Decisione concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare in deroga alle norme civili del 25 gennaio 2005

L'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito, visto l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 febbraio 20041 sulla circolazione stradale militare, decide: I Sulle strade menzionate qui di seguito, per gli utenti militari sono ordinate e segnalate, mediante segnali giallo-neri, le seguenti eccezioni alle norme per la circolazione civile: 1

Airolo TI/Hospental UR, Gottardo Strada del passo (segnaletica civile: divieto per autocarri con rimorchio e autoarticolati): ­ utenti militari autorizzati.

2

Autostrada A 2 UR/TI, tratta Altdorf-Bellinzona Nord

2.1

Uscite Erstfeld, Amsteg, Wassen, Göschenen (segnaletica civile: divieto per autocarri; eccettuato il servizio a domicilio): ­ utenti militari autorizzati.

2.2

Uscite Quinto, Faido, Biasca (segnaletica civile: divieto per autocarri; eccettuato il servizio a domicilio): ­ utenti militari autorizzati.

2.3

Parcheggio Personico (segnaletica civile: divieto per autocarri): ­ utenti militari autorizzati.

2.4

Area di sosta Cresciano (segnaletica civile: divieto per autocarri): ­ utenti militari autorizzati.

3

Autostrada A 13 TI, tratta Bellinzona Nord-San Bernardino

3.1

Uscite Bellinzona Nord, Roveredo, Lostallo, Fiess (segnaletica civile: divieto per autocarri; eccettuato il servizio a domicilio): ­ utenti militari autorizzati.

1

484

RS 510.710 2004-2173

3.2

Area di sosta Campagnola (segnaletica civile: divieto per autocarri): ­ utenti militari autorizzati.

4

Bremgarten AG, piazza di tiro Fohlenweidstrasse, biforcazione per la piazza d'armi Hegnau (segnaletica civile: divieto per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori; eccettuati i veicoli dell'economia forestale e quelli della Confederazione): ­ utenti militari autorizzati.

5

Flüelen/Altdorf/Amsteg UR, strada cantonale Strada cantonale (segnaletica civile: divieto per autocarri; eccettuato il servizio a domicilio): ­ utenti militari autorizzati.

6

Gadmen BE, piazza di tiro Steingletscher Parcheggi Miseren, Steinsee, Chüebergli, Steingletscher (segnaletica civile: divieto di parcheggio; il divieto è solo temporaneo) ­ utenti militari autorizzati.

7

Riniken AG, piazza di tiro Krähtal Accesso allo stand dei bersagli (segnaletica civile: divieto per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori): ­ utenti militari autorizzati.

8

Rottenschwil AG, punto di traghettamento, settore d'attesa Accessi dalla strada cantonale Hermetschwil-Aristau (segnaletica civile: divieto per autoveicoli e motoveicoli; eccettuati i veicoli dell'economia forestale): ­ utenti militari autorizzati.

9

Sempione VS, piazze di tiro

9.1

Biforcazione a partire dalla strada del passo presso la sommità in direzione Blatte (segnaletica civile: divieto generale di circolazione nelle due direzioni; eccettuati i veicoli dei confinanti): ­ utenti militari autorizzati.

9.2

Biforcazione a partire dalla strada del passo presso l'Ospizio del Sempione in direzione Blatte (segnaletica civile: divieto generale di circolazione nelle due direzioni; eccettuati i veicoli dei confinanti): ­ utenti militari autorizzati.

485

9.3

Biforcazione a partire dalla strada del passo presso Gampisch in direzione del vecchio Ospizio (segnaletica civile: divieto generale di circolazione nelle due direzioni; eccettuati i veicoli dei confinanti): ­ utenti militari autorizzati.

9.4

Strada lungo la strada del passo presso Nideralp in direzione Chlusmatte (segnaletica civile: divieto generale di circolazione nelle due direzioni; eccettuato il servizio a domicilio): ­ utenti militari autorizzati.

9.5

Waldmatte, strada in direzione Brunnu (segnaletica civile: divieto generale di circolazione nelle due direzioni; eccettuati i veicoli dei confinanti): ­ utenti militari autorizzati, purché la larghezza del veicolo non superi 2,3 m.

II 1.

Giusta gli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa2, ognuno di questi provvedimenti può essere impugnato mediante ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio 2. federale.

La presente decisione entra in vigore appena saranno collocati i segnali corrispondenti.

25 gennaio 2005

Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito: Organizzazione della circolazione, Zbinden

2

486

RS 172.021