Termine di referendum: 6 aprile 2006
Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav del 16 dicembre 2005
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20052, decreta: Art. 1 La Confederazione partecipa all'Associazione Memoriav in qualità di membro fondatore.
1
La Confederazione si fa rappresentare nell'Associazione Memoriav dalla Biblioteca nazionale svizzera, dall'Archivio federale svizzero e dall'Ufficio federale delle comunicazioni.
2
Art. 2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari all'Associazione Memoriav nei limiti dei crediti stanziati.
1
L'Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.
2
Art. 3 Gli aiuti finanziari vengono erogati a condizione che:
1 2
a.
tutti i membri dell'Associazione Memoriav partecipino in misura adeguata al suo finanziamento;
b.
il mandato e le prestazioni dell'Associazione Memoriav siano fissati in modo vincolante in un contratto di prestazioni.
RS 101 FF 2005 2953
2005-0895
6467
Erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav. LF
Art. 4 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005
Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 27 dicembre 20053 Termine di referendum: 6 aprile 2006
3
FF 2005 6467
6468