Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 26 agosto 2005, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo, progetto «Suizide bei in der Psychiatrie hospitalisierten Patienten», concernente la domanda del 5 luglio 2005 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Al dr. med. Christoph Lauber, LD, capoprogetto, e al pract. med. M. Baumgartner, dottorando, della Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3. I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e farla pervenire alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare a)

La presente decisione autorizza i medici curanti delle cliniche psichiatriche del Cantone di Zurigo a consentire ai titolari dell'autorizzazione di prendere visione delle anamnesi dei pazienti che nel periodo dal 1992 al 2002 sono stati sottoposti a trattamento e che nello stesso periodo si sono suicidati.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati in virtù della presente autorizzazione, che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP, devono servire unicamente al progetto di ricerca «Suizide bei in der Psychiatrie hospitalisierten Patienten».

4. Protezione dei dati a cui è stato concesso l'accesso I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le necessarie misure tecniche e organizzative previste dalle disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati al fine di proteggere i dati dall'accesso non autorizzato.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il capoprogetto, dr. med. Christoph Lauber, LD, è responsabile della protezione dei dati personali comunicati.

6. Oneri a)

I dati personali pseudonimizzati e la tabella relazionale (collegamento nome del paziente/numero) devono essere conservati separatamente.

b)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione dei dati personali non anonimizzati e della tabella relazionale.

c)

I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile poter risalire sino alle persone direttamente interessate.

d)

La tabella relazionale, che permette l'identificazione dei pazienti direttamente interessati, deve essere distrutta non appena non sia più necessaria. Lo stesso vale per eventuali altri dati personali non anonimizzati utilizzati nell'ambito dello studio. La distruzione dei dati deve avvenire conformemente alle prescrizioni del delegato cantonale alla protezione dei dati.

e)

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a informare per scritto i medici curanti delle cliniche che hanno preso parte allo studio in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. La lettera deve menzionare che non è consentito prendere visione delle anamnesi di pazienti che hanno vietato l'utilizzazione dei propri dati a scopi di ricerca. Tale documento deve essere fatto pervenire per conoscenza al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del presidente, prima dell'inizio della ricerca.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

25 ottobre 2005

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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