Decreto federale Disegno concernente l'approvazione dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 184 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20052, decreta: Art. 1 L'Accordo del 17 ottobre 20003 relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo č approvato.

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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare l'Accordo.

Art. 2 La legge sui brevetti del 25 giugno 19544 č modificata come segue: Art. 112­1165 Abrogati Art. 148 (nuovo) D. Disposizione 1 Per i brevetti europei che non sono pubblicati in una lingua ufficiale transitoria relativa svizzera non č necessario presentare una traduzione del fascicolo del alla modifica del ... della legge brevetto giusta l'articolo 113 capoverso 16, se la pubblicazione della sui brevetti

menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su un'opposizione ha luogo prima che siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale] della presente legge.

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RS 101 FF 2005 3397 RS ...; RU ... (FF 2005 3475) RS 232.14 Cfr. art. 148 RU 1977 1997

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Approvazione dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica della legge sui brevetti. DF

Anche dopo l'entrata in vigore della modifica del [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale] della presente legge, gli articoli 1147 e 1168 sono applicabili alle traduzioni che devono essere consegnate al convenuto conformemente all'articolo 1129 o rese accessibili al pubblico per il tramite dell'Istituto o presentate all'Istituto conformemente all'articolo 11310.

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Art. 3 Il presente decreto sottostā al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

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RU 1977 1997, 1999 1363 RU 1977 1997 RU 1977 1997, 1999 1363 RU 1977 1997, 1995 2879

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