Termine di referendum: 6 aprile 2006

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20052, decreta: Art. 1 La Confederazione partecipa all'Associazione Memoriav in qualità di membro fondatore.

1

La Confederazione si fa rappresentare nell'Associazione Memoriav dalla Biblioteca nazionale svizzera, dall'Archivio federale svizzero e dall'Ufficio federale delle comunicazioni.

2

Art. 2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari all'Associazione Memoriav nei limiti dei crediti stanziati.

1

L'Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

2

Art. 3 Gli aiuti finanziari vengono erogati a condizione che:

1 2

a.

tutti i membri dell'Associazione Memoriav partecipino in misura adeguata al suo finanziamento;

b.

il mandato e le prestazioni dell'Associazione Memoriav siano fissati in modo vincolante in un contratto di prestazioni.

RS 101 FF 2005 2953

2005-0895

6467

Erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav. LF

Art. 4 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 27 dicembre 20053 Termine di referendum: 6 aprile 2006

3

FF 2005 6467

6468