12'096'939

Fr. 25'000'000

1990

1989

1988

1987

1986

1985

Fr. 12'439'130 Fr. 10'203'760

Fr. 20'000'000

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

Fr. 10'211'757

Fr. 8'033'571

Fr. 15'000'000

1976

Fr. 7'956'607

Fr. 6'999'958

Fr. 5'499'982

1975

Fr. 0 1974

1973

Fr. 3'498'406

Fr. 2'272'794

Fr. 10'000'000

1972

1971

Fr. 5'000'000

1970

Grafico 5

Crediti di pagamento della Confederazione dal 1971 al 2004

4723

4724