Termine di referendum: 6 aprile 2006

Legge federale sugli stranieri (LStr) del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20022, decreta:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.

1

2 Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

Ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione istitutiva del-

3

1 2 3 4

RS 101 FF 2002 3327 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31; RU 2003 2685. Per i rapporti Svizzera-Liechtenstein si applica il Protocollo del 21 giugno 2001, il quale è parte integrante dell'Accordo.

2002-0232

6545

Legge federale sugli stranieri

l'Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

Capitolo 2: Principi dell'ammissione e dell'integrazione Art. 3

Ammissione

L'ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un'attività lucrativa è subordinata all'interesse dell'economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.

1

Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.

2

Nell'ammissione di stranieri è tenuto conto dell'evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.

3

Art. 4

Integrazione

L'integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.

1

L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2

L'integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.

3

Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.

4

Capitolo 3: Entrata e partenza Art. 5 1

Condizioni d'entrata

Lo straniero che intende entrare in Svizzera: a.

dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;

b.

deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;

c.

non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e

d.

non dev'essere oggetto di una misura di respingimento.

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Legge federale sugli stranieri

2 Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.

Lo straniero non sottostante all'obbligo del visto che intende entrare in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa necessita dell'assicurazione di un permesso di dimora o permesso di soggiorno di breve durata.

3

Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. Esso stabilisce i casi in cui non è necessario un visto o l'assicurazione di un permesso.

4

Art. 6

Rilascio del visto

Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all'estero o da un'altra autorità designata dal Consiglio federale.

1

In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), l'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) emana, su richiesta, una decisione formale, soggetta a tassa.

2

Per la copertura di eventuali spese di assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, la conclusione di un'assicurazione, una cauzione o altre garanzie.

3

Art. 7

Posti di confine

L'entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera avvengono ai posti di confine designati come aperti al traffico di confine dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

1

Il Consiglio federale determina le eccezioni e, previa consultazione dei Cantoni di confine, disciplina il piccolo traffico di confine.

2

Art. 8

Controllo al confine

Le persone che entrano in Svizzera od escono dalla Svizzera possono essere controllate al confine.

1

Se l'entrata è rifiutata, l'Ufficio federale emana, su richiesta, una decisione formale, soggetta a tassa. La richiesta va presentata immediatamente dopo il rifiuto. Lo straniero dev'essere reso attento a questa possibilità.

2

Art. 9 1

Competenza in materia di controllo al confine

I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.

D'intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell'area di confine.

2

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Capitolo 4: Obbligo del permesso e di notificazione Art. 10

Soggiorno senza attività lucrativa

Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.

1

Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell'entrata in Svizzera all'autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l'articolo 17 capoverso 2.

2

Art. 11

Soggiorno con attività lucrativa

Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto.

1

È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.

2

Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev'essere chiesto dal datore di lavoro.

3

Art. 12

Notificazione

Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa.

1

Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l'autorità competente per il nuovo luogo di residenza.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.

Art. 13

Procedura di permesso e procedura di notificazione

All'atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.

1

L'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

2

La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'autorità competente.

3

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Art. 14

Deroghe all'obbligo del permesso e di notificazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all'obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.

Art. 15

Notificazione della partenza

Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all'autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l'estero.

Art. 16

Notificazione in caso di alloggio a pagamento

Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all'autorità cantonale competente.

Art. 17

Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero.

1

Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.

2

Capitolo 5: Condizioni d'ammissione Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa Art. 18

Esercizio di un'attività lucrativa dipendente

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se: a.

l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera;

b.

un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e

c.

sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20­25.

Art. 19

Esercizio di un'attività lucrativa indipendente

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente se: a.

l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera;

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b.

sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività; e

c.

sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23­25.

Art. 20

Misure limitative

Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l'esercizio di un'attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.

1

Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.

2

L'Ufficio federale può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Esso tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell'interesse dell'economia svizzera.

3

Art. 21

Priorità

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.

1

2

Sono considerati lavoratori indigeni: a.

i cittadini svizzeri;

b.

i titolari di un permesso di domicilio;

c.

i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività lucrativa.

Art. 22

Condizioni di salario e di lavoro

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.

Art. 23

Condizioni personali

Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un'attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.

1

All'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.

2

3

In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:

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a.

investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;

b.

persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;

c.

persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno;

d.

persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;

e.

persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico.

Art. 24

Abitazione

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni.

Art. 25

Ammissione di frontalieri

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontaliero unicamente se:

1

2

a.

fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e

b.

lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.

Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.

Art. 26

Ammissione di servizi transfrontalieri

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell'interesse dell'economia svizzera.

1

2

Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.

Sezione 2: Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa Art. 27

Formazione e perfezionamento

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: 1

2

a.

la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso;

b.

vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni;

c.

dispone dei mezzi finanziari necessari; e

d.

la partenza dalla Svizzera appare garantita.

Per i minorenni, dev'essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.

6551

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Art. 28

Redditieri

Lo straniero che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se: a.

ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale;

b.

possiede legami personali particolari con la Svizzera; e

c.

dispone dei mezzi finanziari necessari.

Art. 29

Cure mediche

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti.

Sezione 3: Deroghe alle condizioni d'ammissione Art. 30 1

È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18­29) al fine di: a.

disciplinare l'attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un'attività lucrativa (art. 46);

b.

tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;

c.

disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;

d.

proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;

e.

disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani;

f.

consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;

g.

agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché il perfezionamento professionale;

h.

semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;

i.

agevolare l'esercizio di un'attività lucrativa, purché di alto interesse scientifico, a persone che hanno concluso i loro studi in Svizzera;

j.

consentire soggiorni di perfezionamento in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un'organizzazione riconosciuta;

k.

agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;

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l.

2

disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della legge del 26 giugno 19985 sull'asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.

Sezione 4: Apolidi Art. 31 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.

1

Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all'articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 8.

2

Gli apolidi con diritto a un permesso di dimora che vivono legalmente in Svizzera da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio.

3

Capitolo 6: Regolamentazione del soggiorno Art. 32 1

Permesso di soggiorno di breve durata

Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.

Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

2

Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d'impiego è possibile solo per motivi gravi.

3

Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.

4

Art. 33 1

Permesso di dimora

Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.

Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

2

È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

3

Art. 34 1 5

Permesso di domicilio

Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

RS 142.31

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2

Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che: a.

ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora; e

b.

non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.

3

Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.

4

5 I soggiorni temporanei, segnatamente in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 27), non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4.

Art. 35

Permesso per frontalieri

Il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).

1

Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all'estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni.

2

3

Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.

Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

4

Art. 36

Luogo di residenza

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.

Art. 37

Trasferimento della residenza in un altro Cantone

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone.

1

Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

2

Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistano motivi di revoca secondo l'articolo 63.

3

Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso.

4

6554

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Art. 38

Attività lucrativa

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d'impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.

1

Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera.

Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego.

2

Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.

3

Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

4

Art. 39

Attività lucrativa dei frontalieri

Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.

1

Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d'impiego.

2

Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.

3

Art. 40

Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro

I permessi di cui agli articoli 32­35 e 37­39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30) e alla procedura d'approvazione (art. 99).

1

Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento d'impiego o il passaggio a un'attività indipendente.

2

3 Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dall'Ufficio federale.

6555

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Art. 41 1

Carte di soggiorno

Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno.

Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica.

2

La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.

3

4

L'Ufficio federale determina forma e contenuto delle carte di soggiorno.

Capitolo 7: Ricongiungimento familiare Art. 42

Familiari di cittadini svizzeri

I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

1

I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari:

2

a.

il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico;

b.

i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico.

3 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

4

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 43

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio

Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.

1

2 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

3

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 44

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se:

6556

Legge federale sugli stranieri

a.

coabitano con lui;

b.

vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e

c.

non dipendono dall'aiuto sociale.

Art. 45

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se: a.

coabitano con lui;

b.

vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e

c.

non dipendono dall'aiuto sociale.

Art. 46

Attività lucrativa del coniuge e dei figli

Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42­44) possono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 47

Termine per il ricongiungimento familiare

Il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni.

Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.

1

Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 capoverso 2.

2

3

Il termine decorre: a.

dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l'articolo 42 capoverso 1;

b.

con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.

Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.

4

Art. 48 1

Affiliati in vista d'adozione

L'affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: a.

ne è prevista l'adozione in Svizzera;

b.

sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d'adozione; e

c.

l'entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuto legalmente.

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Legge federale sugli stranieri

Se l'adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall'entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.

2

Art. 49

Deroghe all'esigenza della coabitazione

L'esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42­44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

Art. 50

Scioglimento della comunità familiare

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

1

a.

l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo; o

b.

gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

2

3

Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34.

Art. 51 1

2

Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare

I diritti giusta l'articolo 42 si estinguono se: a.

sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno;

b.

sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 63.

I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se: a.

sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno;

b.

sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

Art. 52

Unione domestica registrata

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

6558

Legge federale sugli stranieri

Capitolo 8: Integrazione Art. 53

Promozione dell'integrazione

Nell'adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione.

1

Essi creano condizioni quadro favorevoli alla parità di opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica.

2

Essi incoraggiano segnatamente l'apprendimento della lingua, l'avanzamento professionale, la previdenza per la salute nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

3

Essi tengono conto delle esigenze particolari dell'integrazione delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.

4

5 Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nel lavoro d'integrazione.

Art. 54

Considerazione del grado d'integrazione

Il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata può essere vincolato alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d'integrazione. Ciò vale anche per il rilascio di un permesso nel contesto del ricongiungimento familiare (art. 43­45). L'obbligo di frequentare un corso può essere stabilito in un accordo d'integrazione.

1

Il grado d'integrazione è preso in considerazione per il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4) e nelle decisioni discrezionali delle autorità, segnatamente in merito a misure di allontanamento e di espulsione, nonché in merito a divieti d'entrata (art. 96).

2

Art. 55

Contributi finanziari

La Confederazione può contribuire finanziariamente all'integrazione degli stranieri. Essa sostiene in particolare progetti che servono all'apprendimento di una lingua nazionale. Di regola, i contributi sono accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi garantiscono una congrua partecipazione alle spese.

1

2

L'importo annuo massimo dei contributi è fissato nel preventivo.

Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina le modalità d'applicazione.

3

Art. 56

Informazione

Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a un'adeguata informazione degli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, segnatamente sui loro diritti e doveri.

1

Gli stranieri sono informati circa le offerte esistenti in materia di promozione dell'integrazione.

2

6559

Legge federale sugli stranieri

Confederazione, Cantoni e Comuni informano la popolazione sulla politica migratoria e sulla situazione particolare degli stranieri.

3

Art. 57

Coordinamento dell'integrazione

L'Ufficio federale coordina i provvedimenti dei servizi federali per l'integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell'assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità.

1

2

Esso assicura lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni.

I Cantoni designano un servizio che funga da interlocutore dell'Ufficio federale nelle questioni inerenti all'integrazione.

3

Art. 58

Commissione degli stranieri

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri.

1

La commissione si occupa di questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera.

2

Essa collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali, con i servizi e le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri, nonché con le organizzazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'integrazione. Prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze sul piano internazionale.

3

La commissione è autorizzata a proporre il versamento di contributi finanziari (art. 55) e a pronunciarsi in merito alle relative domande.

4

5

Il Consiglio federale può attribuire alla commissione altri compiti.

Capitolo 9: Documenti di viaggio Art. 59 L'Ufficio federale può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti.

1

2

6 7

Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che: a.

è considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati;

b.

è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19547 sullo statuto degli apolidi;

c.

è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio.

RS 0.142.30 RS 0.142.40

6560

Legge federale sugli stranieri

Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente oppure espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

3

La stesura dei documenti di viaggio può essere parzialmente o interamente affidata a terzi.

4

Capitolo 10: Fine del soggiorno Sezione 1: Aiuto al ritorno e alla reintegrazione Art. 60 La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.

1

2

3

Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione: a.

le persone che hanno lasciato lo Stato d'origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;

b.

le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e.

L'aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende: a.

l'accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi8;

b.

la partecipazione a progetti nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;

c.

un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l'integrazione o per assicurare l'assistenza sanitaria nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.

4

8

RS 142.31

6561

Legge federale sugli stranieri

Sezione 2: Decadenza e revoca dei permessi Art. 61 1

Decadenza dei permessi

Un permesso decade: a.

al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera;

b.

con il rilascio di un permesso in un altro Cantone;

c.

alla scadenza della durata di validità;

d.

in seguito ad espulsione ai sensi dell'articolo 68.

Se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

2

Art. 62

Revoca di permessi e di altre decisioni

L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: a.

lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;

b.

lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 429 o 100bis 10 del Codice penale11;

c.

lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

d.

lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;

e.

lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.

Art. 63 1

Revoca del permesso di domicilio

Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

9 10 11

a.

sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 62 lettere a o b;

b.

lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

c.

lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 64 Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 61 RS 311.0

6562

Legge federale sugli stranieri

Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b e all'articolo 62 lettera b.

2

Sezione 3: Misure di allontanamento e di respingimento Art. 64

Allontanamento senza formalità

Le autorità competenti allontanano senza formalità dalla Svizzera lo straniero che:

1

a.

non è in possesso del permesso necessario;

b.

durante un soggiorno in Svizzera che non necessita di un permesso, non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5).

Su richiesta presentata senza indugio, l'autorità competente emana una decisione formale. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro tre giorni dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

2

Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

3

Art. 65

Allontanamento all'aeroporto

Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera. L'allontanamento avviene senza formalità.

1

Su richiesta presentata senza indugio, l'Ufficio federale emana entro 48 ore una decisione formale. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. L'autorità di ricorso decide entro 72 ore.

2

La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell'aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69) o la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 e 77). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi12).

3

Art. 66

Allontanamento ordinario

Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero cui il permesso è negato o revocato o non è prorogato.

1

2

Con l'allontanamento ordinario è impartito un termine di partenza adeguato.

12

RS 142.31

6563

Legge federale sugli stranieri

Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

3

Art. 67 1

Divieto d'entrare in Svizzera

L'Ufficio federale può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che: a.

ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;

b.

ha causato spese d'aiuto sociale;

c.

è stato allontanato o espulso;

d.

ha dovuto essere oggetto di carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75­78).

L'Ufficio federale di polizia può disporre un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna od esterna della Svizzera.

2

3 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata determinata o, in casi gravi, indeterminata.

L'Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.

4

Art. 68

Espulsione

L'Ufficio federale di polizia può disporre l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

1

2

Con l'espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.

L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. L'Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.

3

Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

4

Sezione 4: Rinvio coatto Art. 69 1

Decisione di rinvio coatto

L'autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se: a.

lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza;

b.

l'allontanamento o l'espulsione sono immediatamente esecutivi;

c.

lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 e la decisione d'allontanamento o d'espulsione è passata in giudicato.

6564

Legge federale sugli stranieri

L'autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato.

2

Art. 70

Perquisizione

Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e le cose che ha con sé al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d'identità. La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso.

1

2 Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espulsione, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un'abitazione o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda.

Art. 71

Assistenza della Confederazione alle autorità d'esecuzione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri, in particolare: a.

collaborando all'ottenimento dei documenti di viaggio;

b.

organizzando il viaggio;

c.

assicurando la collaborazione tra i Cantoni coinvolti e il Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 72

Partecipazione della Confederazione alle spese per il soccorso d'urgenza e il rinvio coatto

La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di partenza delle persone di cui all'articolo 44a LAsi13. L'articolo 92 LAsi si applica per analogia.

1

Per le persone di cui al capoverso 1 la Confederazione versa ai Cantoni un'indennità forfettaria per le spese occasionate:

2

a.

dall'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 della Costituzione federale;

b.

dall'esecuzione dell'allontanamento; il versamento di questa indennità può essere limitato nel tempo.

Il Consiglio federale adegua gli importi dell'indennità forfettaria secondo il capoverso 2 in base all'esito di una verifica periodica delle spese e dopo aver consultato i Cantoni.

3

13

RS 142.31

6565

Legge federale sugli stranieri

Sezione 5: Misure coercitive Art. 73

Fermo

La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

1

a.

notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;

b.

accertarne l'identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione.

Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell'interrogatorio o dell'eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.

2

3

La persona fermata deve: a.

venire informata del motivo del fermo;

b.

avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.

Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.

4

Su richiesta, l'autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.

5

La durata del fermo non viene computata nella durata di un'eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un'eventuale carcerazione preliminare o di un'eventuale carcerazione cautelativa.

6

Art. 74

Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

1 L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:

a.

lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o

b.

è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli.

Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

2

Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3

6566

Legge federale sugli stranieri

Art. 75

Carcerazione preliminare

Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:

1

a.

nella procedura d'asilo o d'allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità;

b.

abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74;

c.

nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;

d.

presenta domanda d'asilo dopo essere stato allontanato in seguito alla revoca, passata in giudicato, del permesso (art. 62 e 63) o alla mancata proroga dello stesso per violazione o esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici o per minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera;

e.

presenta domanda d'asilo dopo essere stato espulso (art. 68);

f.

soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione; tale scopo è presunto allorché sarebbe stato possibile e ragionevolmente esigibile presentare prima la domanda d'asilo e quest'ultima è presentata in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell'esecuzione di una pena o dell'emanazione di una decisione di allontanamento;

g.

minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;

h.

è stato condannato per un crimine.

L'autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

2

Art. 76

Carcerazione in vista di rinvio coatto

Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

1

a.

mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 75;

b.

incarcerare lo straniero se: 1. sono dati motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettere b, c, g o h,

6567

Legge federale sugli stranieri

2.

3.

4.

5.

l'Ufficio federale ha pronunciato una decisione di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32 capoverso 2 lettere a­c o 33 LAsi14, indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 LAsi, il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità, la decisione d'allontanamento è notificata in un centro d'accoglienza in virtù degli articoli 32­35 LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 20 giorni al massimo.

2

La carcerazione secondo il capoverso 1 lettere a e b numeri 1­4 può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale essa può essere prorogata di 15 mesi al massimo o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, di 9 mesi al massimo. Nella durata massima sono computati i giorni di carcerazione secondo il capoverso 2.

3

I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sono intrapresi senza indugio.

4

Art. 77

Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio

La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, se:

1

2

a.

è stata pronunciata una decisione esecutiva;

b.

l'interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e

c.

l'autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l'interessato.

La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.

I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sono intrapresi senza indugio.

3

Art. 78

Carcerazione cautelativa

Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l'esecuzione della decisione d'allontanamento o d'espulsione, passata in giudicato, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.

1

14

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Legge federale sugli stranieri

La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. La durata massima della carcerazione è di 18 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, di 9 mesi. È fatto salvo l'articolo 79.

2

3 La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione degli articoli 75­77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Il potere d'esame è retto dall'articolo 80 capoversi 2 e 4.

4

5

Le condizioni della carcerazione sono rette dall'articolo 81.

6

La carcerazione termina se: a.

la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l'autorità;

b.

la partenza avviene conformemente alle istruzioni;

c.

viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto;

d.

viene accolta una domanda di scarcerazione.

Art. 79

Durata massima della carcerazione

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75­77 e la carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 non possono, assieme, durare più di 24 mesi. Se l'incarcerato è un minore tra i 15 e i 18 anni, tale durata massima è di 12 mesi.

Art. 80

Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione

La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dall'Ufficio federale.

1

La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria entro 96 ore nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l'articolo 77, la procedura di esame si svolge per scritto. Se si tratta di una carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la competenza e la procedura d'esame sono rette dagli articoli 105 capoverso1, 108a, 109 e 111 LAsi15.

2

L'autorità giudiziaria può rinunciare all'udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall'ordine di

3

15

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Legge federale sugli stranieri

carcerazione e l'interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l'udienza dev'essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l'ordine di carcerazione.

4 Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall'esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l'articolo 75 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l'articolo 76.

5

6

La carcerazione ha termine se: a.

il motivo è venuto a mancare o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;

b.

è stata accolta un'istanza di scarcerazione;

c.

la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

Art. 81

Condizioni di carcerazione

I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dall'incarcerato, sia informata. L'incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

1

2 La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Occorre evitare ch'essa avvenga assieme a persone in carcerazione preventiva o che scontano la pena. Per quanto possibile, all'incarcerato è offerta un'occupazione adeguata.

Art. 82

Finanziamento da parte della Confederazione

La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa. Questa somma è versata per:

16

a.

richiedenti l'asilo;

b.

rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria;

c.

stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'allontanamento dell'Ufficio federale;

d.

rifugiati espulsi secondo l'articolo 65 LAsi16.

RS 142.31

6570

Legge federale sugli stranieri

Capitolo 11: Ammissione provvisoria Art. 83

Decisione d'ammissione provvisoria

Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria.

1

L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.

2

L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

3

L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

4

L'Ufficio federale può disporre l'ammissione provvisoria se l'esecuzione dell'allontanamento implica per il richiedente l'asilo una situazione di rigore personale grave ai sensi dell'articolo 44 capoverso 3 LAsi17.

5

6

L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.

L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

7

a.

è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 4218 o 100bis 19 del Codice penale20;

b.

ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o

c.

ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento o l'espulsione.

I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi sono ammessi provvisoriamente.

8

Art. 84

Fine dell'ammissione provvisoria

L'Ufficio federale verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.

1

17 18 19 20

RS 142.31 Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 64 Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 61 RS 311.0

6571

Legge federale sugli stranieri

Se le condizioni non sono più soddisfatte, l'Ufficio federale revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

2

Su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di polizia, l'Ufficio federale può revocare l'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento se sussistono motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7.

3

4 L'ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva o dell'ottenimento di un permesso di dimora.

Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.

5

Art. 85

Regolamentazione dell'ammissione provvisoria

La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l'articolo 84.

1

Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l'articolo 27 LAsi21.

2

Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda all'Ufficio federale. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest'ultimo decide definitivamente, fatto salvo il capoverso 4.

3

La decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata unicamente per violazione del principio dell'unità familiare.

4

Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell'attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli.

5

Le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica.

6

7 I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

21

a.

coabitano con esse;

b.

è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni; e

c.

la famiglia non dipende dall'aiuto sociale.

RS 142.31

6572

Legge federale sugli stranieri

Art. 86

Aiuto sociale e assicurazione malattie

I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80­84 LAsi22 concernenti i richiedenti l'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

1

2 Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l'asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 199423 sull'assicurazione malattie.

Art. 87 1

Contributi federali

La Confederazione versa ai Cantoni: a.

per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi24 e un contributo alla promozione dell'integrazione sociale e dell'indipendenza economica di tali persone; questa somma forfettaria per l'integrazione può essere subordinata al raggiungimento di obiettivi sociopolitici ed essere limitata a determinati gruppi di persone; il Consiglio federale ne determina l'ammontare;

b.

per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

L'assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.

2

Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l'entrata in Svizzera.

3

Art. 88

Garanzie

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono tenuti a fornire garanzie per il rimborso delle spese dell'aiuto sociale, della partenza, dell'esecuzione e della procedura di ricorso. Gli articoli 85­87 LAsi25 e il capitolo 10 LAsi si applicano per analogia.

22 23 24 25

RS 142.31 RS 832.10 RS 142.31 RS 142.31

6573

Legge federale sugli stranieri

Capitolo 12: Obblighi Sezione 1: Obblighi degli stranieri, dei datori di lavoro e dei destinatari di servizi Art. 89

Possesso di un documento di legittimazione valido

Durante il soggiorno in Svizzera, lo straniero dev'essere in possesso di un documento di legittimazione valido, riconosciuto giusta l'articolo 13 capoverso 1.

Art. 90

Obbligo di collaborare

Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare devono: a.

fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;

b.

fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;

c.

procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.

Art. 91

Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del destinatario di servizi

Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, deve accertarsi che l'interessato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

1

Chi fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri deve accertarsi, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, che il prestatore dei servizi è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

2

Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto Art. 92

Obbligo di diligenza e assistenza da parte delle autorità

Le imprese di trasporto aereo sono tenute a prendere tutte le disposizioni che da esse si possono ragionevolmente pretendere al fine di trasportare unicamente persone che dispongono dei documenti di viaggio necessari per il transito, l'entrata in Svizzera o la partenza dalla Svizzera. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza la portata dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo.

1

Le competenti autorità federali e cantonali cooperano con le imprese di trasporto aereo. Le modalità della cooperazione possono essere fissate nell'autorizzazione d'esercizio o in un accordo tra l'Ufficio federale e l'impresa di trasporto aereo.

2

6574

Legge federale sugli stranieri

Art. 93

Obbligo di assistenza e copertura dei costi

Se l'entrata in Svizzera è rifiutata, l'impresa di trasporto aereo deve, su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, assistere senza indugio le persone da essa trasportate.

1

Se l'impresa di trasporto aereo dimostra di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza, il suo obbligo di assistenza si limita:

2

a.

al trasporto immediato dalla Svizzera allo Stato di provenienza o, se ciò non è possibile o ragionevolmente esigibile, in un altro Stato ove il passeggero può entrare legalmente;

b.

all'assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle spese usuali di mantenimento e di assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

L'impresa di trasporto che non può dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è tenuta ad assumere, fino a un periodo di soggiorno di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e di assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi della carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri, i costi dell'accompagnamento e quelli del rinvio coatto. Per la copertura di tali costi può essere chiesta una garanzia. Il Consiglio federale può stabilire una somma forfettaria basata sulle spese prevedibili di soluzioni finanziariamente vantaggiose.

3

Il capoverso 3 non si applica se l'entrata in Svizzera è avvenuta nel contesto di una procedura d'asilo e se allo straniero è riconosciuta la qualità di rifugiato in virtù della Convenzione del 28 luglio 195126 sullo statuto dei rifugiati. Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni.

4

Art. 94

Multa in caso di violazione dell'obbligo di diligenza

L'Ufficio federale infligge una multa fino a 5000 franchi per persona trasportata all'impresa di trasporto aereo che ha violato l'obbligo di diligenza trasportando persone prive dei documenti di viaggio necessari al transito, all'entrata in Svizzera o all'uscita dalla Svizzera.

1

2

Esso non infligge la multa se:

26 27

a.

l'entrata in Svizzera o il prosieguo del viaggio è stato autorizzato;

b.

non si poteva ragionevolmente esigere che l'impresa di trasporto scoprisse una falsificazione o una contraffazione;

c.

l'impresa di trasporto aereo è stata costretta a trasportare una persona;

d.

la persona trasportata ha presentato una domanda d'asilo e le è stata riconosciuta la qualità di rifugiato in virtù della Convenzione del 28 luglio 195127 sullo statuto dei rifugiati; il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni.

RS 0.142.30 RS 0.142.30

6575

Legge federale sugli stranieri

L'Ufficio federale può rinunciare a infliggere la multa in casi di lieve entità, segnatamente se non sussistono spese non coperte di assistenza, mantenimento o rinvio coatto.

3

Nella determinazione della multa, può tenere conto dell'esistenza di un accordo di cooperazione secondo l'articolo 92 capoverso 2.

4

5 La procedura è retta dalle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo.

Art. 95

Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese di trasporto, segnatamente imprese internazionali di bus o di taxi, alle disposizioni degli articoli 92­94.

Capitolo 13: Compiti e competenze delle autorità Art. 96

Esercizio del potere discrezionale

Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero.

1

Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.

2

Art. 97

Assistenza amministrativa e comunicazione di dati

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali.

1

Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso 1 i dati e le informazioni necessari per l'applicazione della presente legge.

2

3 Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

28

a.

l'avvio di inchieste penali;

b.

le sentenze di diritto civile e penale;

c.

le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio;

d.

il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale.

RS 313.0

6576

Legge federale sugli stranieri

Art. 98

Ripartizione dei compiti

L'Ufficio federale è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.

1

2

3

Il Consiglio federale disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno: a.

dei membri delle missioni diplomatiche e permanenti e dei posti consolari;

b.

dei funzionari di organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede;

c.

delle persone che accompagnano le persone menzionate nelle lettere a e b, segnatamente i familiari e il personale domestico privato;

d.

di tutte le altre persone chiamate in veste ufficiale a esercitare una funzione in una missione diplomatica o permanente, in un posto consolare o in un'organizzazione internazionale con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede.

I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.

Art. 99

Procedura d'approvazione

Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale.

Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.

Art. 100

Convenzioni internazionali

Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la cooperazione nel settore delle migrazioni nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative.

1

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali convenzioni su:

2

a.

l'obbligo del visto e l'esecuzione del controllo al confine;

b.

la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;

c.

il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, inclusa la condizione giuridica del personale di scorta appartenente alle parti contraenti;

d.

il termine per il rilascio del permesso di domicilio;

e.

la formazione e il perfezionamento professionale;

f.

il reclutamento di lavoratori;

6577

Legge federale sugli stranieri

g.

i servizi transfrontalieri;

h.

la condizione giuridica delle persone di cui all'articolo 98 capoverso 2.

3 Negli accordi di riammissione e transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.

I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali accordi sull'applicazione tecnica di convenzioni di cui al capoverso 1.

4

Capitolo 14: Protezione dei dati Art. 101

Trattamento dei dati

L'Ufficio federale, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

Art. 102

Rilevamento di dati per stabilire l'identità

Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i dati biometrici dello straniero.

1

Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l'accesso.

2

Art. 103

Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 8 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:

1

a.

risalire all'impresa di trasporto aereo e al luogo del decollo per le persone che non adempiono le condizioni d'entrata in Svizzera;

b.

procedere al confronto con i dati contenuti nei sistemi di ricerca di persone per tutti coloro che entrano in Svizzera.

Le autorità competenti comunicano all'Ufficio federale di polizia le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. Esse possono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati.

2

6578

Legge federale sugli stranieri

I dati rilevati devono essere cancellati entro 30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri.

3

La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso 1.

4

Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni all'Ufficio federale di polizia.

5

Art. 104

Scambio di dati con le imprese di trasporto

Le autorità competenti per il controllo al confine possono comunicare alle imprese di trasporto elenchi con dati personali contenenti segnatamente indicazioni relative a documenti di viaggio rubati o usati in maniera abusiva, purché ciò sia necessario per l'adempimento dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 92. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199229 sulla protezione dei dati (LPD).

1

Le imprese di trasporto sono tenute, su richiesta, a concedere la consultazione degli elenchi dei passeggeri alle autorità competenti per il controllo al confine, se ciò è necessario all'adempimento dei loro obblighi legali. Per agevolare il controllo al confine, l'Ufficio federale può convenire con le imprese di trasporto uno scambio sistematico dei dati.

2

I dati rilevati che non sono necessari per una procedura pendente di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri devono essere cancellati entro 30 giorni.

3

Art. 105

Comunicazione di dati personali all'estero

Per l'adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, l'Ufficio federale e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

1

2

Possono essere comunicati i dati personali seguenti:

29

a.

le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;

b.

indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;

c.

dati biometrici;

d.

altri dati necessari per accertare l'identità di una persona;

e.

indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;

RS 235.1

6579

Legge federale sugli stranieri

f.

i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;

g.

indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

h.

indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

Art. 106

Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza

In vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti: a.

le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;

b.

indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;

c.

dati biometrici;

d.

altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona;

e.

indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;

f.

i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.

Art. 107

Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione

Per l'esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all'articolo 100, l'Ufficio federale e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

1

Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

2

a.

generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;

b.

indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;

c.

dati biometrici;

d.

altri dati necessari per accertare l'identità di una persona;

e.

indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero;

6580

Legge federale sugli stranieri

f.

i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;

g.

indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici nello Stato d'origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 198130 sull'assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.

Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

3

a.

dati giusta il capoverso 2;

b.

indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

c.

indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

L'accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.

4

Art. 108

Sistema d'informazione

L'Ufficio federale, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 109 e con la partecipazione dei Cantoni, gestisce un sistema centrale di informazione relativo agli stranieri.

1

2 Il sistema d'informazione serve alla razionalizzazione dei lavori, ai controlli prescritti dalla legislazione sugli stranieri, all'allestimento di statistiche sugli stranieri e, in casi particolari, a facilitare l'assistenza amministrativa. Esso serve inoltre al rilascio e al controllo automatizzati dei visti.

Nel sistema d'informazione sono registrati e trattati i dati personali necessari per l'adempimento dei compiti giusta il capoverso 2, inclusi i dati relativi a perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali (art. 3 lett. c n. 4 LPD31).

3

4

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti:

30 31

a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

il catalogo dei dati da rilevare;

c.

l'accesso ai dati;

d.

le autorizzazioni per il trattamento dei dati;

e.

la durata di conservazione dei dati; e

f.

l'archiviazione e la distruzione dei dati.

RS 351.1 RS 235.1

6581

Legge federale sugli stranieri

Art. 109

Comunicazione di dati personali registrati nel sistema d'informazione

L'Ufficio federale può accordare alle autorità menzionate qui di seguito l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali contenuti nel sistema d'informazione, nella misura in cui l'adempimento dei loro compiti lo esiga:

1

a.

le competenti autorità cantonali, per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge e le ordinanze d'esecuzione;

b.

le rappresentanze svizzere all'estero, per l'esame delle domande di visto;

c.

la Commissione federale di ricorso in materia d'asilo, per l'adempimento dei suoi compiti secondo la LAsi32 e la presente legge;

d.

le autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla presente legge;

e.

i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per il controllo delle persone e il rilascio di visti d'eccezione;

f.

le autorità di polizia cantonali e comunali, per i controlli giusta la presente legge e per l'identificazione di persone nell'ambito di indagini di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria;

g.

la Cassa svizzera di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni da parte di stranieri che hanno lasciato la Svizzera e per il calcolo delle prestazioni loro dovute;

h.

le autorità federali competenti nei settori della sicurezza interna e della polizia: 1. per l'identificazione delle persone in rapporto con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, 2. per l'identificazione delle persone in rapporto con le procedure d'estradizione, con l'assistenza giudiziaria e amministrativa, con il perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva nonché con il controllo delle registrazioni RIPOL, 3. per l'adempimento dei compiti previsti negli articoli 67 e 68 allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, 4. per l'identificazione delle persone in occasione di indagini di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, 5. per le ricerche concernenti il soggiorno di persone scomparse in Svizzera o all'estero.

Di norma i dati relativi a terzi non coinvolti non devono essere resi accessibili alle autorità menzionate nel capoverso 1 e in nessun caso essere trattati ulteriormente da esse.

2

32

RS 142.31

6582

Legge federale sugli stranieri

3 L'Ufficio federale può comunicare in altro modo alle autorità menzionate nel capoverso 1, nonché all'Ufficio federale di statistica per la tenuta della statistica secondo la legge del 9 ottobre 199233 sulla statistica federale, dati personali anonimizzati contenuti nel sistema d'informazione, segnatamente consegnandoli sotto forma di pacchetti di dati o di elenchi elettronici.

Art. 110

Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L'Ufficio federale, in collaborazione con il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.

Art. 111

Sistemi d'informazione per documenti di viaggio

L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno (ISR) a stranieri privi di documenti (art. 59).

1

2

L'ISI contiene i dati seguenti: a.

generalità del richiedente quali cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, fotografia, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;

b.

dati relativi alla domanda, quali data di presentazione e decisione;

c.

dati relativi al documento di viaggio, quali data di rilascio e durata di validità;

d.

firma e nome del rappresentante legale per documenti di viaggio rilasciati a minori o interdetti;

e.

cognome coniugale, nome religioso o nome d'arte e dati relativi a segni particolari quali disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;

f.

dati relativi ai documenti di viaggio persi.

Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.

3

I dati registrati secondo il capoverso 2 dall'Ufficio federale vengono elaborati dai collaboratori dell'Ufficio incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e visti di ritorno.

4

5 L'Ufficio federale può rendere accessibili i dati da esso registrati secondo il capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

33

a.

il servizio incaricato della stesura dei documenti di viaggio;

b.

i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l'esecuzione del controllo delle persone;

RS 431.01

6583

Legge federale sugli stranieri

c.

6

i posti di polizia designati dai Cantoni, per l'identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti.

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 15: Rimedi giuridici Art. 112

Procedura

La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

1

Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5.

2

Art. 113

Autorità di ricorso

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempreché non sia competente la Commissione federale di ricorso in materia d'asilo.

1

Le decisioni su ricorso delle autorità cantonali di ultima istanza e dei dipartimenti federali sono definitive, sempreché non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale secondo la legge federale del 16 dicembre 194334 sull'organizzazione giudiziaria.

2

Art. 114

Ricorsi relativi alla protezione dei dati

I ricorsi contro decisioni delle autorità federali in questioni relative alla protezione dei dati sono retti dall'articolo 25 LPD35.

1

I ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali in questioni relative alla protezione dei dati sono retti dal diritto cantonale e dall'articolo 33 capoverso 1 lettera d LPD.

2

Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative Art. 115

Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione

È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:36

1

34 35 36

RS 173.110 RS 235.1 Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), la frase introduttiva del cpv. 1 sarà la seguente: 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

6584

Legge federale sugli stranieri

a.

viola le prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera secondo l'articolo 5;

b.

soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;

c.

esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera;

d.

entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).

È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o lasciata la zona di transito di un aeroporto svizzero, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata.

2

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se lo straniero entrato o uscito illegalmente è immediatamente allontanato od espulso.

4

Art. 116

Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:37

1

2

a.

in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;

b.

procura un'attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;

c.

facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o la zona di transito di un aeroporto svizzero.

Nei casi di lieve entità può essere pronunciata la sola multa.

La pena è la reclusione fino a cinque anni cumulata con la multa fino a 500 000 franchi se l'autore: 38

3

37

38

a.

ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o

b.

ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), la frase introduttiva del cpv. 1 sarà la seguente: 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque: Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), la frase introduttiva del cpv. 3 sarà la seguente: 3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore:

6585

Legge federale sugli stranieri

Art. 11739

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 500 000 franchi. Nei casi gravi, la detenzione è cumulata con la multa.

1

Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con la detenzione cumulata con la multa fino a 1 000 000 di franchi.

2

Art. 118

Inganno nei confronti delle autorità

Chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con la detenzione o con la multa fino a 20 000 franchi.40

1

Chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con la detenzione o con la multa fino a 20 000 franchi.41

2

39

40

41

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), i cpv. 1 e 2 avranno il seguente tenore: 1 Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2 Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), il cpv. 1 avrà il seguente tenore: 1 Chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), il cpv. 2 avrà il seguente tenore: 2 Chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

6586

Legge federale sugli stranieri

La pena è la reclusione fino a cinque anni cumulata con la multa fino a 100 000 franchi se l'autore:42

3

a.

ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o

b.

ha agito per un'associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.

Art. 119

Inosservanza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con la detenzione.43

1

Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'autore:

2

a.

può essere immediatamente allontanato od espulso;

b.

si trova in carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto.

Art. 120 1

Altre infrazioni

È punito con l'arresto o la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:44 a.

viola l'obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 10­16);

b.

senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 38);

c.

senza il necessario permesso, trasferisce la sua residenza in un altro Cantone (art. 37);

d.

disattende le condizioni connesse al permesso (art. 32, 33 e 35);

e.

viola l'obbligo di cooperare all'acquisizione dei documenti d'identità (art. 90 lett. c).

Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione della presente legge.

2

42

43

44

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), la frase introduttiva del cpv. 3 sarà la seguente: 3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore: Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), il cpv. 1 avrà il seguente tenore: 1 Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), la frase introduttiva del cpv. 1 sarà la seguente: 1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

6587

Legge federale sugli stranieri

Art. 121

Confisca e messa al sicuro di documenti di viaggio

Su istruzione dell'Ufficio federale, le rappresentanze svizzere all'estero, i posti di confine e le autorità cantonali competenti possono confiscare i documenti di viaggio falsi o contraffatti e i documenti di viaggio autentici che vengono utilizzati abusivamente oppure metterli al sicuro per riconsegnarli all'avente diritto.

Art. 122

Sanzioni amministrative e assunzione delle spese

L'autorità competente respinge o accoglie solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la presente legge.

1

2

L'autorità competente può parimenti comminare tali sanzioni.

Le spese non coperte occasionate all'ente pubblico dal sostentamento, dall'infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l'intenzione di assumerlo.

3

Capitolo 17: Emolumenti Art. 123 Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.

1

2 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti federali e l'ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L'interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.

3

Capitolo 18: Disposizioni finali Art. 124 1

Vigilanza ed esecuzione

Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge.

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

2

Art. 125

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

6588

Legge federale sugli stranieri

Art. 126

Disposizioni transitorie

Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.

1

2

La procedura è retta dal nuovo diritto.

I termini di cui all'articolo 47 capoverso 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.

3

4 Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

5 L'articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

Gli articoli 108 e 109 decadono con l'entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 200345 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

6

Art. 127

Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen

Con l'entrata in vigore degli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen46 i seguenti articoli della presente legge sono adattati come segue: Art. 2 cpv. 4 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto e quelle sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen47 non contemplino disposizioni divergenti.

4

45 46

47

RS ... ; RU ... (FF 2003 3887) Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

6589

Legge federale sugli stranieri

Art. 5 cpv. 3 e 4 3

Abrogato

Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.

4

Art. 6 cpv. 3 Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.

3

Art. 7

Passaggio del confine e controlli al confine

L'entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen48.

1

Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l'entrata è rifiutata, l'Ufficio federale emana, su richiesta, una decisione formale, soggetta a tassa. La richiesta va presentata immediatamente dopo il rifiuto. Lo straniero dev'essere reso attento a questa possibilità.

2

Art. 8 Abrogato Art. 92

Obbligo di diligenza e assistenza da parte delle autorità

Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione che trasportano viaggiatori nel traffico di linea internazionale adottano tutte le disposizioni che si possono ragionevolmente esigere da loro al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio necessari per il transito, l'entrata o la partenza.

1

Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza imposto alle imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione.

2

Le autorità federali e cantonali competenti cooperano con le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione. Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nell'ambito di un accordo stipulato con l'impresa dall'Ufficio federale.

3

48

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

6590

Legge federale sugli stranieri

Art. 93

Obbligo di assistenza e copertura dei costi

Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, l'impresa di trasporto aereo, stradale, ferroviario o di navigazione operante nel traffico di linea internazionale deve assistere senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l'entrata in Svizzera.

1

2

L'obbligo di assistenza comprende: a.

il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l'ammissione;

b.

l'assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d'assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

L'impresa di trasporto aereo, stradale o di navigazione che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:

3

a.

per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d'assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;

b.

i costi dell'accompagnamento;

c.

i costi del rinvio coatto.

Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui persone trasportate sono state autorizzate a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 21 LAsi49. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

4

5

Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.

6

Si possono chiedere garanzie.

Art. 94

Multa in caso di violazione dell'obbligo di diligenza

L'Ufficio federale punisce con una multa fino a 8000 franchi per persona trasportata l'impresa di trasporto aereo, stradale o di navigazione che, in violazione dell'obbligo di diligenza, trasporta persone sprovviste dei documenti di viaggio necessari al transito, all'entrata o alla partenza.

1

2

Non pronuncia alcuna multa se:

49

a.

la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;

b.

non si poteva ragionevolmente esigere dall'impresa di trasporto di scoprire la falsificazione o la contraffazione dei documenti di viaggio;

RS 142.31

6591

Legge federale sugli stranieri

c.

l'impresa di trasporto è stata costretta a trasportare la persona in questione;

d.

la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 21 LAsi50.

Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

3

In casi di lieve entità, l'Ufficio federale può rinunciare a infliggere la multa, in particolare se il mantenimento, l'assistenza e il rinvio coatto non hanno occasionato spese non coperte.

4

Nel fissare l'ammontare della multa, l'Ufficio federale tiene conto di un eventuale accordo di cooperazione giusta l'articolo 92 capoverso 3.

5

Si applicano le disposizioni di procedura contenute nella legge federale del 22 marzo 197451 sul diritto penale amministrativo.

6

Art. 103 cpv. 1, frase introduttiva, secondo periodo ... Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:

1

Titolo prima dell'articolo 111a

Capitolo 14bis: Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen Art. 111a

Comunicazione di dati agli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen52 è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

50 51 52

RS 142.31 RS 313.0 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

6592

Legge federale sugli stranieri

Art. 111b

Trattamento dei dati

L'Ufficio federale funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen53.

1

In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:

2

a.

la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;

b.

l'identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all'occorrenza, l'identità dei suoi familiari;

c.

indicazioni relative ai documenti d'identità;

d.

indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.

Le rappresentanze svizzere all'estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all'impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.

3

Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell'acquis di Schengen. Consulta in merito l'Incaricato federale della protezione dei dati.

4

Art. 111c

Scambio di dati

Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 93.

1

A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all'articolo 111b capoverso 2 lettere b­d.

2

3

Gli articoli 111a e 111d­111h si applicano per analogia.

53

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

6593

Legge federale sugli stranieri

Art. 111d

Comunicazione di dati a Stati terzi

Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

1

Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

2

a.

la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;

b.

la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o

c.

la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

3

Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

4

Art. 111e

Informazione circa la raccolta di dati personali

Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata.

L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata è già informata.

1

2

La persona interessata deve essere almeno informata in merito: a.

al detentore della collezione di dati;

b.

alle finalità del trattamento dei dati;

c.

alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;

d.

al diritto d'accesso di cui all'articolo 111f;

e.

alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione sia esplicitamente prevista dalla legge.

3

Art. 111f

Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 LPD54. Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

54

RS 235.1

6594

Legge federale sugli stranieri

Art. 111g

Rifiuto e limitazione del diritto d'accesso

La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD55.

1

Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

2

Art. 111h

Ricorso dell'Incaricato della protezione dei dati

L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD56 e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

Titolo prima dell'articolo 111i

Capitolo 14ter: Eurodac Art. 111i 1 I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa di Dublino57 e che non vengono respinti alla frontiera.

2

Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti: a.

il luogo e la data del fermo in Svizzera;

b.

il sesso della persona fermata;

c.

la data del rilevamento delle impronte digitali;

d.

il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;

e.

la data della trasmissione dei dati all'unità centrale.

I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se 3

55 56 57

RS 235.1 RS 235.1 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS ...); Protocollo del ... sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'accordo di associazione alla normativa di Dublino (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

6595

Legge federale sugli stranieri

hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

I dati rilevati in base ai capoversi 2 e 3 sono trasmessi all'Ufficio federale, che li inoltra all'unità centrale.

4

5 I dati di cui al capoverso 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente due anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L'Ufficio federale chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

6

a.

ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;

b.

ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

c.

ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

Le procedure di cui ai capoversi 1­5 sono rette dagli articoli 102b­102g LAsi58.

Art. 128

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 27 dicembre 200559 Termine di referendum: 6 aprile 2006

58 59

RS 142.31 FF 2005 6545

6596

Legge federale sugli stranieri

Allegato (art. 125)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 26 marzo 193160 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 199861 sull'asilo Art. 43 cpv. 1bis 1bis Le ulteriori condizioni d'ammissione per esercitare un'attività lucrativa sono rette dalla legge federale del 16 dicembre 200562 sugli stranieri (LStr).

Art. 44 cpv. 2 2 Se

l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della LStr63.

Art. 60 cpv. 2

2 Le

persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi di revoca ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettere b e c LStr64.

Art. 75 cpv. 1, secondo periodo

... Trascorso tale termine sono applicabili le condizioni di ammissione per l'esercizio di un'attività lucrativa previste dalla LStr65.

1

60 61 62 63 64 65

CS 1 117; RU 1949 225, 1969 784, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587, 1991 362 1034, 1995 146, 1999 1111 2262 2411, 2000 1891 RS 142.31 RS ... ; RU ... (FF 2005 6545) RS ... ; RU ... (FF 2005 6545) RS ... ; RU ... (FF 2005 6545) RS ... ; RU ... (FF 2005 6545)

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Legge federale sugli stranieri

Art. 76 cpv. 4 4 L'Ufficio

federale dispone l'allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l'esecuzione dell'allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46­48 della presente legge nonché l'articolo 71 LStr66.

Art. 79

Termine della protezione provvisoria

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese, se rinuncia alla protezione provvisoria o se ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LStr67.

Art. 84

Assegni per i figli

Gli assegni per i figli che vivono all'estero sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o è concessa l'ammissione provvisoria secondo l'articolo 83 capoversi 3­5 LStr68.

Art. 107 cpv. 1 Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1­3 e 18­48 della presente legge nonché dell'articolo 71 LStr69 possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 capoverso 3.

1

Art. 108a, rubrica e cpv. 2 Termini di ricorso L'esame della legalità e dell'adeguatezza della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr70 può essere chiesto in ogni tempo mediante ricorso.

2

Art. 109, rubrica e cpv. 3 Termini di disbrigo La Commissione di ricorso decide senza indugio e di norma sulla base degli atti i ricorsi contro le decisioni secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr71.

3

66 67 68 69 70 71

RS ... ; RU ... (FF 2005 6545) RS ... ; RU ... (FF 2005 6545) RS ... ; RU ... (FF 2005 6545) RS ... ; RU ... (FF 2005 6545) RS ... ; RU ... (FF 2005 6545) RS ... ; RU ... (FF 2005 6545)

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Legge federale sugli stranieri

Art. 111 cpv. 2 lett. d 2

I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di: d.

ordini di carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr72.

2. Legge federale del 20 giugno 200373 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 1 cpv. 2 Sono fatti salvi gli articoli 101­111 della legge federale del 16 dicembre 200574 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96­102 della legge del 26 giugno 199875 sull'asilo (legge sull'asilo) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 195276 sulla cittadinanza (legge sulla cittadinanza).

2

Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c 2

Il sistema coadiuva l'IMES nell'adempimento dei seguenti compiti: c.

controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LStr77, dell'Accordo del 21 giugno 199978 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'Accordo del 21 giugno 200179 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (accordi sulla libera circolazione);

Art. 9 cpv. 1 lett. b e 2 lett. b L'IMES può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione:

1

b.

72 73

74 75 76 77 78 79 80 81

autorità federali preposte all'asilo, per l'adempimento dei loro compiti giusta la legge sull'asilo80 e la LStr81;

RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS ...; RU ... (FF 2003 3887); con l'entrata in vigore di questa legge le designazioni degli uffici saranno adeguate all'avvenuta fusione dell'UFR e dell'IMES nell'Ufficio federale della migrazione (UFM).

RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS 142.31 RS 141.0 RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS 0.142.112.681 RS 0.632.31; RU 2003 2685 RS 142.31 RS ...; RU ... (FF 2005 6545)

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Legge federale sugli stranieri

L'UFR può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione:

2

b.

autorità federali competenti in materia di stranieri, per l'adempimento dei loro compiti giusta la LStr;

Art. 11 cpv. 1 Se l'IMES, l'UFR o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStr82, la legge sull'asilo83 o la legge sulla cittadinanza84, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.

1

Art. 12 cpv. 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStr85, la legge sull'asilo86 o la legge sulla cittadinanza87.

1

Art. 15

Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD88, dagli articoli 105­ 107 LStr89 nonché dagli articoli 97 e 98 della legge sull'asilo90.

3. Legge del 16 dicembre 194391 sull'organizzazione giudiziaria Art. 100 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva e n. 1, 3 e 4 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: b.

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

in materia di diritto degli stranieri e di diritto d'asilo: 1. il rifiuto e il divieto d'entrata; 3. il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento il diritto federale non conferisce un diritto, nonché contro decisioni relative alla proroga del permesso per fronta-

RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS 142.31 RS 141.0 RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS 142.31 RS 141.0 RS 235.1 RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS 142.31 RS 173.110

6600

Legge federale sugli stranieri

4.

lieri, al trasferimento del domicilio in un altro Cantone, al cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri nonché al rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; l'espulsione ordinata dal Consiglio federale direttamente in virtù della Costituzione federale e l'allontanamento;

4. Codice civile92 Art. 97a Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri

L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

1

Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.

2

Art. 105 n. 4 È data una causa di nullità se: 4.

uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

Art. 109 cpv. 3 La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

3

5. Legge del 18 giugno 200493 sull'unione domestica registrata Art. 6 cpv. 2 e 3 L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei partner manifestamente non intende creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

2

Nei casi di cui al capoverso 2, l'ufficiale dello stato civile sente i partner e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.

3

92 93

RS 210 RS ...; RU ... (FF 2004 2755)

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Art. 9 cpv. 1 lett. c Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

1

c.

uno dei partner sposi non intendeva creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

6. Legge federale del 20 giugno 200394 sull'inchiesta mascherata Art. 4 cpv. 2 lett. h L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:

2

h.

articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200595 sugli stranieri.

7. Legge federale del 6 ottobre 200096 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 3 cpv. 2 lett. g La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

g.

articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200597 sugli stranieri.

8. Legge del 6 ottobre 198998 sul collocamento Art. 21

Lavoratori stranieri in Svizzera

Il prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri che vi sono ammessi per esercitare un'attività lucrativa e autorizzati a cambiare impiego.

1

2

Sono possibili deroghe se motivi economici speciali lo giustificano.

94 95 96 97 98

RS 312.8 RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS 780.1 RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS 823.11

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