Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20052, decreta: Art. 1 La Confederazione partecipa all'Associazione Memoriav in qualità di membro fondatore.

1

Essa si fa rappresentare nell'Associazione Memoriav dalla Biblioteca nazionale svizzera, dall'Archivio federale svizzero e dall'Ufficio federale delle comunicazioni.

2

Art. 2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari all'Associazione Memoriav nei limiti dei crediti stanziati.

1

L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

2

Art. 3 Gli aiuti finanziari vengono erogati a condizione che: a.

tutti i membri partecipino in misura adeguata al finanziamento dell'Associazione Memoriav;

b.

il mandato e le prestazioni dell'Associazione Memoriav siano fissati in modo vincolante in un accordo di prestazioni.

Art. 4 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

RS 101 FF 2005 2953

2005-0895

2963

Erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav. LF

2964

RU 2005