Decisione dell'UFSP sull'ammissione in seno all'ente responsabile ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale del 2 novembre 2005

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), visti gli articoli 9 e 11 lettera a dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale, ordina: 1. Ente responsabile La Federazione svizzera dei disinfettori (FSD) soddisfa i requisiti posti per l'ammissione in seno all'ente responsabile.

2. Rimedi giuridici Questa pubblicazione non comporta nessuna estensione del diritto giuridico di ricorrere, il quale è retto dall'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa2. Le persone da tale articolo legittimate a ricorrere, possono impugnare la presente decisione entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, interponendo ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna, conformemente all'articolo 48 della legge sui prodotti chimici3. L'atto di ricorso va inoltrato in duplice copia. Deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

2 novembre 2005

Ufficio federale della sanità pubblica: Il direttore, Thomas Zeltner

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RS 814.812.32 RS 172.021 RS 813.1

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2005-2883