Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento
Disegno
(Programma d'armamento 2004 modificato) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 20052, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 13 aprile 2005 (Programma d'armamento 2004 modificato).
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di impegno di 409 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.
2
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 525.3230.002, «Materiale d'armamento, difesa».
2
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
1 2
RS 101 FF 2005 2435
2005-0866
2463
Programma d'armamento 2004 modificato. DF
Appendice
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni
Crediti d'impegno fr.
268 000 000
Logistica
11 000 000
Protezione e mascheramento
35 000 000
Effetto delle armi (parte relativa all'istruzione)
95 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2004 modificato
409 000 000
2464