Legge federale Disegno sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20052, decreta:

Sezione 1: Campo di applicazione Art. 1 La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada.

1

Rimane salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori conferito in virtù degli articoli 6­8 della legge del ...3 sul trasporto di viaggiatori.

2

Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

1 2 3

a.

professione di trasportatore di viaggiatori su strada: l'attività di qualsiasi impresa i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti e destinati, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, compreso l'autista. Il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri operai ed impiegati da parte di un'impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un'attività ai sensi della presente definizione;

b.

professione di trasportatore di merci su strada: l'attività di qualsiasi impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri o autoarticolati;

RS 101 FF 2005 2183 RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

2004-2788

2343

Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

c.

autoveicolo: qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale.

Art. 3

Autorizzazione

L'esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostà ad autorizzazione.

1

2

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale).

Ogni veicolo dell'impresa deve essere munito di una copia autenticata dell'autorizzazione.

3

4

L'Ufficio tiene un registro ufficiale dei titolari delle autorizzazioni.

Art. 4 1

Condizioni

Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti: a.

affidabilità (art. 5);

b.

capacità finanziaria (art. 6);

c.

capacità professionale (art. 7).

Se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di onorabilità e idoneità professionale devono essere soddisfatte da una persona che esercita una funzione direttiva nell'impresa o è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto.

2

Art. 5 1

Affidabilità

Si ritiene affidabile una persona che, negli ultimi dieci anni: a.

non è stata condannata per aver commesso un crimine;

b.

non ha commesso infrazioni gravi e ripetute: 1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti, 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale, 3. alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare circa il loro peso e dimensioni.

Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa in dubbio.

2

Art. 6

Capacità finanziaria

La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero di veicoli.

1

2

4

Il Consiglio federale determina gli importi di base.

RS 741.01

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Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

Art. 7

Capacità professionale

Per soddisfare il requisito della capacità professionale, il richiedente deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per la pratica della professione. Chi supera l'esame ottiene un attestato di capacità.

1

Il Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e ne stabilisce le materie. Può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'ufficio federale responsabile della formazione professionale.

2

Le associazioni incaricate di organizzare l'esame devono elaborare un regolamento e sottoporlo per approvazione all'autorità federale competente. Il regolamento d'esame disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l'assegnazione dei voti e le condizioni per il superamento dell'esame.

3

L'ufficio federale responsabile della formazione professionale determina gli attestati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall'esame in determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dall'attestato di capacità o dal diploma.

4

Le persone che dimostrano di possedere un'esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato.

5

Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore sono dispensate dall'esame.

6

Art. 8

Revoca dell'autorizzazione

L'Ufficio federale esamina regolarmente, almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione.

1

Revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita.

2

Art. 9

Prosecuzione dell'attività in caso di morte o di incapacità

Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di affidabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l'impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l'Ufficio federale può prolungare questo termine al massimo di sei mesi.

1

2 La

direzione effettiva e permanente dell'impresa deve essere assicurata da una persona che soddisfi la condizione di affidabilità e abbia partecipato per almeno diciotto mesi alla gestione dell'impresa.

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Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

Art. 10

Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 19436 sull'organizzazione giudiziaria.

Sezione 3: Disposizioni penali Art. 11

Contravvenzioni

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge, la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale;

b.

contravviene a una decisione emanata in virtù della presente legge o delle sue disposizioni esecutive e notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo,

è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 12

Competenza e procedura

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione spettano all'Ufficio federale.

1

2 La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 13

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 14

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5 6 7

RS 172.021 RS 173.110 RS 313.0

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