Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20052, decreta: Art. 1 La Confederazione partecipa all'Associazione Memoriav in qualità di membro fondatore.
1
Essa si fa rappresentare nell'Associazione Memoriav dalla Biblioteca nazionale svizzera, dall'Archivio federale svizzero e dall'Ufficio federale delle comunicazioni.
2
Art. 2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari all'Associazione Memoriav nei limiti dei crediti stanziati.
1
L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.
2
Art. 3 Gli aiuti finanziari vengono erogati a condizione che: a.
tutti i membri partecipino in misura adeguata al finanziamento dell'Associazione Memoriav;
b.
il mandato e le prestazioni dell'Associazione Memoriav siano fissati in modo vincolante in un accordo di prestazioni.
Art. 4 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
RS 101 FF 2005 2953
2005-0895
2963
Erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav. LF
2964
RU 2005