Termine di referendum: 26 gennaio 2006

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Protocollo aggiuntivo del 7 ottobre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 20042, decreta: Art. 1 La Convenzione penale del 27 gennaio 1999 sulla corruzione è approvata con le riserve e la dichiarazione seguenti:

1

a.

riserva all'articolo 12: La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 12 soltanto nella misura in cui i fatti che vi sono descritti costituiscono reato secondo il diritto svizzero.

b.

riserva all'articolo 17: La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 17 paragrafo 1 lettere b e c soltanto nella misura in cui il fatto è pure punibile nel luogo in cui è stato commesso e l'autore si trova in Svizzera e non è estradato a uno Stato estero.

c.

dichiarazione relativa agli articoli 5, 9 e 11: La Svizzera dichiara che punirà la corruzione attiva e passiva ai sensi degli articoli 5, 9 e 11 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un'omissione contrastante coi suoi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

Il Protocollo aggiuntivo del 15 maggio 2003 alla Convenzione penale sulla corruzione è approvato con la seguente dichiarazione relativa agli articoli 4 e 6:

2

La Svizzera dichiara che punirà i fatti ai sensi degli articoli 4 e 6 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un'omissione contrastante coi suoi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

1 2

RS 101 FF 2004 6189

2004-1994

5309

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo. DF

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione e il relativo Protocollo aggiuntivo con le riserve e dichiarazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

3

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale Art. 4 lett. b Abrogata Art. 4a 1

Corruzione attiva e passiva

Agisce in modo sleale chiunque: a.

offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;

b.

in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.

2

Art. 23

Concorrenza sleale

Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

1

2 Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10.

2. Codice penale4 Art. 100quater cpv. 2 2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l'articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale, l'impresa è punita a 3 4 5

RS 241 RS 311.0 RS 241

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo. DF

prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato6.

Art. 322septies secondo comma (nuovo) e terzo comma ...

chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione7.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 2.

2

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005

Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 18 ottobre 20058 Termine di referendum: 26 gennaio 2006

6

7

8

All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l'articolo 102 capoverso 2 avrà il tenore seguente: «Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l'articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 1986 (RS 241) contro la concorrenza sleale, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.» All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l'articolo 322septies terzo comma avrà il tenore seguente: «è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».

FF 2005 5309

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo. DF

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