Decreto federale

Disegno

concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) per il finanziamento di un immobile destinato all'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) a Ginevra del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 giugno 20002 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 20053, decreta: Art. 1 Č stanziato un credito d'impegno di 60 milioni di franchi per un mutuo senza interesse rimborsabile entro cinquanta anni alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI).

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Il mutuo č destinato al finanziamento della costruzione di un nuovo immobile amministrativo per l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) a Ginevra.

2

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

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RS 101 RS 617.0 FF 2005 6099

2004-0432

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Concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) per il finanziamento di un immobile destinato all'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) a Ginevra. DF

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