Legge federale Disegno sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto 20051 decreta: I La legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1 e 57 capoverso 2 della Costituzione federale3 nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera; visti i messaggi del Consiglio federale del 7 marzo 19944 e del 17 agosto 20055, Art. 2 cpv. 1 primo periodo e cpv. 4 lett. e ed f (nuovo) La Confederazione prende le misure preventive ai sensi della presente legge per rilevare e combattere tempestivamente i pericoli dovuti alle attività terroristiche, di spionaggio, di estremismo violento e di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

1

4

Sono misure preventive: e.

la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza;

f.

le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, previste agli articoli 24a­24e.

Art. 13a (nuovo) Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, stato e natura, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o oggetti.

1

1 2 3 4 5

FF 2005 5009 RS 120 RS 101 FF 1994 II 1004 FF 2005 5009

2005-0338

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Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

2 Esse trasmettono il materiale all'Ufficio federale. Quest'ultimo decide in merito al sequestro e alla confisca. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

3 Se i collaboratori competenti dell'Ufficio federale trovano il rispettivo materiale, possono metterlo al sicuro anche direttamente.

In caso di sospetto di reato, le autorità che mettono al sicuro il materiale, lo trasmettono alla competente autorità penale.

4

In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, l'Ufficio federale può:

5

a.

ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;

b.

raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

Sezione 5a (nuova) Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive Art. 24a (nuovo) Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all'estero.

1

Nel sistema d'informazione possono essere trattate le informazioni su persone contro cui sono state adottate misure quali divieti di accedere a stadi o misure ai sensi degli articoli 24b­24e, se le misure:

2

a.

sono state pronunciate o confermate da un'autorità giudiziaria;

b.

sono state pronunciate in seguito a un reato denunciato alla competente autorità; o

c.

sono necessarie per la salvaguardia della sicurezza di persone o di manifestazioni sportive e si può rendere verosimile che sono motivate.

3 Il sistema d'informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d'attinenza, domicilio, tipo di misura e motivo della misura, quale condanna, inchiesta penale, comunicazione della polizia, immagini video, nonché autorità di decisione, violazioni delle misure, organizzazioni ed eventi.

4 Le autorità e i servizi di cui all'articolo 13, che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso 1, sono tenuti a trasmetterle all'Ufficio federale.

Le autorità preposte all'esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti.

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6

RS 172.021

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Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

6 L'Ufficio federale verifica l'esattezza e la rilevanza ai sensi del capoverso 2 delle informazioni che gli pervengono. Distrugge le informazioni inesatte o irrilevanti e ne informa il mittente.

Il sistema d'informazione è a disposizione dei servizi dell'Ufficio federale competenti per l'esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e delle autorità doganali, mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati, determina nei particolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disciplina i diritti d'accesso.

7

Le autorità esecutive possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell'ambito dell'esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e dei terzi.

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L'Ufficio federale e il Servizio centrale possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. La comunicazione è retta dall'articolo 17 capoversi 3­5. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.

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10 Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema e il diritto di chiederne la rettifica, sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati. L'Ufficio federale comunica alla persona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d'informazione.

Art. 24b (nuovo) Aree interdette8 È possibile interdire a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area interdetta), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti rivolti contro persone o oggetti. L'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree interdette.

1

2

La decisione di interdizione è valida per la durata massima di un anno.

La decisione di interdizione è pronunciata dalle autorità del Cantone in cui la persona è domiciliata o in cui ha partecipato agli atti violenti. Il Cantone in cui si sono verificati gli atti violenti ha la precedenza. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.

3

7 8

RS 235.1 Gli articoli 24b, 24d e 24e sono validi fino al 31 dicembre 2008.

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Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 24c (nuovo)

Divieto limitato di lasciare la Svizzera

È possibile vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:

1

a.

nei suoi confronti è stata pronunciata una decisione d'interdizione di accedere a un'area secondo l'articolo 24b; e

b.

in base al suo comportamento si presume che nel Paese di destinazione parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive.

Il divieto limitato di lasciare la Svizzera può essere pronunciato anche nei confronti di una persona, contro cui non è stata pronunciata una decisione d'interdizione di accedere a un'area, se in base a elementi concreti e attuali si suppone che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.

2

Il divieto limitato di lasciare la Svizzera è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva e fino alla sua conclusione.

3

Durante il divieto è vietata qualsiasi partenza per raggiungere il Paese di destinazione. L'Ufficio federale può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi importanti per recarsi nel Paese di destinazione.

4

L'Ufficio federale pronuncia la decisione di divieto limitato di lasciare la Svizzera.

I Cantoni possono presentare la relativa richiesta.

5

Il divieto limitato di lasciare la Svizzera è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL9.

6

Art. 24d (nuovo) Obbligo di presentarsi alla polizia10 1

È possibile obbligare una persona a presentarsi alla polizia in determinati orari se: a.

negli ultimi due anni ha violato l'interdizione di accedere a un'area secondo l'articolo 24b o il divieto limitato di lasciare la Svizzera secondo l'articolo 24c; oppure

b.

in base a elementi concreti e attuali si presume che altre misure non le impediscono di commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive; oppure

c.

l'obbligo di presentarsi alla polizia rappresenta nel caso particolare la misura meno severa.

La persona interessata si presenta al posto di polizia designato negli orari designati nella decisione. Di principio si tratta di un posto di polizia nel luogo di domicilio.

Nel designare luogo e orari di presentazione, l'autorità di decisione tiene conto della situazione personale della persona interessata.

2

L'autorità del Cantone di domicilio della persona interessata pronuncia l'obbligo di presentarsi alla polizia. Il Servizio centrale può presentare la relativa richiesta.

3

9 10

Art. 351bis CP; RS 311.0 Gli articoli 24b, 24d e 24e sono validi fino al 31 dicembre 2008.

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Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 24e (nuovo) 1

Fermo preventivo di polizia11

È possibile decidere nei confronti di una persona il fermo preventivo di polizia se: a.

vi sono indizi concreti e attuali che in occasione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali parteciperà a gravi atti violenti contro persone o oggetti; e

b.

è l'unica possibilità per impedirle di commettere gli atti violenti.

Il fermo preventivo di polizia termina quando non sussistono più i suoi presupposti e in ogni caso dopo 24 ore.

2

La persona interessata si presenta all'ora designata al posto di polizia del luogo di domicilio o a un altro posto di polizia designato nella decisione e vi resta per la durata del fermo.

3

Se la persona interessata non si presenta al posto di polizia designato, può esservi condotta dalla polizia.

4

Su richiesta della persona interessata, un'autorità giudiziaria esamina la legalità della privazione della libertà.

5

Il fermo preventivo di polizia può essere pronunciato dalle autorità del Cantone in cui la persona interessata è domiciliata o dalle autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti. Le autorità del Cantone in cui si temono gli atti violenti ha la precedenza.

6

Art. 24f (nuovo)

Età minima

Le misure secondo gli articoli 24b­24d sono pronunciate solo contro le persone che hanno compiuto 12 anni. Il fermo preventivo di polizia secondo l'articolo 24e è pronunciato solo contro le persone che hanno compiuto i 15 anni.

Art. 24g (nuovo) Effetto sospensivo Il ricorso contro le misure secondo gli articoli 24b­24e ha effetto sospensivo solo se ciò non pregiudica lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

Art. 24h (nuovo) Competenze e procedura I Cantoni designano l'autorità competente per le misure secondo gli articoli 24b, 24d e 24e.

1

Per l'esecuzione delle misure secondo il capoverso 1, l'autorità competente rinvia alla pena prevista dall'articolo 292 del Codice penale12.

2

11 12

Gli articoli 24b, 24d e 24e sono validi fino al 31 dicembre 2008.

RS 311.0

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Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

3

I Cantoni comunicano all'Ufficio federale: a.

le decisioni e le revoche delle misure secondo gli articoli 24b, 24d, 24e e 24g;

b.

le violazioni alle misure secondo gli articoli 24b, 24d e 24e nonché le decisioni penali corrispondenti;

c.

le aree interdette da essi designate.

II Il Codice penale13 è modificato come segue: Art. 351bis cpv. 1 lett. h (nuovo) La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti legali seguenti:

1

h.

comunicazione di persone, nei confronti delle quali è stata pronunciata una decisione di divieto limitato di lasciare la Svizzera ai sensi dell'articolo 24c della legge federale del 21 marzo 199714 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Gli articoli 24b, 24d e 24e sono validi fino al 31 dicembre 2008.

13 14

RS 311.0 RS 120; RU ... (FF 2005 5039).

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