Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

Disegno

(Legge sugli avvocati, LLCA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 20051, decreta: I La legge del 23 giugno 20002 sugli avvocati è modificata come segue: Art. 7

Condizioni di formazione

Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato dev'essere titolare di una patente rilasciata dopo:

1

a.

studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi;

b.

un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche.

2 I Cantoni in cui l'italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza o al diploma di master ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana.

Il diploma di bachelor in giurisprudenza è sufficiente per l'ammissione al praticantato.

3

Art. 8 cpv. 1 lett. b ed e (nuova) Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti:

1

b.

1 2 3

non aver subìto condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con l'esercizio della professione, salvo che sia trascorso un terzo del termine per la cancellazione dal casellario giudiziale (art. 369 CP3); nei casi di minore gravità (art. 369 cpv. 3 CP), l'autorità di sorveglianza può ridurre il termine al massimo della metà se la condotta dell'avvocato lo giustifica;

FF 2005 5907 RS 935.61 RS 311.0

2005-0422

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Legge sugli avvocati

e.

dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità professionale, tenuto conto del genere e dell'entità dei rischi connessi con la sua attività in conformità all'articolo 12 lettera f.

Art. 15

Obbligo di comunicazione

Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8 nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

1

Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8 nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. L'articolo 8 capoverso 1 lettera b entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 13 dicembre 20024 del Codice penale.

2

4

FF 2002 7351

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