Legge federale sui servizi di sicurezza delle imprese di trasporto

Disegno

(LFSI) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20052, decreta: Art. 1 1

Campo di applicazione

La presente legge disciplina il servizio di sicurezza delle imprese di trasporto.

Per imprese di trasporto ai sensi della presente legge s'intendono le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, filoviarie e le imprese di autobus e di navigazione concessionarie.

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Art. 2

Scopo e compiti

Per quanto è necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l'infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di un servizio di sicurezza.

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2

3

Il servizio di sicurezza: a.

veglia al rispetto delle prescrizioni relative ai trasporti e all'uso degli impianti; e

b.

coadiuva i servizi competenti nel perseguimento delle violazioni delle disposizioni penali federali che possono ripercuotersi sulla sicurezza dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell'infrastruttura o dei veicoli o sull'esercizio regolare.

Il Consiglio federale definisce in dettaglio i compiti dei servizi di sicurezza.

Art. 3

Organizzazione

Le imprese di trasporto possono istituire un servizio di sicurezza comune nell'ambito di accordi d'esercizio.

1

Con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti, le imprese di trasporto possono affidare la gestione del servizio di sicurezza a un'organizzazione privata con sede in Svizzera. L'autorizzazione è rilasciata se l'organizzazione privata garantisce il rispetto delle prescrizioni applicabili. Le imprese di trasporto rimangono responsabili del corretto adempimento dei compiti affidati.

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RS 101 FF 2005 2183

2004-2783

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Servizi di sicurezza delle imprese di trasporto. LF

Art. 4

Organi di sicurezza

Il servizio di sicurezza è affidato a personale d'esercizio o viaggiante appositamente formato oppure a una polizia dei trasporti (organi di sicurezza). L'impresa di trasporto fa intervenire gli organi di sicurezza in base alla situazione di pericolo.

1

2

Il personale della polizia dei trasporti è personale giurato.

Il Consiglio federale disciplina la formazione e l'equipaggiamento degli organi di sicurezza. Le armi ammesse per l'autodifesa e l'aiuto alla legittima difesa sono i manganelli e gli agenti antisommossa.

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Art. 5 1

2

Poteri degli organi di sicurezza

Gli organi di sicurezza possono: a.

interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione;

b.

trattenere e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni;

c.

riscuotere una cauzione conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

La polizia dei trasporti può inoltre: a.

ritirare oggetti, a destinazione della polizia per assicurare le prove;

b.

consegnare immediatamente le persone fermate alla polizia più vicina.

La persona che ha fatto uso illecito di una prestazione di trasporto può esser consegnata alla polizia secondo il capoverso 2 lettera b solo se non può dimostrare la propria identità e non presta la cauzione richiesta.

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Si può esercitare la coercizione diretta solo e è indispensabile per esercitare i poteri di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b. Se una persona viene trattenuta e consegnata alla polizia perché ha commesso un crimine o un delitto, è ammesso l'uso di manette o lacci.

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Art. 6

Trattamento dei dati

Per adempiere i loro compiti, gli organi di sicurezza possono trattare i seguenti dati:

1

a.

dati per accertare l'identità di una persona;

b.

dati relativi a infrazioni di una persona contro prescrizioni per la protezione di viaggiatori, impiegati, merci trasportate, infrastruttura e veicoli e per garantire un esercizio regolare dell'impresa di trasporto.

Se il servizio di sicurezza è affidato a un'organizzazione privata secondo l'articolo 3 capoverso 2, i sistemi di trattamento dei dati devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati dell'organizzazione.

2

Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16­25 e 27.

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RS 235.1

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Art. 7

Collaborazione con le autorità di polizia

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione con le autorità di polizia, in particolare lo scambio di informazioni.

Art. 8

Vigilanza

L'Ufficio federale dei trasporti esercita la vigilanza sugli organi di sicurezza.

Art. 9

Disobbedienza

Chiunque contravviene agli ordini del personale incaricato di garantire la sicurezza è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

1

2

Il perseguimento e il giudizio di queste infrazioni spettano ai Cantoni.

Art. 10

Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale4 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro il personale in servizio, incaricato di garantire la sicurezza.

Art. 11

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 18 febbraio 18785 sulla polizia delle strade ferrate è abrogata.

Art. 12

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 311.0 CS 7 27

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