Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Allegato 2

Firmato a Montreux il 24 giugno 2004

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera (di seguito: gli Stati dell'AELS), e la Repubblica del Libano (di seguito: Libano), qui di seguito designati le Parti, considerata l'importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell'AELS e il Libano, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel giugno 1997 a Ginevra, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli; richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euromediterranea e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo; ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e sulle libertà fondamentali, e alle libertà politiche ed economiche conformemente ai loro obblighi assunti in virtù del diritto internazionale compresa la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale; richiamata l'appartenenza degli Stati dell'AELS all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all'osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall'Accordo istitutivo dell'OMC firmato a Marrakech, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e conoscendo la volontà del Libano di diventare membro dell'OMC; risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale e allo sviluppo delle loro relazioni di libero scambio, conformemente ai principi dell'OMC; considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere interpretata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, e segnatamente dall'OMC;

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Dal testo orginale inglese.

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determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo; convinti che il presente Accordo offra un quadro appropriato allo scambio di informazioni e di opinioni sugli sviluppi economici e il commercio; e parimenti convinti che il presente Accordo istituisca condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti, hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (in seguito designato «il presente Accordo»):

I. Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e il Libano instaurano progressivamente una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, in vista di stimolare le attività economiche nei loro territori, migliorando così le condizioni di vita e d'impiego e contribuendo all'integrazione economica della regione euro-mediterranea.

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, si prefigge di: (a) liberalizzare gli scambi di beni, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (denominato qui di seguito «GATT 1994»); (b) istaurare progressivamente un contesto propizio all'incremento dei flussi di investimenti e degli scambi di servizi; (c) garantire un'adeguata ed effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale; (d) liberalizzare progressivamente i mercati degli appalti pubblici; e (e) sostenere lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche fra le Parti mediante l'espansione degli scambi commerciali e la cooperazione economica e tecnica.

Art. 2

Relazioni commerciali rette dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno degli Stati dell'AELS da un lato e il Libano dall'altro, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell'AELS, fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente Accordo.

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Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

L'Accordo si applica al territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I.

II. Scambi commerciali Art. 4

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano: (a) a tutti i prodotti considerati nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), esclusi i prodotti elencati nell'Allegato II; (b) ai prodotti agricoli trasformati elencati nel Protocollo A, tenuto conto delle disposizioni previste in questo Protocollo; e (c) al pesce e agli altri prodotti del mare, conformemente alle disposizioni dell'Allegato III, originari di uno Stato dell'AELS o del Libano.

2. Il Libano ha concluso con ciascuno Stato dell'AELS un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli. Questi accordi sono parte integrante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano.

Art. 5

Regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa

Il Protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

Art. 6

Dazi sulle importazioni e gravami con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e il Libano non sarà introdotto alcun nuovo dazio sulle importazioni né alcun gravame con effetto equivalente.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS aboliscono, per i prodotti in provenienza dal Libano, tutti i dazi sulle importazioni e tutti i gravami con effetto equivalente.

3. Il Libano abolirà progressivamente, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS, tutti i dazi sulle importazioni e tutti i gravami con effetto equivalente, conformemente alle disposizioni dell'Allegato IV.

Art. 7

Dazi di base

1. I tassi applicabili fra le Parti corrispondono ai tassi applicati il 21 novembre 2003 per la nazione più favorita (dazi della NPF) o, se inferiori, ai tassi dei dazi applicati dall'entrata in vigore del presente Accordo. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una riduzione tariffaria è applicata erga omnes, si applica il dazio ridotto.

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2. Le Parti si comunicano i rispettivi tassi applicati alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 8

Dazi fiscali

Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche ai dazi fiscali.

Art. 9

Restrizioni quantitative alle importazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e il Libano non saranno introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni né alcun provvedimento con effetto equivalente.

2. All'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e il Libano aboliranno le restrizioni quantitative alle importazioni nonché i provvedimenti con effetto equivalente.

Art. 10

Dazi e restrizioni quantitative alle esportazioni

Negli scambi commerciali fra gli Stati dell'AELS e il Libano non si applicano dazi sulle esportazioni, gravami con effetto equivalente o restrizioni quantitative alle esportazioni o provvedimenti con effetto equivalente.

Art. 11

Imposizioni e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposizione interna, provvedimento o regolamento conformemente all'articolo III del GATT 1994 e agli altri accordi pertinenti dell'OMC.

2. Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso delle imposizioni interne superiore all'importo dell'imposizione diretta o indiretta che ha gravato tali prodotti.

Art. 12

Regolamenti tecnici

1. Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione di conformità e adottano provvedimenti adeguati per favorire soluzioni internazionali e, se del caso, accordi di mutuo riconoscimento nonché per garantire che il presente Accordo sia applicato effettivamente e armoniosamente nell'interesse di tutte le Parti.

2. Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto, istituito ai sensi dell'articolo 30 del presente Accordo, se una delle Parti ritiene che l'altra abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata conformemente all'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.

3. L'obbligo delle Parti di notificare i propri regolamenti tecnici è disciplinato dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi. Gli Stati dell'AELS

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comunicano al Libano le notifiche fatte all'OMC. Il Libano notifica i suoi progetti di regolamenti tecnici al Segretariato dell'AELS, che li comunica alle altre Parti.

Art. 13

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti applicano le loro misure sanitarie e fitosanitarie in maniera non discriminatoria e non introducono alcuna nuova misura che possa ostacolare indebitamente il commercio.

2. I principi sanciti dal paragrafo 1 si applicano conformemente all'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.

Art. 14

Monopoli di Stato

Fatte salve le eccezioni enunciate nel Protocollo C, gli Stati dell'AELS e il Libano adeguano gradualmente tutti i monopoli di Stato a carattere commerciale, in modo da assicurare, entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, la scomparsa di ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell'AELS e del Libano per quanto riguarda le condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. L'approvvigionamento e la commercializzazione di questi prodotti devono essere conformi a considerazioni di ordine commerciale.

Art. 15

Aiuti statali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo, i diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dalle disposizioni degli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura.

2. L'estensione dell'obbligo delle Parti di assicurare la trasparenza in materia di aiuti statali è disciplinata dai criteri definiti nell'articolo XVI:1 del GATT 1994 e dall'articolo 25 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Gli Stati dell'AELS comunicano al Libano le notifiche di sovvenzioni fatte all'OMC. Il Libano notifica le sue sovvenzioni al Segretariato dell'AELS, che le comunica alle altre Parti.

3. Prima di avviare una procedura d'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in Libano o in uno Stato dell'AELS conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura ne informa per scritto la Parte i cui prodotti sono sottoposti a inchiesta e accorda una scadenza di 45 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

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Art. 16

Anti-dumping

1. Se uno Stato dell'AELS constata nelle sue relazioni commerciali con il Libano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, o se il Libano constata tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell'AELS, la Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformemente all'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994.

2. Le Parti s'impegnano, su richiesta di una di loro, a verificare il contenuto del presente articolo in seno al Comitato misto.

Art. 17

Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e il Libano: (a) gli accordi tra aziende, le decisioni d'associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che mirano o riescono a ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; (b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti.

2. Per quanto concerne le aziende pubbliche e quelle che beneficiano di privilegi speciali o esclusivi, le Parti provvedono affinché, dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, non siano adottate o mantenute misure che interferiscano negli scambi di prodotti e servizi fra le Parti in modo tale da ledere gli interessi delle Parti. Questa disposizione non deve ostacolare, de jure o de facto, l'adempimento dei compiti particolari attribuiti a queste aziende.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non vanno interpretate in modo tale da introdurre un obbligo diretto per le aziende.

4. Le Parti applicano le loro rispettive legislazioni sulla concorrenza e si scambiano informazioni tenendo conto delle esigenze di confidenzialità. Su richiesta di una delle Parti, queste si consultano al fine di facilitare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

5. Se una Parte ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le Parti interessate sostengono il Comitato misto con ogni mezzo necessario per l'esame del caso e fanno cessare all'occorrenza la pratica contestata. Se, entro la scadenza stabilita dal Comitato misto, la Parte implicata non ha posto fine alla pratica contestata oppure se il Comitato misto non è in grado, al termine delle consultazioni o 30 giorni dopo aver sollecitato dette consultazioni, di raggiungere un'intesa, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati volti a porre rimedio alle difficoltà derivanti dalle pratiche in questione. L'applicazione e la revoca di tali provvedimenti è retta dalle disposizioni dell'articolo 33.

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Art. 18

Misure di salvaguardia concernenti l'importazione di determinati prodotti

1. Le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia sono applicabili fra le Parti, comprese quelle inerenti le concessioni accordate in virtù del presente Accordo.

2. Prima di applicare misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1, la Parte che intende applicarle trasmette al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie a un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti. Al fine di trovare una tale soluzione, le Parti avviano senza indugio consultazioni in seno al Comitato misto senza pregiudicare le misure provvisorie in circostanze critiche secondo il paragrafo 2 dell'articolo XIX del GATT 1994. Se dopo 30 giorni dall'inizio delle consultazioni non scaturisce un'intesa fra le Parti, la Parte che intende adottare le misure di salvaguardia può applicare le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia.

3. Nella scelta delle misure di salvaguardia ai sensi del presente articolo, le Parti danno la priorità a quelle che meno pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

4. Le misure di salvaguardia sono notificate immediatamente al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni regolari al suo interno, segnatamente in vista di una loro revoca non appena le circostanze lo consentano.

Art. 19

Adeguamento strutturale

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, il Libano può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi a aumentare o a reintrodurre i dazi.

2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto a favore di nuove industrie o di alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà, in particolare se sono all'origine di importanti problemi sociali.

3. I dazi sulle importazioni introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Libano ai prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS. Non devono oltrepassare i dazi prelevati dal Libano sull'importazione di merci simili in provenienza da qualsiasi altro Stato. Il valore totale dei prodotti importati gravati da tali provvedimenti non può superare il 20 per cento del valore totale medio annuo dei prodotti industriali importati dagli Stati dell'AELS, ai sensi dell'articolo 4 lettera a, negli ultimi tre anni e per i quali si dispone di dati statistici.

4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Possono essere mantenuti tutt'al più fino allo scadere del periodo transitorio massimo, il 1° marzo 2015.

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5. Tali provvedimenti non sono applicabili sui prodotti per i quali sono trascorsi più di tre anni dall'abolizione dei dazi e delle restrizioni quantitative o di altri gravami o provvedimenti con effetto equivalente.

6. Il Libano informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, su domanda degli Stati dell'AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e stabilire i settori interessati. Quando adotta tali provvedimenti, il Libano comunica al Comitato misto le scadenze previste per l'abolizione dei dazi introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l'abolizione progressiva di detti dazi agli stessi tassi annui, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto può fissare un calendario diverso.

7. Per tenere conto dei problemi nella creazione di nuovi settori economici, il Comitato misto, in deroga al paragrafo 4 del presente articolo, può autorizzare il Libano a mantenere in via eccezionale i provvedimenti già adottati conformemente al paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni dallo scadere del periodo transitorio.

Art. 20

Riesportazione e penuria grave

1. Qualora l'applicazione dell'articolo 10 comporti: (a) la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure (b) una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria; e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest'ultima può adottare provvedimenti adeguati.

2. La Parte che intende adottare provvedimenti conformemente al presente articolo lo notifica immediatamente per scritto alle altre Parti e al Comitato misto. Il Comitato misto esamina la situazione e può prendere tutte le decisioni necessarie alla sua soluzione. Qualora esso non abbia preso una decisione entro 30 giorni da quando si è ricorso ad esso, la Parte interessata può adottare i provvedimenti adeguati per porre rimedio al problema. Il Comitato misto dev'esserne informato immediatamente.

Nella scelta dei provvedimenti da adottare sono da preferire quelli che compromettono il meno possibile il funzionamento dell'Accordo.

3. Qualora condizioni straordinarie e critiche, che richiedono un intervento immediato, impediscano, a seconda del caso, un'informazione o un esame preliminari, la Parte interessata può adottare subito provvedimenti temporanei per affrontare la situazione. Essa ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.

4. I provvedimenti adottati sono oggetto di regolari consultazioni in seno al Comitato misto, in vista della loro revoca non appena le condizioni lo permettano.

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Art. 21

Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro e dell'argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.

Art. 22

Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: (a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; (b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali (i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; o (ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o (iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Art. 23

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si astengono dall'adottare provvedimenti restrittivi per far fronte a difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.

2. La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle pertinenti disposizioni del GATT 1994, i provvedimenti restrittivi necessari per rimediare alla situazione; ne informa non appena possibile le altre Parti fornendo loro un calendario sulla revoca di tali provvedimenti.

III. Protezione della proprietà intellettuale Art. 24 1. Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti per tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle 1111

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disposizioni del presente articolo, dell'Allegato V del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui di seguito: Accordo TRIPS).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni sulla protezione dei diritti relativi alla proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell'Allegato V, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

IV. Investimenti e servizi Art. 25

Scambi di servizi

1. Le Parti perseguono una graduale liberalizzazione e un'apertura dei loro mercati per gli scambi di servizi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e in considerazione dei lavori in corso nell'ambito dell'OMC.

2. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all'accesso ai mercati di servizi, essa offre un'adeguata opportunità di negoziare l'estensione di questi vantaggi ad altre Parti su una base reciprocamente vantaggiosa.

3. Le Parti sono pronte a considerare lo sviluppo delle disposizioni summenzionate in vista di concludere un accordo d'integrazione economica conformemente all'articolo V del GATS.

Art. 26

Promozione degli investimenti tra le Parti

Gli Stati dell'AELS e il Libano si prefiggono di promuovere condizioni attrattive e stabili per favorire gli investimenti reciproci. Questa promozione avviene segnatamente attraverso: (a) iniziative in favore dell'informazione e della diffusione di informazioni relative alla legislazione in materia di investimenti e alle possibilità di investimento; (b) l'istituzione di un quadro legale favorevole agli investimenti fra le Parti mediante la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati dell'AELS e il Libano

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volti a promuovere e tutelare gli investimenti e a evitare la doppia imposizione; (c) lo sviluppo di procedure amministrative uniformi e semplificate; e (d) lo sviluppo di dispositivi per investimenti comuni, segnatamente nel settore delle piccole e medie imprese delle Parti.

V. Pagamenti e trasferimenti Art. 27 1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell'AELS e il Libano, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nella quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna.

2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.

3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.

4. Resta convenuto che le disposizioni del presente Accordo non debbano pregiudicare l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede di misure afferenti a reati o a decisioni o sentenze emesse nell'ambito di procedure giudiziarie o di diritto amministrativo.

VI. Appalti pubblici Art. 28 1. Le Parti perseguono una reciproca e graduale liberalizzazione dei contratti di appalti pubblici.

2. Il Comitato misto adotta i necessari provvedimenti per attuare il paragrafo 1.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all'accesso agli appalti pubblici, essa accetta l'avvio di negoziati al fine di estendere questi vantaggi ad altre Parti su una base reciprocamente vantaggiosa.

VII. Cooperazione economica e assistenza tecnica Art. 29 1. Le Parti dichiarano la loro disponibilità a promuovere una cooperazione economica in accordo con gli obiettivi della politica nazionale vigente, prestando particolare 1113

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attenzione ai settori che presentano difficoltà nel processo di adeguamento delle strutture in vista di una liberalizzazione dell'economia libanese.

2. Nell'intento di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le Parti convengono le modalità di assistenza tecnica e di cooperazione delle rispettive autorità, in particolar modo nei settori della proprietà intellettuale, delle dogane, dei regolamenti tecnici e dei provvedimenti sanitari e fitosanitari inclusa la normalizzazione e la certificazione nell'industria alimentare. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti. Le Parti emanano direttive per l'esecuzione del presente paragrafo.

VIII. Disposizioni istituzionali e procedurali Art. 30

Comitato misto

1. L'esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto.

Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto.

2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto.

Quest'ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nella soppressione degli ostacoli al commercio fra gli Stati dell'AELS e il Libano.

3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

Art. 31

Procedure del Comitato misto

1. Per un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle Parti, ogni qual volta lo ritenga necessario, ma normalmente una volta ogni due anni.

2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un'altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva.

4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l'altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente.

5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati e gruppi di lavoro che ritiene necessari per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 32

Adempimento degli obblighi e consultazioni

1. Le Parti adottano i provvedimenti necessari all'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente Accordo. In caso di divergenza sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano, mediante la 1114

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cooperazione e le consultazioni, a giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2. Una Parte può chiedere per scritto all'altra Parte che siano svolte delle consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, comunicando tutte le informazioni utili.

3. Se una delle Parti ne fa domanda, le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

Art. 33

Provvedimenti temporanei

Qualora uno Stato dell'AELS ritenga che il Libano, oppure qualora il Libano ritenga che uno Stato dell'AELS non adempia agli obblighi conformemente al presente Accordo, e nel caso in cui il Comitato misto non abbia trovato entro 90 giorni una soluzione di comune accordo, la Parte svantaggiata può adottare i provvedimenti temporanei adeguati e assolutamente necessari a ristabilire l'equilibrio dei vantaggi derivanti dall'Accordo. Occorre dare la priorità ai provvedimenti che compromettano il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati sono da notificare immediatamente alle Parti e al Comitato misto; quest'ultimo, al fine di una loro revoca, tiene regolari consultazioni. Le misure devono essere revocate non appena le condizioni non giustifichino più il loro mantenimento oppure nel caso in cui la controversia sia stata sottoposta alla procedura d'arbitrato, non appena esiste una decisione del tribunale arbitrale e la si è ottemperata.

Art. 34

Procedura d'arbitrato

1. Qualora una controversia fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta, conformemente all'articolo 32 del presente Accordo, mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda scritta di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono aprire una procedura di arbitrato indirizzando una notifica scritta alla Parte in causa nella controversia. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti.

2. In caso di apertura di una procedura d'arbitrato, ogni Parte alla controversia nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, un arbitro; i due arbitri designano, entro 30 giorni dall'ultima nomina, un terzo arbitro che presiede il tribunale arbitrale. Il presidente non è cittadino di una delle parti alla controversia né risiede in modo permanente nel territorio di una delle Parti contraenti. Se più Stati dell'AELS sono parti alla controversia, essi nominano congiuntamente un arbitro.

3. Se una parte alla controversia omette di nominare il proprio arbitro o se gli arbitri nominati non riescono ad accordarsi sul terzo arbitro entro il termine previsto dal paragrafo 2, ciascuna parte alla controversia può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia (CIG) di designare, a seconda del caso, l'arbitro della parte alla controversia negligente o il terzo arbitro.

1115

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

4. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle regole consuetudinarie d'interpretazione del diritto internazionale pubblico.

5. Sempreché il presente Accordo non disponga altrimenti o le parti alla controversia non abbiano convenuto diversamente, per la composizione della controversia fra due Stati si applica il Regolamento facoltativo (stato: 20 ottobre 1992) della Corte permanente d'arbitrato (CPA).

6. Una Parte contraente che non è parte alla controversia ha il diritto, dopo notifica scritta alle parti alla controversia, di ricevere le proposte scritte delle parti alla controversia e di assistere a tutte le sedute.

7. Il tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti.

8. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono di regola assunte dalle parti alla controversia in parti uguali. Il tribunale arbitrale tuttavia può decidere a propria discrezione che una parte più consistente delle spese sia sopportata da una delle parti alla controversia. Gli onorari e le spese dovuti ai membri del tribunale arbitrale sottostanno alle tariffe stabilite dal Comitato misto e in vigore al momento della costituzione del tribunale arbitrale.

IX. Disposizioni finali Art. 35

Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a riesaminare le disposizioni del presente Accordo alla luce degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell'OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale possibilità e di presentare eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le procedure corrispondenti.

Art. 36

Allegati e protocolli

1. Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parti integranti dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati sia i protocolli.

2. Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono i seguenti: Allegato I

Applicazione territoriale

Allegato II

Prodotti non coperti dall'Accordo

Allegato III

Pesce e altri prodotti del mare

Allegato IV

Dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente

Allegato V

Protezione della proprietà intellettuale

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Protocollo A

Prodotti agricoli trasformati

Protocollo B

Regole d'origine

Protocollo C

Monopoli di Stato

Art. 37

Emendamenti

1. Gli emendamenti al presente Accordo approvati dal Comitato misto ­ fatti salvi quelli menzionati nell'articolo 36 ­ sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

2. Salvo decisione contraria delle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 38

Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero e altri accordi preferenziali

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.

Art. 39

Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione e alle condizioni stabilite dalla stessa decisione. L'adesione dev'essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento d'adesione.

Art. 40

Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Depositario.

2. Se il Libano si ritira, l'Accordo scade al termine del periodo di preavviso.

3. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Art. 41

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2005 per gli Stati firmatari che a quella data avranno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo, a condizione che abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario almeno due mesi prima dell'entrata in vigore e a condizione che il Libano sia fra gli Stati che hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Se non entra in vigore il 1° gennaio 2005, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario da parte del Libano e di almeno uno Stato dell'AELS.

4. Se uno Stato dell'AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

5. Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, ogni Stato dell'AELS può applicare provvisoriamente il presente Accordo. L'applicazione provvisoria del presente Accordo conformemente al presente paragrafo deve essere notificata al Depositario.

Art. 42

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Montreux, il 24 giugno 2004, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Protocollo B relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa Indice Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

Definizioni

Titolo II

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11

Requisiti di carattere generale Cumulo in uno Stato dell'AELS Cumulo in Libano Prodotti interamente ottenuti Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Unità da prendere in considerazione Accessori, pezzi di ricambio e utensili Assortimenti Elementi neutri

Titolo III Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14

Requisiti territoriali Principio della territorialità Trasporto diretto Esposizioni

Titolo IV

Restituzione o esenzione

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

Titolo V

Prova dell'origine

Articolo 16 Articolo 17

Requisiti di carattere generale Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED Rilascio di duplicati dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Contabilità separata Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED Esportatore autorizzato

Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31

Validità della prova dell'origine Presentazione della prova dell'origine Importazioni con spedizioni scaglionate Esonero dalla prova dell'origine Documenti giustificativi Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Discordanze ed errori formali Importi espressi in euro

Titolo VI

Misure di cooperazione amministrativa

Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 Articolo 36 Titolo VII Articolo 37 Articolo 38

Assistenza Controllo delle prove dell'origine Composizione delle controversie Sanzioni Zone franche Disposizioni finali Sottocomitato per questioni doganali relative all'origine Disposizioni transitorie per merci in transito o in depositi doganali Allegati

Articolo 39

Elenco degli allegati Allegato I

Note introduttive all'elenco dell'Allegato II

Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti fabbricati possano avere il carattere di prodotto originario Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1 Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED e domanda di certificato di circolazione EUR-MED Testo della dichiarazione su fattura Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

Allegato III a Allegato III b Allegato IV a Allegato IV b

Titolo I Disposizioni di carattere generale Art. 1

Definizioni

Ai sensi del presente Protocollo: a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

1120

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali, che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per la merce al fabbricante ­ in uno Stato dell'AELS o in Libano - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o in Libano;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali come definito conformemente alla lettera g), applicato per analogia;

i)

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali in uno Stato dell'AELS o in Libano;

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali; n)

2

con il termine «uno Stato dell'AELS» si intende uno dei seguenti Stati: Islanda, Norvegia o Svizzera2.

In ragione dell'unione doganale fra la Svizzera e il Liechtenstein i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

1121

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari» Art. 2

Requisiti di carattere generale

(1) Ai sensi del presente accordo, si considerano prodotti originari di uno Stato dell'AELS: a)

i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti in uno Stato dell'AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell'AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

c)

le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del Protocollo 4 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

(2) Ai sensi del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Libano: a)

i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

(3) Le disposizioni dell'articolo 1 lettera c si applicano solo se fra il Libano e la Comunità europea sussiste un accordo di libero scambio.

Art. 3

Cumulo in uno Stato dell'AELS

(1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari di uno Stato dell'AELS se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)3, della Bulgaria, della Romania, della Turchia o della Comunità europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno di uno Stato dell'AELS. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari di uno Stato dell'AELS se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di uno Stato o di una regione che fa parte del partenariato euromediterraneo fondato sulla dichiarazione di Barcellona approvata nel corso della Conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, con l'eccezione della Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno di uno Stato dell'AELS. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3

Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

1122

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

(3) Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in uno Stato dell'AELS non vanno oltre alle operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di quello Stato dell'AELS soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi o regioni di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del Paese o della regione che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in quello Stato dell'AELS.

(4) I prodotti originari di uno dei Paesi elencati nei paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna operazione nello Stato dell'AELS in questione, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi o regioni.

(5) Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto se: a)

i Paesi o le regioni d'origine e di destinazione hanno concluso un accordo commerciale preferenziale in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT);

b)

i materiali e i prodotti utilizzati hanno acquisito il carattere di prodotto originario mediante applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo;

c)

sono state pubblicate le comunicazioni relative all'adempimento delle condizioni necessarie per il cumulo negli Stati dell'AELS e in Libano.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal momento concordato dalle Parti e pubblicato nei relativi fogli ufficiali.

Gli Stati dell'AELS forniranno al Libano, per il tramite del segretariato dell'AELS, informazioni dettagliate, compresa la data di entrata in vigore e le norme di origine corrispondenti, sugli accordi applicati agli altri Paesi e alle altre regioni elencati nei paragrafi 1 e 2.

Art. 4

Cumulo in Libano

(1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2 i prodotti sono considerati originari del Libano se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)4, della Bulgaria, della Romania, della Turchia, delle Isole Färöer o della Comunità europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari del Libano se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di un Paese o di una regione che fa parte del partenariato euromediterraneo fondato sulla dichiarazione di Barcellona approvata nel corso della Conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, con l'eccezione della Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti in Libano ad altre operazioni, oltre a quelle di cui 4

Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

1123

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

all'articolo 7. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

(3) Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Libano non vanno oltre alle operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Libano soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Libano.

(4) I prodotti, originari di Paesi o regioni elencati nei paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna operazione in Libano, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi Paesi o regioni.

(5) Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto se: a)

i Paesi o le regioni d'origine e di destinazione hanno concluso un accordo commerciale preferenziale in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT);

b)

i materiali e i prodotti utilizzati hanno acquisito il carattere di prodotto originario mediante applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo;

c)

sono state pubblicate le comunicazioni relative all'adempimento delle condizioni necessarie per il cumulo negli Stati dell'AELS e in Libano.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal momento concordato dalle Parti e pubblicato nei relativi fogli ufficiali.

Il Libano fornirà agli Stati dell'AELS, per il tramite del segretariato dell'AELS, informazioni dettagliate, compresa la data di entrata in vigore e le norme di origine corrispondenti, sugli accordi applicati agli altri Paesi e alle altre regioni elencati ai paragrafi 1 e 2.

Art. 5

Prodotti interamente ottenuti

(1) Si considerano interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS o in Libano: a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti che le Parti estraggono dal mare con le proprie navi, al di fuori delle proprie acque territoriali;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

1124

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

(2) Le espressioni «le navi delle Parti» e «le navi officina delle Parti» di cui al paragrafo 1 lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato dell'AELS o in Libano;

b)

che battono bandiera di uno Stato dell'AELS o del Libano;

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di uno Stato dell'AELS o del Libano, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Paesi, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati dell'AELS o del Libano e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di uno Stato dell'AELS o del Libano;

e)

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati dell'AELS o del Libano.

Art. 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(1) Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: 1125

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

a)

il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(1) Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a)

le operazioni di conservazione per assicurare che le merci restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

il cambiamento d'imballaggio, la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura e la pressatura di prodotti tessili;

e)

le semplici operazioni di pittura e levigatura;

f)

la sbramatura, la sbiancatura parziale o totale, la pilatura e la brillatura di granaglie e riso;

g)

i procedimenti per la colorazione e la formatura dello zucchero;

h)

la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;

i)

l'affilatura, le semplici operazioni di molatura o di taglio;

j)

il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di set);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, matracci, borse, casse, scatole, o di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n)

il semplice assemblaggio di parti o di articoli allo scopo di formare un prodotto completo, la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)­n);

p)

la macellazione degli animali.

1126

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

(2) Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell'AELS o in Libano su quel prodotto.

Art. 8

Unità da prendere in considerazione

(1) L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che: a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente Protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

(2) Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Art. 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte dell'equipaggiamento normale e sono compresi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

1127

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Titolo III Requisiti territoriali Art. 12

Principio della territorialità

(1) Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario enunciate nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati dell'AELS o in Libano, fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 lettera c), gli articoli 3 e 4 e il paragrafo 3 del presente articolo.

(2) Le merci originarie esportate da uno Stato dell'AELS o dal Libano verso un altro Stato e successivamente reimportate in uno Stato dell'AELS o in Libano, fatti salvi gli articoli 3 e 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese terzo in questione o nel corso dell'esportazione.

(3) Le lavorazioni e le trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano sui materiali esportati da tali Stati e successivamente reimportate non pregiudicano l'acquisizione del carattere originario conformemente alle condizioni fissate nel titolo II, a condizione che: a)

tali materiali siano stati interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS o in Libano o che ivi abbiano subito una lavorazione o una trasformazione che vada oltre alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 7 prima dell'esportazione; e

b)

si possa fornire alle autorità doganali la prova sufficiente che: i) le merci reimportate siano il risultato della lavorazione o della trasformazione dei materiali esportati; e che ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano in applicazione del presente articolo non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è chiesto il carattere originario.

(4) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni elencate nel titolo II relative all'acquisizione del carattere originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano. Nondimeno, qualora nell'elenco dell'Allegato II una disposizione relativa al valore minimo di tutti i materiali non originari impiegati sia applicata per determinare il carattere originario del prodotto finale interessato, il valore totale delle materie non originarie impiegate nelle Parti contraenti e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dello 1128

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Stato dell'AELS interessato o del Libano in applicazione del presente articolo ­ considerati congiuntamente ­ non devono superare la percentuale indicata.

(5) Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intende l'insieme dei costi accumulati al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano, compreso il valore totale dei materiali aggiunti.

(6) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni specificate nell'elenco dell'Allegato II e che possono essere considerati come sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6 paragrafo 2.

(7) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti contemplati dai capitoli 50­63 del sistema armonizzato.

(8) Le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano in virtù del presente articolo devono essere eseguite nell'ambito della procedura di perfezionamento passivo di un sistema analogo.

Art. 13

Trasporto diretto

(1) Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Protocollo trasportati direttamente tra le Parti contraenti o attraverso i territori degli altri Paesi e delle altre regioni menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condutture attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

(2) La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando: a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente: i) l'esatta designazione della merce; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure

c)

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

1129

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Art. 14

Esposizioni

(1) I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese o in una regione diversi da quelli di menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in uno Stato dell'AELS o in Libano beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dagli Stati dell'AELS o dal Libano nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in uno Stato dell'AELS o in Libano;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

(2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

(3) Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV Restituzione dei dazi doganali o esenzione dagli stessi Art. 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

(1) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari degli Stati dell'AELS, del Libano o di un Paese o di una regione menzionati negli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in uno Stato dell'AELS o in Libano, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

(2) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in uno Stato dell'AELS o in Libano ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati alla libera circolazione in uno Stato dell'AELS o in Libano.

(3) L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documen1130

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

ti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1­3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9 e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli non sono originari.

(5) Le disposizioni dei paragrafi 1­4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi che ricadono sotto l'Accordo. Inoltre, essi non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'Accordo.

(6) Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano, sempre che non sia stato applicato un cumulo con materiali originari degli altri Paesi e delle altre regioni menzionati negli articoli 3 e 4.

(7) Fatto salvo il paragrafo 1, il Libano può chiedere, con l'eccezione dei prodotti menzionati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, che sia prevista la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari o ai prodotti originari utilizzati per la fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni: a)

viene trattenuta un'aliquota del 5 per cento del dazio doganale per quanto concerne i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Libano;

b)

viene trattenuta un'aliquota del 10 per cento del dazio doganale per quanto concerne i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Libano.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.

Titolo V Prova dell'origine Art. 16

Requisiti di carattere generale

(1) I prodotti originari di uno Stato dell'AELS in Libano e i prodotti originari del Libano in uno Stato dell'AELS beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo su presentazione: a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato IIIa;

b)

di un certificato di circolazione EUR-MED, il cui modello figura nell'Allegato IIIb;

1131

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

c)

nei casi di cui all'articolo 22 paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'Allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (qui di seguito denominata «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EURMED») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Art. 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED

(1) Il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

(2) A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli Allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di una Parte contraente o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La designazione delle merci dev'essere iscritta senza spaziature nell'apposita casella. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

(3) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi previsti dal presente Protocollo.

(4) Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato dell'AELS o del Libano rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 nei seguenti casi: ­

quando si tratta di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano, se non è stato applicato un cumulo con materiali originari di uno degli altri Paesi menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal presente Protocollo;

­

quando si tratta di prodotti originari di uno dei Paesi o regioni menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se non si applica il cumulo con i materiali originari di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal presente protocollo, sempre che nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

1132

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

(5) Il certificato di circolazione EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato dell'AELS, del Libano o di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo e se: ­

è stato applicato un cumulo con materiali originari di un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure

­

si intende utilizzare i prodotti come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti esportati in un Paese o in una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure

­

si intende esportare i prodotti dal Paese di destinazione a un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4.

(6) Il certificato di circolazione EUR-MED deve essere corredato da una delle seguenti menzioni in inglese apposta nella rubrica 7: ­

se il carattere originario è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4: «CUMULATION APPLIED WITH...»

­

se il carattere originario non è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4: «NO CUMULATION APPLIED».

(7) Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di chiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 o EUR-MED devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta abusiva.

(8) La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

(9) Il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED

(1) In deroga all'articolo 17 paragrafo 9, il certificato di circolazione EUR.1 o EURMED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a)

lo stesso non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se 1133

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

b)

è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi formali.

(2) In deroga all'articolo 17 paragrafo 9, il certificato di circolazione EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1, a condizione che alle autorità doganali sia fornita la prova soddisfacente che le disposizioni dell'articolo 17 paragrafo 5 sono state rispettate.

(3) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, nonché i motivi della sua richiesta.

(4) Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 o EURMED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

(5) I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori in virtù del paragrafo 1 devono recare la seguente menzione in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in virtù del paragrafo 2 devono recare la seguente menzione in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ...[luogo e data del rilascio]».

(6) La menzione di cui al paragrafo 4 è registrata nella rubrica 7 del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED.

Art. 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 o EUR-MED

(1) In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

(2) I duplicati così rilasciati devono recare la seguente menzione in inglese: «DUPLICATE».

(3) La menzione di cui al paragrafo 2 è registrata nella rubrica 7 del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED.

(4) Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'AELS o in Libano si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, 1134

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

altrove in uno Stato dell'AELS o in Libano. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Art. 21

Contabilità separata

(1) Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».

(2) Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

(3) Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.

(4) Il metodo si fonda sui principi contabili generalmente accettati applicabili nel Paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

(5) Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario deve indicare come sono stati gestiti i quantitativi.

(6) Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non ottemperi ad altri doveri prescritti dal presente Protocollo.

Art. 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

(1) La dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) può essere compilata: a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 euro.

(2) Fatto salvo il paragrafo 3, la dichiarazione su fattura è compilata nei seguenti casi: ­

quando si tratta di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano, se non è stato applicato un cumulo con materiali originari di uno degli altri Paesi menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal presente Protocollo;

­

quando si tratta di prodotti originari di uno dei Paesi o regioni menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se non si applica il cumulo con i materiali originari di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal pre1135

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

sente protocollo, sempre che nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

(3) La dichiarazione su fattura EUR-MED è rilasciata se si tratta di prodotti originari di uno Stato membro dell'AELS, del Libano o di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo e se: ­

è stato applicato un cumulo con materiali originari di un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure

­

si intende utilizzare i prodotti come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti esportati in un Paese o in una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure

­

si intende esportare i prodotti dal Paese di destinazione a un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4.

(4) Il certificato di circolazione EUR-MED deve essere corredato da una delle seguenti menzioni in inglese: ­

se il carattere originario è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4: «CUMULATION APPLIED WITH...»

­

se il carattere originario non è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4: «NO CUMULATION APPLIED».

(5) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è tenuto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del Paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Protocollo.

(6) La dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli Allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale Allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

(7) Le dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del Paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

(8) La dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce

1136

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

o successivamente, purché sia presentata nel Paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 23

Esportatore autorizzato

(1) Le autorità doganali del Paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.

(2) Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

(3) Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED.

(4) Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

(5) Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso illecito dell'autorizzazione.

Art. 24

Validità della prova dell'origine

(1) La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese d'importazione.

(2) Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

(3) Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

1137

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Art. 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 27

Esonero dalla prova dell'origine

(1) Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

(2) Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.

(3) Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3 e all'articolo 22 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1, un certificato di circolazione EUR-MED, una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED, possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, del Libano oppure di un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato dell'AELS o in Libano, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

1138

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

d)

certificati di circolazione EUR.1, certificati di circolazione EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Libano in conformità del presente Protocollo oppure in un altro Paese o un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4;

e)

ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, documenti appropriati, relativi alle lavorazioni e alle trasformazioni avvenute al di fuori degli Stati dell'AELS, del Libano e degli altri Paesi e delle altre regioni menzionati negli articoli 3 e 4, che dimostrano l'adempimento delle condizioni elencate in quell'articolo.

Art. 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

(1) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.

(2) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22 paragrafo 3.

(3) Le autorità doganali del Paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17 paragrafo 2.

(4) Le autorità doganali del Paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1, i certificati di circolazione EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

Art. 30

Discordanze ed errori formali

(1) La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

(2) In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 31

Importi espressi in euro

(1) Per garantire le disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b) e dell'articolo 27 paragrafo 3 nel caso in cui i prodotti siano fatturati in moneta diversa dall'euro, gli importi nella moneta nazionale dei Paesi e delle regioni menzionati negli articoli 3 e 4 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno dai relativi Paesi e regioni.

(2) Una spedizione trae vantaggio dalle disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b) e dell'articolo 27 paragrafo 3 mediante riferimento alla moneta in cui è 1139

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

rilasciata la fattura, conformemente all'importo stabilito dal Paese o dalla regione in questione.

(3) Per la conversione nella rispettiva moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto si applica il corso dell'euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e valido dal 1° gennaio dell'anno seguente. Le Parti contraenti si comunicano vicendevolmente gli importi rilevanti.

(4) Un Paese può arrotondare l'importo per eccesso o per difetto in virtù della conversione dell'importo nella moneta nazionale. L'importo arrotondato per difetto può differenziarsi al massimo del cinque per cento dall'importo convertito.

Un Paese può lasciare immutati gli equivalenti espressi nella moneta nazionale di un importo in euro, se, al momento dell'adeguamento annuale in conformità del paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima dell'arrotondamento, raggiunge un aumento inferiore al 15 per cento dell'equivalente monetario nazionale. L'equivalente monetario nazionale può rimanere immutato qualora una conversione implichi una diminuzione del controvalore.

(5) Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine su richiesta di una Parte. Nel procedere a detta revisione, il Sottocomitato tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa Art. 32

Assistenza reciproca

(1) Le autorità doganali degli Stati dell'AELS e del Libano si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

(2) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, gli Stati dell'AELS e il Libano si prestano reciproca assistenza, mediante le loro amministrazioni doganali, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, dei certificati di circolazione EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 33

Controllo delle prove dell'origine

(1) Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.

1140

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

(2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se questa è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, oppure una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

(3) Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

(4) Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del Paese d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

(5) I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno chiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati dell'AELS, del Libano o di altri Paesi e regioni menzionati negli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

(6) Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno chiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33, che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che chiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, e i problemi di interpretazione del presente Protocollo vengono sottoposti al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del Paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.

Art. 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 36

Zone franche

(1) Gli Stati dell'AELS e il Libano adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante 1141

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

(2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari degli Stati dell'AELS o del Libano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 o EURMED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

Titolo VII Disposizioni finali Art. 37

Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine

(1) È istituito un sottocomitato del Comitato misto che si occupa di questioni doganali e relative all'origine.

(2) Il Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine scambia informazioni, discute gli sviluppi, prepara e coordina i pareri, procede a lavori preparatori per il miglioramento tecnico delle regole d'origine e cosiglia il Comitato misto per quanto concerne: a)

le regole d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente al presente Protocollo;

b)

altri affari affidatigli dal Comitato misto;

c)

il Sottocomitato fa rapporto al Comitato misto. Il Sottocomitato può sottoporre al Comitato misto proposte sulle attività attinenti alla sua funzione.

(3) Il Sottocomitato decide per consenso. Un rappresentante di uno Stato dell'AELS o del Libano presiede il Sottocomitato in alternanza e per una durata determinata. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato.

(4) Il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente, su domanda di una Parte contraente o su iniziativa interna. Le riunioni si svolgono alternativamente in Libano e in uno Stato dell'AELS.

(5) Un ordine del giorno è preparato dal presidente per ogni riunione, d'intesa con le Parti contraenti, e sottoposto alle Parti contraenti al più tardi due settimane prima della riunione.

Art. 38

Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni del presente Protocollo e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito o si trovano temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche in uno Stato dell'AELS o in Libano, a condizione che alle autorità doganali del Paese di importazione sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un 1142

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente in conformità alle disposizioni dell'articolo 13.

Art. 397

Allegati

Gli Allegati sono parte integrante del presente Protocollo.

1143

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Allegato I

Note introduttive all'elenco dell'Allegato II Nota 1 L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo.

Nota 2 2.1

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3 (Capitoli 1­24 del Sistema Armonizzato) rispettivamente una regola nelle colonne 3 o 4 (Capitoli 25­97 del Sistema Armonizzato). In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

Se delle voci o parti di voci non sono comprese nel presente elenco, si applicherà loro la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6 capoverso 1 (Capitoli 1­24 del Sistema Armonizzato).

2.2

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle diverse voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3 3.1

1144

Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una delle Parti.

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Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata in una delle Parti a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari.

Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe insieme.

3.5

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente

1145

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 4.1

Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

4.3

Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4

Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5 5.1

1146

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

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5.2

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: ­ seta; ­ lana; ­ peli grossolani di animali; ­ peli fini di animali; ­ crine di cavallo; ­ cotone; ­ carta e materiali per la fabbricazione della carta; ­ lino; ­ canapa; ­ iuta ed altre fibre tessili liberiane; ­ sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; ­ cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; ­ filamenti sintetici; ­ filamenti artificiali; ­ filamenti conduttori eletricci; ­ fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; ­ fibre sintetiche in fiocco di poliestere; ­ fibre sintetiche in fiocco di poliammide; ­ fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; ­ fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; ­ fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; ­ fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene); ­ fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile); ­ altre fibre sintetiche in fiocco; ­ fibre artificiali in fiocco di viscosa;, ­ altre fibre artificiali in fiocco; ­ filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; ­ filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; ­ prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; ­ altri prodotti di cui alla voce 5605.

1147

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio: Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.

5.4

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6 6.1

1148

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché sia-

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no classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7 7.1

I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713­2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione.

7.2

I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; 1149

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h) i) k)

alchilazione; isomerizzazione; solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3

1150

Ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

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Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'Accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'Accordo Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

0403

(4)

Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, - tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1151

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, Fabbricazione in cui tutti radici e tuberi mangerecci i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui: ­ tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e ­ il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:

0901

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione Tè, anche aromatizzato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Miscugli di spezie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

0902 ex 0910

1152

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

(4)

ex capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi ex 1106

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti Farine, semolini e polveri Essiccazione e macinazidei legumi da granella one di legumi della secchi della voce 0713, voce 0708 sgranati

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agaragar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: ­ mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati ­ altri

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

1153

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: 1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: ­ grassi di ossa o grassi di cascami

­ altri

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: ­ grassi di ossa o grassi di cascami

­ altri

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: ­ frazioni solide

­ altri

1154

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

(4)

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: ­ frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 ­ altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti da 1507 a 1515 Oli vegetali e loro frazioni: ­ oli di soia, di arachide, Fabbricazione a partire da di palma, di cocco (di materiali di qualsiasi copra), di palmisti o di voce, esclusi quelli della babassù, di tung (di stessa voce del prodotto abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ­ frazioni solide, escluse Fabbricazione a partire da quelle dell'olio di joaltri materiali delle voci joba da 1507 a 1515 ­ altri Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti 1516 Grassi e oli animali o Fabbricazione in cui: vegetali e loro frazioni, ­ tutti i materiali del parzialmente o totalmente capitolo 2 utilizzati idrogenati, interesterificasono interamente otteti, riesterificati o elaidinuti e nizzati, anche raffinati, ma non altrimenti prepa- ­ tutti i materiali vegetali utilizzati sono interati ramente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

1155

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

1517

Margarina; miscele o Fabbricazione in cui: preparazioni alimentari di ­ tutti i materiali dei grassi o di oli animali o capitoli 2 e 4 utilizzati vegatali o di frazioni di sono interamente ottedifferenti grassi o oli di nuti, e questo capitolo, diversi ­ tutti i materiali vegetadai grassi e dagli oli li utilizzati sono intealimentari e le loro ramente ottenuti. Tutfrazioni della voce 1516 tavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione: ­ a partire da animali del capitolo 1, e/o ­ in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamenti ottenuti

ex capitolo 17 Zuccheri e prodotti a base Fabbricazione a partire da di zuccheri, esclusi: materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 1701 Zuccheri di canna o di Fabbricazione in cui il barbabietola e saccarosio valore di tutti i materiali chimicamente puro, allo del capitolo 17 utilizzati stato solido, con aggiunta non ecceda il 30 % del di aromatizzanti o di prezzo franco fabbrica del coloranti prodotto 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ­ maltosio o fruttosio Fabbricazione a partire da chimicamente puri materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

1156

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

­ altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

ex 1703

1704

capitolo 18

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ­ altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari Melassi ottenuti Fabbricazione in cui il dall'estrazione o dalla valore di tutti i materiali raffinazione dello zucche- del capitolo 17 utilizzati ro, senza aggiunta di non ecceda il 30 % del aromatizzanti o di coloprezzo franco fabbrica del ranti prodotto Prodotti a base di zucche- Fabbricazione: ri non contenenti cacao ­ a partire da materiali (compreso il cioccolato di qualsiasi voce, escbianco) lusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1157

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: ­ estratti di malto Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 ­ altri Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: ­ contenenti, in peso, Fabbricazione in cui tutti 20 % o meno di carne, i cereali e i loro derivati di frattaglie, di pesce, utilizzati (esclusi il di crostacei o di molfrumento duro e i suoi luschi derivati) sono interamente ottenuti

1902

1158

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

1903

1904

1905

(4)

­ contenenti, in peso, più Fabbricazione in cui: di 20 % di carne, di ­ tutti i cereali e i loro frattaglie, di pesce, di derivati utilizzati (esccrostacei o di mollulusi il frumento duro e schi i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e ­ tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti Tapioca e suoi succedanei Fabbricazione a partire da preparati a partire da materiali di qualsiasi fecola, in forma di voce, esclusa la fecola di fiocchi, grumi, granelli patate della voce 1108 perlacei, scarti di setacciature o forme simili Prodotti a base di cereali Fabbricazione: ottenuti per soffiatura o ­ a partire da materiali tostatura (per esempio, di qualsiasi voce, esc"corn flakes"); cereali lusi quelli della vo(diversi dal granturco) in ce 1806, grani o in forma di ­ in cui tutti i cereali e fiocchi oppure di altri la farina (esclusi il grani lavorati (escluse le frumento duro e del farine, le semole e i mais Zea indurata e i semolini), precotti o loro derivati) utilizzati altrimenti preparati, non sono interamente ottenominati né compresi nuti, e altrove ­ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Prodotti della panetteria, Fabbricazione a partire da della pasticceria o della materiali di qualsiasi biscotteria, anche con voce, esclusi quelli del aggiunta di cacao; ostie, capitolo 11 capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex capitolo 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

1159

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 2004 e ex 2005

2006

2007

ex 2008

­ Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

­ Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

1160

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

­ altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

2009

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Succhi di frutta (compresi Fabbricazione: i mosti di uva) o di ­ a partire da materiali ortaggi e legumi, non di qualsiasi voce, escfermentati, senza aggiunlusi quelli della stessa ta di alcole, anche addizivoce del prodotto, e onati di zuccheri o di altri ­ in cui il valore di tutti i dolcificanti materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

2101

2103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione: Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di ­ a partire da materiali mate e preparazioni a di qualsiasi voce, escbase di questi prodotti o a lusi quelli della stessa base di caffè, tè o mate; voce del prodotto,e cicoria torrefatta ed altri ­ in cui tutta la cicoria succedanei torrefatti del utilizzata è interamencaffè e loro estratti, te ottenuta essenze e concentrati Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: ­ preparazioni per salse Fabbricazione a partire da e salse preparate; con- materiali di qualsiasi dimenti composti voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

1161

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 2104

­ farina di senapa e senapa preparata Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

2106

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 Preparazioni alimentari Fabbricazione: non nominate né compre- ­ a partire da materiali se altrove di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

2202

1162

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti Acque, comprese le Fabbricazione: acque minerali e le acque ­ a partire da materiali gassate, con aggiunta di di qualsiasi voce, esczucchero o di altri dolcilusi quelli della stessa ficanti o di aromatizzanti, voce del prodotto, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi ­ in cui il valore di tutti i materiali del capitodi frutta o di ortaggi della lo 17 utilizzati non voce 2009 ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

2207

Alcole etilico non denatu- Fabbricazione: rato con titolo alcolo­ a partire da materiali metrico volumico uguale di qualsiasi voce, esco superiore a 80 % vol; lusi quelli delle voalcole etilico ed acquavici 2207 o 2208, e ti, denaturati, di qualsiasi ­ in cui tutti l'uva o i titolo materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume Alcole etilico non denatu- Fabbricazione: rato, con titolo alcolo­ a partire da materiali metrico volumico inferiodi qualsiasi voce, escre a 80 % vol; acquaviti, lusi quelli delle voliquori ed altre bevande ci 2207 o 2208, e contenente alcole di ­ in cui tutti l'uva o i distillazione materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

2208

ex capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi: ex 2301 Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana ex 2303 Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

(4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

1163

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 % Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute

2309

Fabbricazione in cui: ­ tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e ­ tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 24 Tabacchi e succedanei del Fabbricazione in cui tutti tabacco lavorati, esclusi: i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti 2402 Sigari (compresi i sigari Fabbricazione in cui spuntati), sigaretti e almeno il 70 % in peso sigarette, di tabacco o di del tabacco non lavorato succedanei del tabacco o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari ex capitolo 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: ex 2504

ex 2515

1164

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Grafite naturale cristalli- Arricchimento del contena, arricchita di carbonio, nuto di carbonio, purifipurificata e frantumata cazione e frantumazione della grafite cristallina greggia Marmi semplicemente Segamento, o altra segati o altrimenti tagliati operazione di taglio, di in blocchi o in lastre di marmi (anche precedenforma quadrata o rettantemente segati) di spessogolare, di spessore uguale re superiore a 25 cm o inferiore a 25 cm

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm Dolomite calcinata

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

ex 2518 ex 2519

ex 2520

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

ex 2524

Fibre di amianto

ex 2525

Mica in polvere

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

ex capitolo 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

(4)

Calcinazione della dolomite non calcinata Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) Triturazione della mica o dei residui di mica Calcinazione o triturazione di terre coloranti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1165

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili Oli greggi di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici5 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2709 2710

5 6

(4)

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi Oli di petrolio o di Operazioni di raffinaziominerali bituminosi, ne e/o uno o diversi diversi dagli oli greggi; trattamenti specifici6 preparazioni non nomina- o te né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % Altre operazioni in cui o più di oli di petrolio e di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una minerali bituminosi e delle quali tali oli costitu- voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, iscono il componente materiali della stessa voce base; residui di oli del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

1166

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici7 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici8 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7 8

(4)

I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

1167

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici9 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici10 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9 10

(4)

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

1168

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici11 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

ex 2805

«Mischmetall»

ex 2811

Triossido di zolfo

ex 2833

Solfato di alluminio

11

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

1169

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29 Prodotti chimici organici, Fabbricazione a partire esclusi: da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2901 Idrocarburi aciclici Operazioni di raffinazioutilizzati come carburanti ne e/o uno o diversi o come combustibili trattamenti specifici12 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

12

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

1170

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

ex 2905

2915

ex 2932

13

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici13 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Alcolati metallici di Fabbricazione a partire questa voce e di etanolo da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905.

Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Acidi monocarbossilici Fabbricazione a partire aciclici saturi e loro da materiali di qualsiasi anidridi, alogenuri, voce. Tuttavia, il valore perossidi e perossiacidi; di tutti i materiali delle loro derivati alogenati, voci 2915 e 2916 utilizsolfonati, nitrati o nitrosi zati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ­ Eteri interni e loro Fabbricazione a partire derivati alogenati, sol- da materiali di qualsiasi fonati, nitrati o nitrosi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ­ Acetali ciclici ed Fabbricazione a partire emiacetali interni; loro da materiali di qualsiasi derivati alogenati, sol- voce fonati, nitrati o nitrosi

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

1171

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

2933

Composti eterociclici con Fabbricazione a partire uno o più eteroatomi di da materiali di qualsiasi solo azoto voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Acidi nucleici e loro sali, Fabbricazione a partire di costituzione chimica da materiali di qualsiasi definita o non; altri voce. Tuttavia, il valore composti eterociclici di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Concentrati di paglia di Fabbricazione in cui il papavero contenenti, in valore di tutti i materiali peso, 50 % o più di utilizzati non ecceda il alcaloidi 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

ex 2939

ex capitolo 30 Prodotti farmaceutici, esclusi:

3002

1172

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

­ altri: ­ Sangue umano

­ Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

­ Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

(4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1173

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

3003 e 3004

1174

­ Emoglobina, globu- Fabbricazione a partire da line del sangue e materiali di qualsiasi siero-globuline voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ­ altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002.

Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): ­ ottenuti a partire da Fabbricazione a partire da amicacina della materiali di qualsiasi voce 2941 voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ altri

Fabbricazione ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originale

ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

ex capitolo 31 Concimi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1175

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 3105

Concimi minerali o Fabbricazione: chimici contenenti due o ­ a partire da materiali tre degli elementi fertilizdi qualsiasi voce, zanti: azoto, fosforo e esclusi quelli della potassio; altri concimi; stessa voce del prodotprodotti di questo capitoto. Tuttavia, materiali lo presentati sia in tavodella stessa voce del lette o forme simili, sia in prodotto possono esseimballaggi di un peso re utilizzati a condizilordo inferiore o uguale a one che il loro valore 10 kg, esclusi i seguenti totale non ecceda il prodotti: 20 % del prezzo franco ­ nitrato di sodio fabbrica del prodotto, e ­ calciocianammide ­ in cui il valore di tutti i ­ solfato di potassio materiali utilizzati non ­ solfato di magnesio e ecceda il 50 % del di potassio prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:

ex 3201

1176

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo14

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205.

Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Oli essenziali (deterpeFabbricazione a partire nati o no) compresi quelli da materiali di qualsiasi detti «concreti» o «asso- voce, compresi materiali luti»; resinoidi; oleoresi- di un «gruppo»15 diverso ne d'estrazione; soluzioni di questa stessa voce.

Tuttavia, materiali dello concentrate di oli essenstesso gruppo del prodotziali nei grassi, negli oli to possono essere utilizfissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenu- zati a condizione che il loro valore totale non te per «enfleurage» o macerazione; sottoprodot- ecceda il 20 % del prezzo ti terpenici residuali della franco fabbrica del prodotto deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

14

15

La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

1177

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi: ex 3403 Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3404

16

Cere artificiali e cere preparate: ­ a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici16 o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

1178

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

­ altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: ­ gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, ­ gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e ­ i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: ­ eteri ed esteri di amidi o di fecole

1179

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

­ altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

1180

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

­ pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3202. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica el prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

­ altri

3702

3704

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

ex capitolo 38 Prodotti vari delle indust- Fabbricazione a partire rie chimiche, esclusi: da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1181

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 3801

­ Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi ­ Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Raffinazione di tallol greggio

ex 3803

Tallol raffinato

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

ex 3806

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1182

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: ­ additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3810

3811

­ altri

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1183

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3813

3814

3818

3819

3820

3822

1184

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Reattivi per diagnostica o Fabbricazione in cui il da laboratorio su qualsiasi valore di tutti i materiali supporto e reattivi per utilizzati non ecceda il diagnostica o da laborato- 50 % del prezzo franco rio preparati, anche fabbrica del prodotto presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: ­ acidi grassi monocar- Fabbricazione a partire da bossilici industriali; oli materiali di qualsiasi acidi di raffinazione voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ­ alcoli grassi industriali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: ­ i seguenti prodotti Fabbricazione a partire da della presente voce: materiali di qualsiasi ­ leganti preparati per voce, esclusi quelli della forme o per anime stessa voce del prodotto.

da fonderia, a part- Tuttavia, materiali della ire da prodotti resi- stessa voce del prodotto nosi naturali possono essere utilizzati a ­ acidi naftenici, loro condizione che il loro sali insolubili in valore totale non ecceda acqua e loro esteri il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ­ sorbitolo diverso da quello della voce 2905 ­ solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali ­ scambiatori di ioni

3824

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1185

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche ­ ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas ­ acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante ­ acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri ­ oli di flemma e di Dippel ­ miscele di sali aventi differenti anioni ­ paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto ­ altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3901 bis 3915 Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

1186

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 3907

­ prodotti addizionali Fabbricazione in cui: omopolimerizzati nei ­ il valore di tutti i quali la parte di un materiali utilizzati non monomero rappresenta ecceda il 50 % del oltre il 99 %, in peso, prezzo franco fabbrica del tenore totale del del prodotto, e polimero ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto17 ­ altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto18 ­ Copolimeri, ottenuti Fabbricazione a partire da policarbonati e da materiali di qualsiasi copolimeri acrilonitri- voce, esclusi quelli della le-butadiene-stirene stessa voce del prodotto.

(ABS) Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto19 ­ Poliestere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

17

18

19

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

1187

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3916 a 3921 Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: ­ prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie ­ altri: ­ prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

­ altri:

20

21

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto20 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto21

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

1188

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

ex 3916 e ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

­ Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron22

­ Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40 Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

22

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico ­ misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) ­ è inferiore al 2 %.

1189

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: ­ pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma ­ altri

ex 4017

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 Lavori di gomma indurita Fabbricazione a partire da gomma indurita

ex capitolo 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello da 4104 a 4106 Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccatti, ma non altrimenti prepararti

4107, 4112 e 4113

1190

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Slanatura di pelli di ovini

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Cuoi preparati dopo la Fabbricazione a partire da concia o dopo materiali di qualsiasi l'essiccazione e cuoi e voce, esclusi quelli delle pelli pergamenati, depila- voci da 4104 a 4113 ti, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 4114

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: ­ tavole, croci e manufatti simili

­ altri

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

(4)

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: ex 4403 ex 4407

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato Legno semplicemente Herstellen aus Rohholz, squadrato auch entrindet oder vom Splint befreit Legno segato o tagliato Piallatura, levigatura o per il lungo, tranciato o incollatura con giunture sfogliato, piallato, leviga- di testa to o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

1191

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: ­ levigato o incollato con giunture di testa ­ liste e modanature

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4409

da ex 4410 a ex 4413

ex 4415 ex 4416

ex 4418

ex 4421

1192

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Levigatura o incollatura con giunture di testa Fabbricazione di liste o modanature Fabbricazione di liste o modanature

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato ­ Lavori di falegnameria Fabbricazione a partire da e lavori di carpenteria materiali di qualsiasi per costruzioni, di voce, esclusi quelli della legno stessa voce del prodotto.

Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno ­ Liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature Legno preparato per Fabbricazione a partire da fiammiferi; zeppe di legno di qualsiasi voce, legno per calzature escluso il legno in fuscelli della voce 4409

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 45 Sughero e lavori di sughero, esclusi:

(4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

4503

Lavori in sughero naturale

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 48 Carta e cartone; lavori di Fabbricazione a partire da pasta di cellulosa, di carta materiali di qualsiasi o di cartone, esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4811 Carta e cartoni semplice- Fabbricazione a partire da mente rigati, lineati o materiali per la fabbricaquadrettati zione della carta del capitolo 47 4816 Carta carbone, carta detta Fabbricazione a partire da «autocopiante» e altra materiali per la fabbricacarta per riproduzione di zione della carta del copie (diverse da quelle capitolo 47 della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole 4817 Buste, biglietti postali, Fabbricazione: cartoline postali non ­ a partire da materiali illustrate e cartoncini per di qualsiasi voce, esccorrispondenza, di carta o lusi quelli della stessa di cartone; scatole, voce del prodotto, e involucri a busta e simili, ­ in cui il valore di tutti i di carta o di cartone, materiali utilizzati non contenenti un assortimenecceda il 50 % del to di prodotti cartotecnici prezzo franco fabbrica per corrispondenza del prodotto ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

1193

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, Fabbricazione: cartocci ed altri imballag- ­ a partire da materiali gi di carta, di cartone, di di qualsiasi voce, escovatta di cellulosa o di lusi quelli della stessa strati di fibre di cellulosa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Blocchi di carta da lettere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Altra carta, altro cartone, Fabbricazione a partire da altra ovatta di cellulosa e materiali per la fabbricaaltri strati di fibre di zione della carta del cellulosa, tagliati a capitolo 47 misura

ex 4820

ex 4823

ex capitolo 49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi: 4909 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni 4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: ­ calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

1194

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

ex capitolo 50 Seta, esclusi:

ex 5003

da 5004 a ex 5006

5007

23 24

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati Filati di seta e filati di cascami di seta

Tessuti di seta o di cascami di seta: ­ contenenti fili di gomma

(4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

Fabbricazione a partire da23 ­ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ­ altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ materiali per la fabbricazione della carta

Fabbricazione a partire da filati semplici24

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1195

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ altri

Fabbricazione a partire da25 ­ filati di cocco, ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

ex capitolo 51 Lana, peli fini o grossola- Fabbricazione a partire da ni, filati e tessuti di crine, materiali di qualsiasi esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

25

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1196

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

da 5106 a 5110 Filati di lana, di peli fini o Fabbricazione a partire grossolani o di crine da26: ­ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ­ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ materiali per la fabbricazione della carta da 5111 a 5113 Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: ­ contenenti fili di gomma ­ altri

26 27 28

Fabbricazione a partire da filati semplici27 Fabbricazione a partire da28: ­ filati di cocco, ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili,o ­ carta o

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1197

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 52 Cotone, esclusi:

da 5204 a 5207 Filati di cotone

da 5208 a 5212 Tessuti di cotone: ­ contenenti fili di gomma

29 30

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da29: ­ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ­ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici30

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1198

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ altri

Fabbricazione a partire da31: ­ filati di cocco, ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

ex capitolo 53 Altre fibre tessili vegetali; Fabbricazione a partire da filati di carta e tessuti di materiali di qualsiasi filati di carta, esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

31

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1199

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

da 5306 a 5308 Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

da 5309 a 5311 Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: ­ contenenti fili di gomma ­ altri

32 33 34

(4)

Fabbricazione a partire da32: ­ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ­ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ materiali per la fabbricazione della carta

Fabbricazione a partire da filati semplici33 Fabbricazione a partire da34: ­ filati di cocco, ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, ­ carta o

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1200

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5401 a 5406 Filati, monofilamenti e Fabbricazione a partire fili di filamenti sintetici o da35: artificiali ­ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ­ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ materiali per la fabbricazione della carta 5407 e 5408

35 36

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: ­ contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici36

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1201

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ altri

Fabbricazione a partire da37: ­ filati di cocco, ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 a 5507 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

37

(4)

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1202

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire

Fabbricazione a partire da38: ­ seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, ­ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ materiali per la fabbricazione della carta

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: ­ contenenti fili di gomma ­ altri

38 39 40

(4)

Fabbricazione a partire da filati semplici39 Fabbricazione a partire da40: ­ filati di cocco, ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ carta o

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1203

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

5602

41 42

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: ­ feltri all'ago

Fabbricazione a partire da41: ­ fibre naturali, ­ filati di cocco, ­ materiali chimici o paste tessili, ­ materiali per la fabbricazione della carta

Fabbricazione a partire da42: ­ fibre naturali, o ­ materiali chimici o paste tessili Tuttavia: ­ il filato di polipropilene della voce 5402, ­ le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1204

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ altri

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: ­ fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili ­ altri

43

(4)

­ i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da43: ­ fibre naturali, ­ fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o ­ materiali chimici o paste tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da44: ­ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ materiali per la fabbricazione della carta

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1205

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da45: ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ materiali per la fabbricazione della carta Filati spiralati (vergolina- Fabbricazione a partire ti) lamelle o forme simili da46: delle voci 5404 o 5405 ­ fibre naturali, rivestite (spiralate), ­ fibre sintetiche o diversi da quelle della artificiali discontinue, voce 5605 e dai filati di non cardate, né petticrine rivestiti (spiralati); nate, né altrimenti prefilati di ciniglia; filati parate per la filatura, detti «a catenella» ­ materiali chimici o paste tessili, o ­ materiali per la fabbricazione della carta

5606

capitolo 57

44 45 46 47

(4)

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: ­ di feltro all'ago Fabbricazione a partire da47: ­ fibre naturali, o ­ materiali chimici o paste tessili

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1206

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ di altri feltri

Tuttavia: ­ i filati di polipropilene della voce 5402, ­ le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o ­ i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto Fabbricazione a partire da48: ­ fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ­ materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da49: ­ filati di cocco o di iuta, ­ filati di filamenti sintetici o artificiali, ­ fibre naturali, o ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

­ altri

48 49

(4)

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1207

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

ex capitolo 58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: ­ elastici, costituiti da Fabbricazione a partire da fili tessili associati a filati semplici50 fili di gomma ­ altri Fabbricazione a partire da51: ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ­ materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5805 Arazzi tessuti a mano Fabbricazione a partire da (tipo Gobelins, Fiandra, materiali di qualsiasi Aubusson, Beauvais e voce, esclusi quelli della simili) ed arazzi fatti stessa voce del prodotto all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati 50 51

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1208

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5901

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: ­ contenenti, in peso, Fabbricazione a partire da non più del 90 % di filati materie tessili ­ altri Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

5902

(4)

1209

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati Rivestimenti murali di materie tessili: ­ impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati52

5905

52

(4)

Fabbricazione a partire da filati

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1210

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ altri

Fabbricazione a partire da53: ­ filati di cocco, ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ­ materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906

53 54

(4)

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: ­ tessuti a maglia Fabbricazione a partire da54: ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ­ materiali chimici o paste tessili

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1211

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili ­ altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: ­ reticelle ad incandescenza, impregnate ­ altri

da 5909 a 5911 Manufatti tessili per usi industriali: ­ dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

1212

Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da55: ­ filati di cocco, ­ i materiali seguenti: ­ filati di politetrafluoroetilene56, ­ filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, ­ filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, ­ monofilati di politetrafluoroetilene57, ­ filati di fibre tessili sintetiche in poli(pfenilentereftalammide), ­ filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici58, ­ monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandietanolo e di acido isoftalico,

55 56 57 58

(4)

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

1213

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ altri

­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ­ materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da59: ­ filati di cocco, ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ­ materiali chimici o paste tessili

capitolo 60

Stoffe a maglia

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: ­ ottenuti riunendo Fabbricazione a partire mediante cucitura, o da filati61, 62 altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

59 60 61 62

(4)

Fabbricazione a partire da60: ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ­ materiali chimici o paste tessili

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Cfr. la nota introduttiva 6.

1214

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ altri

Fabbricazione a partire da63: ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ­ materiali chimici o paste tessili

ex capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: ex 6202, Indumenti per donna, ex 6204, ragazza e bambini piccoli ex 6206, (bébés) ed altri accessori ex 6209 e per vestiario, confezionati ex 6211 per bambini piccoli (bébés), ricamati

ex 6210 e ex 6216

6213 e 6214

63 64 65 66 67 68 69

(4)

Fabbricazione a partire da filati64, 65

Fabbricazione a partire da filati66 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto67 Equipaggiamenti ignifug- Fabbricazione a partire da hi in tessuto ricoperto di filati68 un foglio di poliestere o alluminizzato Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto69 Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

1215

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi70, 71 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto72 Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi73, 74 o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

­ altri

6217

70 71 72 73 74

(4)

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Cfr. la nota introduttiva 6.

1216

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ ricamati

Fabbricazione a partire da filati75 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto76 Fabbricazione a partire da filati77 o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto78 Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati79

­ equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

­ tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

­ altri ex capitolo 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: da 6301 a 6304 Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

75 76 77 78 79

(4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

1217

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da80: ­ fibre naturali, o ­ materiali chimici o paste tessili

­ altri: ­ ricamati

­ altri

6305

80 81

82 83 84

85

Sacchi e sacchetti da imballaggio

(4)

Fabbricazione da filati semplici, grezzi81, 82 o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi83, 84 Fabbricazione a partire da85: ­ fibre naturali, ­ fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o ­ materiali chimici o paste tessili

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

1218

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: ­ non tessuti Fabbricazione a partire da86, 87: ­ fibre naturali, o ­ materiali chimici o paste tessili ­ altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi88, 89 Altri manufatti confezio- Fabbricazione in cui il nati, compresi i modelli valore di tutti i materiali di vestiti utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Assortimenti costituiti da Ciascun articolo incorpopezzi di tessuto e di filati, rato nell'assortimento anche con accessori, per deve rispettare le regole la confezione di tappeti, applicabili qualora non di arazzi, di tovaglie o di fosse presentato in tovaglioli ricamati, o di assortimento. Tuttavia, manufatti tessili simili, in articoli non originari imballaggi per la vendita possono essere incorporaal minuto ti, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

6307

6308

ex capitolo 64 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

86 87 88 89

(4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Cfr. la nota introduttiva 6.

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Cfr. la nota introduttiva 6.

1219

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi: 6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti Cappelli, copricapo ed Fabbricazione a partire da altre acconciature a filati o da fibre tessili91 maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

6505

ex capitolo 66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: 6601 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrellibastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) capitolo 67

90 91

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili90

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Cfr. la nota introduttiva 6.

Cfr. la nota introduttiva 6.

1220

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

ex capitolo 68 Lavori di pietre, gesso, Fabbricazione a partire da cemento, amianto, mica o materiali di qualsiasi materie simili, esclusi: voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 6803 Lavori di ardesia naturale Fabbricazione a partire o agglomerata dall'ardesia lavorata ex 6812 Lavori di amianto; lavori Fabbricazione a partire da di miscele a base di materiali di qualsiasi voce amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70 Vetro e lavori di vetro, esclusi: ex 7003, ex 7004 e ex 7005 7006

92

Vetro con strati non riflettenti Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: ­ lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII92 ­ altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

SEMII ­ Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

1221

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro Vetri isolanti a pareti multiple Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7008 7009 7010

7013

1222

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da: ­ stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e ­ lana di vetro

ex capitolo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: ex 7101 Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto ex 7102, ex 7103 e ex 7104 7106, 7108 e 7110

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate Metalli preziosi: ­ greggi

ex 7107, ex 7109 e ex 7111

­ semilavorati o in polvere Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

(4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

1223

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite Minuterie di fantasia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7117

ex capitolo 72 Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: 7207 da 7208 a 7216 7217 ex 7218, da 7219 a 7222 7223 ex 7224, da 7225 a 7228

1224

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Semiprodotti di ferro o di Fabbricazione a partire da acciai non legati materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 Prodotti laminati piatti, Fabbricazione a partire da vergella o bordione, lingotti o altre forme barre, profilati di ferro o primarie della voce 7206 di acciai non legati Fili di ferro o di acciai Fabbricazione a partire da non legati semiprodotti della voce 7207 Semiprodotti, prodotti Fabbricazione a partire da laminati piatti, barre, lingotti o altre forme profilati di acciai inossi- primarie della voce 7218 dabili Fili di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 Semiprodotti, prodotti Fabbricazione a partire da laminati piatti e vergella lingotti o altre forme o bordione, barre e primarie delle voci 7206, profilati in altri acciai 7218 o 7224 legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

ex 7301

Palancole

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie Tubi e profilati cavi, di Fabbricazione a partire da ferro o di acciaio materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 Accessori per tubi di Tornitura, trapanatura, acciai inossidabili (ISO alesatura, filettatura, n. X5CrNiMo 1712), sbavatura e sabbiatura di composti di più parti abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto

7304, 7305 e 7306 ex 7307

(4)

1225

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

ex 7315

ex capitolo 74 Rame e lavori di rame, esclusi:

7401

7402

7403

1226

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Metalline cuprifere; rame Fabbricazione a partire da da cementazione (precipi- materiali di qualsiasi tato di rame) voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Rame non raffinato; Fabbricazione a partire da anodi di rame per affina- materiali di qualsiasi zione elettrolitica voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Rame raffinato e leghe di rame, greggio: ­ rame raffinato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7404

Cascami ed avanzi di rame

7405

Leghe madri di rame

ex capitolo 75 Nichel e lavori di nichel, esclusi:

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

ex capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

(4)

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1227

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

7601

Alluminio greggio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

1228

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 78 Piombo e lavori di piombo, esclusi:

7801

Piombo greggio: ­ piombo raffinato ­ altro

7802

Cascami ed avanzi di piombo

ex capitolo 79 Zinco e lavori di zinco, esclusi:

7901

Zinco greggio

7902

Cascami ed avanzi di zinco

(4)

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione.

­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1229

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 80 Stagno e lavori di stagno, esclusi:

8001

Stagno greggio

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: ­ altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

­ altri

ex capitolo 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

1230

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli dellevoci da 8202 a 8205.

Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8208

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

(4)

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

1231

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

ex capitolo 83 Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

1232

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, Fabbricazione: macchine, apparecchi e ­ a partire da materiali congegni meccanici; parti di qualsiasi voce, di queste macchine o esclusi quelli della apparecchi, esclusi: stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8401 Elementi combustibili per Fabbricazione a partire reattori nucleari da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto93 8402

Caldaie a vapore (genera- Fabbricazione: tori di vapore), diverse ­ a partire da materiali dalle caldaie per il riscaldi qualsiasi voce, damento centrale costruiesclusi quelli della te per produrre contempostessa voce del proraneamente acqua calda e dotto, e vapore a bassa pressione; ­ in cui il valore di tutti i caldaie dette "ad acqua materiali utilizzati non surriscaldata" ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica el prodotto 8403 e ex 8404 Caldaie per il riscaldaFabbricazione a partire mento centrale, diverse da materiali di qualsiasi da quelle della voce 8402 voce, esclusi quelli delle e apparecchi ausiliari per voci 8403 e 8404 caldaie per il riscaldamento 8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407 Motori a pistone alterna- Fabbricazione in cui il tivo o rotativo, con valore di tutti i materiali accensione a scintilla utilizzati non ecceda il (motori a scoppio) 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

93

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

1233

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8411

8412

Altri motori e macchine motrici

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

1234

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente Frigoriferi, congelatoriconservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8418

ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1235

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Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8423 Apparecchi e strumenti Fabbricazione: per pesare, comprese le ­ a a partire da materiali basculle e le bilance per di qualsiasi voce, verificare i pezzi fabbriesclusi quelli della cati, ma escluse le bilance stessa voce del prosensibili ad un peso di dotto, e 5 cg o meno; pesi per ­ in cui il valore di tutti i qualsiasi bilancia materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8425 a 8428 Macchine ed apparecchi Fabbricazione in cui: di sollevamento, di ­ il valore di tutti i movimentazione, di materiali utilizzati non carico o di scarico ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8429 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatricispalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: ­ rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1236

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

­ altri

Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1237

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8441

Altre macchine ed appa- Fabbricazione in cui: recchi per la lavorazione ­ il valore di tutti i della pasta per carta, della materiali utilizzati non carta o del cartone, ecceda il 40 % del comprese le tagliatrici di prezzo franco fabbrica ogni tipo del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8444 a 8447 Macchine per l'industria Fabbricazione in cui il tessile delle voci da 8444 valore di tutti i materiali a 8447 utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8448 Macchine ed apparecchi Fabbricazione in cui il ausiliari per le macchine valore di tutti i materiali delle voci 8444 e 8445 utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

1238

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

­ macchine per cucire Fabbricazione in cui: unicamente con punto ­ il valore di tutti i annodato la cui testa materiali utilizzati non pesa al massimo 16 kg ecceda il 40 % del senza motore o 17 kg prezzo franco fabbrica con il motore del prodotto, ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e ­ il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari ­ altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8456 a 8466 Macchine utensili, Fabbricazione in cui il apparecchi (loro parti di valore di tutti i materiali ricambio ed accessori) utilizzati non ecceda il delle voci da 8456 a 8466 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8469 a 8472 Macchine per ufficio (ad Fabbricazione in cui il esempio, macchine da valore di tutti i materiali scrivere, macchine utilizzati non ecceda il calcolatrici, macchine 40 % del prezzo franco automatiche per fabbrica del prodotto l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) 8480 Staffe per fonderia; Fabbricazione in cui il piastre di fondo per valore di tutti i materiali forme; modelli per forme; utilizzati non ecceda il forme per i metalli 50 % del prezzo franco (diversi dalle lingotterie), fabbrica del prodotto i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

1239

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8482

Cuscinetti a rotolamento, Fabbricazione: a sfere, a cilindri, a rulli o ­ a partire da materiali ad aghi (a rullini) di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Guarnizioni metalFabbricazione in cui il loplastiche; serie o valore di tutti i materiali assortimenti di guarnizio- utilizzati non ecceda il ni di composizione 40 % del prezzo franco diversa, presentati in fabbrica del prodotto involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici Parti di macchine o di Fabbricazione in cui il apparecchi non nominate valore di tutti i materiali né comprese altrove in utilizzati non ecceda il questo capitolo, non 40 % del prezzo franco aventi congiunzioni fabbrica del prodotto elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85 Macchine elettriche, Fabbricazione: apparecchi e materiale ­ a partire da materiali elettrico e loro parti; di qualsiasi voce, apparecchi per la reesclusi quelli della gistrazione o la riprodustessa voce del prozione del suono, apparecdotto, e chi per la registrazione o ­ in cui il valore di tutti i la riproduzione delle materiali utilizzati non immagini e del suono per ecceda il 40 % del la televisione, e parti ed prezzo franco fabbrica accessori di questi appadel prodotto recchi, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

8485

1240

(4)

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

ex 8504

ex 8518

Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Gruppi elettrogeni e Fabbricazione in cui: convertitori rotanti ­ il valore di tutti i elettrici materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Unità di alimentazione Fabbricazione in cui il elettrica del tipo utilizzato valore di tutti i materiali con le macchine automa- utilizzati non ecceda il tiche per l'elaborazione 40 % del prezzo franco dell'informazione fabbrica del prodotto Microfoni e loro supporti; Fabbricazione in cui: altoparlanti, anche ­ il valore di tutti i montati nelle loro casse materiali utilizzati non acustiche; amplificatori ecceda il 40 % del elettrici ad audiofrequenprezzo franco fabbrica za; apparecchi elettrici di del prodotto, e amplificazione del suono ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1241

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8519

Giradischi, elettrofoni, Fabbricazione in cui: lettori di cassette ed altri ­ il valore di tutti i apparecchi per la riprodumateriali utilizzati non zione del suono senza ecceda il 40 % del dispositivo incorporato prezzo franco fabbrica per la registrazione del del prodotto, e suono ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Magnetofoni ed altri Fabbricazione in cui: apparecchi per la re­ il valore di tutti i gistrazione del suono, materiali utilizzati non anche con dispositivo ecceda il 40 % del incorporato per la riproprezzo franco fabbrica duzione del suono del prodotto, e ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Apparecchi per la video- Fabbricazione in cui: registrazione o la video­ il valore di tutti i riproduzione, anche materiali utilizzati non incorporanti un ricevitore ecceda il 40 % del di segnali videofonici prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Parti ed accessori ricoFabbricazione in cui il noscibili come destinati, valore di tutti i materiali esclusivamente o princi- utilizzati non eccedail palmente, agli apparecchi 40 % del prezzo franco delle voci da 8519 a 8521 fabbrica del prodotto Supporti preparati per la Fabbricazione in cui il registrazione del suono o valore di tutti i materiali per simili registrazioni, utilizzati non ecceda il ma non registrati, 40 % del prezzo franco diversi dai prodotti del fabbrica del prodotto capitolo 37

8520

8521

8522

8523

1242

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: ­ matrici e forme galva- Fabbricazione in cui il niche per la fabbricavalore di tutti i materiali zione di dischi utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ­ altri Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Apparecchi trasmittenti Fabbricazione in cui: per la radiotelefonia, la ­ il valore di tutti i radiotelegrafia, la radiomateriali utilizzati non diffusione o la televisioecceda il 40 % del ne, anche muniti di un prezzo franco fabbrica apparecchio ricevente o del prodotto, e di un apparecchio per la ­ il valore di tutti i registrazione o la ripromateriali non originari duzione del suono; utilizzati non ecceda il telecamere; videoappavalore di tutti i materirecchi per la presa di ali originari utilizzati immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici Apparecchi di radiorileFabbricazione in cui: vamento e di radioscan­ il valore di tutti i daglio (radar), apparecchi materiali utilizzati non di radionavigazione ed ecceda il 40 % del apparecchi di radioteleprezzo franco fabbrica comando del prodotto, e ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

8525

8526

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1243

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8527

Apparecchi riceventi per Fabbricazione in cui: la radiotelefonia, la ­ il valore di tutti i radiotelegrafia o la materiali utilizzati non radiodiffusione, anche ecceda il 40 % del combinati, in uno stesso prezzo franco fabbrica involucro, con un appadel prodotto, e recchio per la registrazio­ il valore di tutti i ne o la riproduzione del materiali non originari suono o con un apparecutilizzati non ecceda il chio di orologeria valore di tutti i materiali originari utilizzati Apparecchi riceventi per Fabbricazione in cui: la televisione, anche ­ il valore di tutti i incorporanti un apparecmateriali utilizzati non chio ricevente per la ecceda il 40 % del radiodiffusione o la prezzo franco fabbrica registrazione o la riprodel prodotto, e duzione del suono o di ­ il valore di tutti i immagini; televisori a materiali non originari circuito chiuso (videoutilizzati non ecceda il monitor e videoproiettori) valore di tutti i materiali originari utilizzati Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: ­ riconoscibili come Fabbricazione in cui il destinate esclusivavalore di tutti i materiali mente o principalmen- utilizzati non ecceda il te agli apparecchi per 40 % del prezzo franco la registrazione o la fabbrica del prodotto riproduzione videofonici ­ altre Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

8528

8529

1244

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8535 e 8536

Apparecchi per Fabbricazione in cui: l'interruzione, il sezio­ il valore di tutti i namento, la protezione, la materiali utilizzati non diramazione, l'allacecceda il 40 % del ciamento o il collegaprezzo franco fabbrica mento dei circuiti elettrici del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Quadri, pannelli, menso- Fabbricazione in cui: le, banchi, armadi ed altri ­ il valore di tutti i supporti provvisti di vari materiali utilizzati non apparecchi delle voecceda il 40 % del ci 8535 o 8536 per il prezzo franco fabbrica comando o la distribuziodel prodotto, e ne elettrica, anche incor­ entro il predetto limite, poranti strumenti o il valore di tutti i mateapparecchi del capitoriali della voce 8538 lo 90, e apparecchi di utilizzati non ecceda il comando numerico, 10 % del prezzo franco diversi dagli apparecchi fabbrica del prodotto di commutazione della voce 8517 Diodi, transistori e simili Fabbricazione: dispositivi a semicondut- ­ a partire da materiali tore, esclusi i dischi di qualsiasi voce, (wafers) non ancora esclusi quelli della tagliati in microplacchette stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

8537

ex 8541

8542

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1245

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ circuiti integrati monolitici

8544

1246

Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli Articoli 3e4 ­ altri Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fili, cavi (compresi i cavi Fabbricazione in cui il coassiali), ed altri condut- valore di tutti i materiali tori isolati per l'elettricità utilizzati non ecceda il (anche laccati od ossidati 40 % del prezzo franco anodicamente), muniti o fabbrica del prodotto meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccedail 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

8547

8548

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Pezzi isolanti interamente Fabbricazione in cui il di materie isolanti o con valore di tutti i materiali semplici parti metalliche utilizzati non ecceda il di congiunzione (per 40 % del prezzo franco esempio: boccole a vite) fabbrica del prodotto annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui il pile, di batterie di pile e valore di tutti i materiali di accumulatori elettrici; utilizzati non ecceda il pile e batterie di pile 40 % del prezzo franco elettriche fuori uso e fabbrica del prodotto accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

1247

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: 8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti 8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): ­ con motore a pistone alternativo di cilindrata:

1248

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 3 Fabbricazione in cui: ­ superiore a 50 cm ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati ­ altri Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Biciclette senza cuscinetti Fabbricazione a partire a sfere da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 ­ inferiore o uguale a 50 cm3

ex 8712

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1249

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

8716

Rimorchi e semirimorchi Fabbricazione: per qualsiasi veicolo; altri ­ a partire da materiali veicoli non automobili; di qualsiasi voce, escloro parti lusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88 Navigazione aerea o spaziale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

1250

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: 9001

9002

9004

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fibre ottiche e fasci di Fabbricazione in cui il fibre ottiche; cavi di fibre valore di tutti i materiali ottiche diversi da quelli utilizzati non ecceda il della voce 8544; materie 40 % del prezzo franco polarizzanti in fogli o in fabbrica del prodotto lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente Lenti, prismi, specchi ed Fabbricazione in cui il altri elementi di ottica di valore di tutti i materiali qualsiasi materia, monta- utilizzati non ecceda il ti, per strumenti o appa40 % del prezzo franco recchi, diversi da quelli di fabbrica del prodotto vetro non lavorato otticamente Occhiali (correttivi, Fabbricazione in cui il protettivi o altri) ed valore di tutti i materiali oggetti simili utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1251

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

1252

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

ex 9014

9015

9016

9017

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Altri strumenti ed appaFabbricazione in cui il recchi di navigazione valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Strumenti ed apparecchi Fabbricazione in cui il di geodesia, topografia, valore di tutti i materiali agrimensura, livellazione, utilizzati non ecceda il fotogrammetria, idrogra- 40 % del prezzo franco fia, oceanografia, idrolo- fabbrica del prodotto gia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri Bilance sensibili ad un Fabbricazione in cui il peso di 5 cg o meno, con valore di tutti i materiali o senza pesi utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Strumenti da disegno, per Fabbricazione in cui il tracciare o per calcolo valore di tutti i materiali (per esempio: macchine utilizzati non ecceda il per disegnare, pantografi, 40 % del prezzo franco rapportatori, scatole di fabbrica del prodotto compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1253

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: ­ poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

­ altri

9019

9020

1254

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Apparecchi di meccano- Fabbricazione: terapia; apparecchi per ­ a partire da materiali massaggio; apparecchi di di qualsiasi voce, psicotecnica; apparecchi esclusi quelli della di ozonoterapia, di stessa voce del proossigenoterapia, di dotto, e aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazio- ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ne ed altri apparecchi di ecceda il 40 % del terapia respiratoria prezzo franco fabbrica del prodotto Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9025

9026

9027

9028

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1255

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

­ parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

­ altri

9029

9030

9031

9032

1256

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 91 Orologeria, esclusi:

9105

9109

9110

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Sveglie, pendole, orologi Fabbricazione in cui: e simili apparecchi di ­ il valore di tutti i orologeria, con movimenmateriali utilizzati non to diverso da quello degli ecceda il 40 % del orologi tascabili prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Movimenti di orologeria, Fabbricazione in cui: completi e montati, ­ il valore di tutti i diversi da quelli degli materiali utilizzati non orologi tascabili ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati Movimenti di orologeria Fabbricazione in cui: completi, non montati o ­ il valore di tutti i parzialmente montati materiali utilizzati non (chablons); movimenti di ecceda il 40 % del orologeria incompleti, prezzo franco fabbrica montati; sbozzi di movidel prodotto, e menti di orologeria ­ entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(4)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1257

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: ­ di metalli communi, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi ­ altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1258

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

(4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 94 Mobili; mobili medicochirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: ex 9401 e Mobili di metallo, muniti ex 9403 di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2

9405

9406

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: ­ il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 Apparecchi per Fabbricazione in cui il l'illuminazione (compresi valore di tutti i materiali i proiettori) e loro parti, utilizzati non ecceda il non nominati né compresi 50 % del prezzo franco altrove; insegne pubblici- fabbrica del prodotto tarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove Costruzioni prefabbricate Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1259

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: 9503 Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

ex 9506

Bastoni per golf e parti dei bastoni

ex capitolo 96 Lavori diversi, esclusi:

ex 9601 e ex 9602 ex 9603

1260

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce prodotto Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Lavori in materie animali, Fabbricazione a partire da vegetali o minerali da materie da intaglio intaglio lavorate, della medesima voce Scope e spazzole Fabbricazione in cui il (escluse le granate ed valore di tutti i materiali articoli analoghi, le utilizzati non ecceda il spazzole di pelo di mar50 % del prezzo franco tora o di scoiattolo), fabbrica del prodotto scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

(4)

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Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

9606

9608

9612

ex 9613

(4)

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento Bottoni e bottoni a Fabbricazione: pressione; dischetti per ­ a partire da materiali bottoni ed altre parti di di qualsiasi voce, escbottoni o di bottoni a lusi quelli della stessapressione; sbozzi di voce del prodotto, e bottoni ­ in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto Penne e matite a sfera; Fabbricazione a partire da penne e stilografi con materiali di qualsiasi punta di feltro o con altre voce, esclusi quelli della punte porose; penne stessa voce del prodotto.

stilografiche ed altre Tuttavia, possono essere penne; stili per duplicato- utilizzati pennini o punte ri; portamine; portapenne, di pennini della stessa portamatite ed oggetti voce simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 Nastri inchiostratori per Fabbricazione: macchine da scrivere e ­ a partire da materiali nastri inchiostratori di qualsiasi voce, escsimili, inchiostrati o lusi quelli della stessa altrimenti preparati per voce del prodotto, e lasciare impronte, anche ­ in cui il valore di tutti i montati su bobine o in materiali utilizzati non cartucce; cuscinetti per ecceda il 50 % del timbri, anche impregnati, prezzo franco fabbrica con o senza scatola del prodotto Accenditori ed accendini Fabbricazione in cui il ad accensione piezoevalore di tutti i materiali lettrica della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1261

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezi- Fabbricazione a partire da one o di antichità materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto"

1262

(4)

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Allegato IIIa

Certificato di circolazione delle merci EUR-1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-1 Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche di uno Stato dell'AELS o del Libano possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

1263

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)

N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ....................................................................................

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)

e ....................................................................................

(indicare i Paesi, gruppi di Paesi o territori di cui trattasi) 4. Paese, gruppo di Paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

5. Paese, gruppo di Paesi o territorio di destinazione

7. Osservazioni

8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

9. Massa lorda (kg) o 10.Fatture (indicazione altra misura (l, m³, facoltativa) ecc.)

11. VISTO DELLA DOGANA

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2)

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

modello ...................................... n. ..............

del ....................................................................

Ufficio doganale: ............................................

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato ........................................................................

.........................................................................

A .................................., addì ..........................

.........................................................................

.........................................................................

(Firma)

(1) (2)

Timbro

Fatto a ..............................................., addì ..............................

..........................................................................

(Firma)

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa» Da riempire solo quando le norme nazionali del Paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

1264

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13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1))

è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti

non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a..........................................., addì ....................................

Fatto a......................................., addì ..............................

Timbro

Timbro

.......................................................

.......................................................

(Firma)

(Firma) _____________ (1)Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1.

Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2.

Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3.

Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

1265

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)

N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ....................................................................................

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)

e ....................................................................................

(indicare i Paesi, gruppi di Paesi o territori di cui trattasi) 4. Paese, gruppo di Paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

(1)

5. Paese, gruppo di Paesi o territorio di destinazione

9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10.Fatture (indicazione facoltativa)

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

1266

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO

che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato ;

PRECISO

le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare queste condizioni:

PRESENTO

i seguenti documenti giustificativi (1):

M'IMPEGNO

CHIEDO

a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

il rilascio del certificato qui allegato per queste merci..

Fatto a ...................., addì ...............................

......................................................................

(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tale quali.

1267

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Allegato IIIb

Certificato di circolazione delle merci EUR-MED e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche di uno Stato dell'AELS o del Libano possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

1268

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CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)

N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ....................................................................................

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)

e ....................................................................................

(indicare i Paesi, gruppi di Paesi o territori di cui trattasi) 4. Paese, gruppo di Paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10.Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2)

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

modello ...................................... n. ..............

del ....................................................................

Ufficio doganale: ............................................

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato ........................................................................

.........................................................................

A .................................., addì ..........................

.........................................................................

.........................................................................

(Firma)

(1) (2)

5. Paese, gruppo di Paesi o territorio di destinazione

Timbro

Fatto a ..............................................., addì ..............................

..........................................................................

(Firma)

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa» Da riempire solo quando le norme nazionali del Paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

1269

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1))

è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti

non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a..........................................., addì ....................................

Fatto a......................................., addì ..............................

Timbro

Timbro

.......................................................

.......................................................

(Firma)

(Firma) _____________ (1)Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1.

Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2.

Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3.

Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

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DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)

N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ....................................................................................

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)

e ....................................................................................

(indicare i Paesi, gruppi di Paesi o territori di cui trattasi) 4. Paese, gruppo di Paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

(1)

5. Paese, gruppo di Paesi o territorio di destinazione

9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10.Fatture (indicazione facoltativa)

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

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DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO

che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato ;

PRECISO

le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare queste condizioni:

PRESENTO

i seguenti documenti giustificativi ( 1):

M'IMPEGNO

CHIEDO

a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ...................., addì ...............................

......................................................................

(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tale quali.

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Allegato IVa

Dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... 1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... 2).

Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...

declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... 2) preferential origin.

1))

Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... 1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... 2) Ursprungswaren sind.

Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... 2).

Versione islandese Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ...(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna(2).

Versione norvegese Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr ...(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse(2).

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Versione araba

(Luogo e data) 3) (Firma dell'esportatore e cognome del firmatario in stampatello) 4)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato conformemente all'articolo 23 del Protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti.

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Cfr. articolo 22 paragrafo 7 del Protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

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Allegato IVb

Dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura EUR-MED, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione ceca Vývozce výrobk uvedených v tomto dokumentu (císlo povolení ...(1)) prohlasuje, ze krom zeteln oznacených, mají tyto výrobky preferencní pvod v ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3)

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Versione greca










(
. ...(1)) , ,


µ ...(2).
­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2)).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione lettone Eksporttjs produktiem, kuri ietverti saj dokument (muitas pilnvara Nr. ...(1)), deklar, ka, iznemot tur, kur ir citdi skaidri noteikts, siem produktiem ir prieksrocbu izcelsme no ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione lituana Siame dokumente isvardint preki eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr ...(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...(2) preferencinès kilmés prekés.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied (3)

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Versione ungherese A jelen okmányban szerepl áruk exportre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltér jelzés hianyában az áruk kedvezményes ...(2) származásúak.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru.

...(1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione polacca Eksporter produktów objtych tym dokumentem (upowanienie wladz celnych nr ...(1)) deklaruje, e z wyjtkiem gdzie jest to wyranie okrelone, produkty te maj ...(2) preferencyjne pochodzenie.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov st ...(1)) izjavlja, da, razen ce ni drugace jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(2) poreklo.

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3)

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Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (císlo povolenia ...(1)) vyhlasuje, ze okrem zretene oznacených, majú tieto výrobky preferencný pôvod v ...(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ...

alkuperätuotteita(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione islandese Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ...(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3) Versione norvegese Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr ...(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse(2).

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3)

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Versione araba

­ cumulation applied with ... (name of the country/countries) ­ no cumulation applied(3)

(Luogo e data) 4) (Firma dell'esportatore e cognome del firmatario in stampatello) 4)

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