Concessione rilasciata alla Società svizzera di radiotelevisione (Concessione SRG SSR) Modifica dell'8 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La concessione SRG SSR del 18 novembre 19921 è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. a 1

La SRG SSR diffonde: a.

tre programmi radiofonici per ciascuna delle regioni linguistiche tedesca, romanda e italiana e un programma radiofonico per la regione retoromancia su onde ultracorte; un programma per la Svizzera tedesca, uno per la Svizzera romanda e uno per la Svizzera italiana vengono diffusi anche nelle altre regioni, nella misura in cui l'articolo 28 capoverso 2 LRTV lo consenta; questi programmi possono essere diffusi con o senza modifiche sulla rete delle stazioni emittenti a onde medie; nel Basso Vallese il programma modificato di lingua francese può essere diffuso su onde ultracorte; una trasmissione di musica classica e una musicale di divertimento, una trasmissione culturale plurilingue e un programma per i giovani via satellite;

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004.

8 settembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1992 VI 466, 1996 V 890, 1997 II 732, 1998 104, 1999 2397 8095, 2001 1129 3301, 2003 34

2005-0905

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Concessione SRG SSR

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