Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 19812 sulle preferenze tariffali; visto il rapporto del 16 febbraio 20043 concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2004, decreta: Art. 1 Sono approvate: a.

la modifica del 23 giugno 20044 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulle importazioni agricole (allegato 1);

b.

la modifica del 18 agosto 20046 dell'ordinanza dell'8 marzo 20027 sul libero scambio (allegato 2);

c.

la modifica del 28 aprile 20048 dell'ordinanza del 29 gennaio 19979 sulle preferenze tariffali (allegato 3).

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RS 632.10 RS 632.91 FF 2005 1561 RU 2004 3055 RS 916.01 RU 2004 4599 RS 632.421.0 RU 2004 4707 RS 632.911

2004-2812

1571

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Allegato 1

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 23 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 199810 sulle importazioni agricole è modificata come segue: Art. 4 1

Invii

Invii via fax o Internet sono ammessi.

Per data del fax o dell'invio via Internet s'intende rispettivamente l'ora stampata sul fax e l'ora di entrata dell'invio via Internet.

2

Se un invio è incompleto o non è compilato in modo corretto, l'autorità riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.

3

Art. 17 cpv. 1 Le offerte devono essere inoltrate sull'apposito formulario all'Ufficio federale oppure mediante l'accesso sicuro a Internet. Esse devono pervenire all'Ufficio federale entro i termini fissati nel bando.

1

Art. 21a cpv. 2 Le domande inoltrate lo stesso giorno sono considerate inoltrate contemporaneamente.

2

Art. 35a Abrogato II 1

L'allegato 1 punti 13.2 e 17 è modificato secondo la versione qui annessa.

2

L'allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.

3

L'allegato 8 è modificato secondo la versione qui annessa.

10

RS 916.01

1572

2004­1039

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2004

III 1

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004.

La modifica dell'allegato 1 punto 13.2 e dell'allegato 8 entra in vigore il 1° luglio 2004.

2

3

La modifica dell'allegato 7 entra in vigore il 1° gennaio 2005.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1573

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2004

Allegato 1 (art. 5) ...

13.2 Per le seguenti voci di tariffa non è richiesto alcun PGI 0713.1012 0713.2013 0713.3192 0713.3312 0713.3913 0713.4092 0713.9012 1001.1050 1002.0050 1003.0080 1005.9010 1006.2010 1007.0040 1008.2040 1008.9032 1103.1191 1103.1931 1103.2091 1104.1991 1104.2921 1107.1011 1108.1110 1108.1911 1209.2912

...

1574

0713.1013 0713.2092 0713.3212 0713.3313 0713.3992 0713.5013 0713.9013 1001.9021 1003.0020 1004.0020 1005.9040 1006.3010 1008.1010 1008.3010 1008.9041 1103.1310 1103.1991 1104.1210 1104.2210 1104.2931 1107.1091 1108.1210 1108.1991 1209.9912

0713.1092 0713.3112 0713.3213 0713.3392 0713.4012 0713.5014 0713.9092 1001.9050 1003.0040 1004.0039 1005.9029 1006.4010 1008.1040 1008.3040 1008.9071 1103.1911 1103.2011 1104.1911 1104.2310 1104.2991 1107.2011 1108.1310 1108.2010 1213.0091

0713.2012 0713.3113 0713.3292 0713.3912 0713.4013 0713.5092 1001.1021 1002.0021 1003.0069 1004.0050 1006.1010 1007.0010 1008.2010 1008.9014 1103.1111 1103.1921 1103.2021 1104.1921 1104.2911 1104.3091 1107.2091 1108.1410 1201.0091 1214.9011

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2004

...

17. Disciplinamento del mercato: zucchero Voce di tariffa

1701. 1100 1200 9991 9999 1702. 3029 3032 3038 3042 3048 4019 4029 9019 9022 9023 9024 9028 9032 9033 9034 9038

Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (Fr.)

49.00 49.00 18.70 49.00 14.00 61.00 18.70 39.00 10.00 61.00 39.00 49.00 27.70 18.70 18.70 18.70 30.75 16.20 10.00 10.00

Testo complementare

PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

...

1575

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2004

Allegato 7 (art. 29)

Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero Per le importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse amministrative11: Gruppi di merci

Tassa per lotto sdoganato Sdoganamento elettronico con modello doganale 90

a.

j.

k.

Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti di frutta Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate Fiori recisi Piantimi di alberi da frutta Latticini e caseina acida Pollame, carni di pollame compresi preparati Uova e prodotti di uova Animali vivi, carni e frattaglie, sperma della specie bovina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne, ecc.

Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva Cereali panificabili

11

La tassa viene riscossa per ogni singolo lotto sdoganato.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

1576

Sdoganamento convenzionale con documento unico

7.­

20.­

6.­

20.­

6.­ 7.­ 6.­ 6.­ 7.­ 4.­ 7.­

20.­ 20.­ 20.­ 20.­ 20.­ 20.­ 20.­

4.­ 4.­

20.­ 20.­

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2004

Allegato 8 (art. 1 cpv. 1)

Altri prodotti agricoli che soggiacciono all'obbligo del PGI Voce di tariffa

0105. 1100 0105. 1200 0105. 9200

Designazione delle merci

­ ­ ­ ­ ­

di peso non eccedente 185 g: ­ galli e galline ­ tacchini e tacchine altri ­ galli e galline di peso inferiore o uguale a 2000 g

1577

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE

Allegato 2

(Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 18 agosto 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza dell'8 marzo 200212 sul libero scambio è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Oggetto Art. 1 rubrica e frase introduttiva rubrica abrogata La presente ordinanza si applica alle merci che, importate da Paesi membri dell'Associazione di libero scambio e dell'Unione europea, fruiscono di un trattamento doganale preferenziale, segnatamente ai sensi dei seguenti scambi di lettere, accordi e protocolli addizionali (merci con trattamento preferenziale): ...

Art. 3

Contingenti doganali

Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono indicate all'allegato 2.

1

La proposta di sdoganamento di merci che fanno parte di contingenti doganali conformemente all'allegato 2 deve essere effettuata per via elettronica. Fanno eccezione le merci dei contingenti 117 e 118.

2

D'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Amministrazione federale delle dogane può concedere deroghe allo sdoganamento elettronico, ad esempio nel caso di piccoli invii e importazioni occasionali.

3

Art. 4

Attribuzione delle quote di contingente doganale

Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali riportati all'allegato 2, le aliquote di dazio preferenziale di cui all'allegato 1 sono attribuite nell'ordine di accettazione delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione federa-

1

12

RS 632.421.0

1578

2004­1322

Ordinanza sul libero scambio

RU 2004

le delle dogane, fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Fanno eccezione le merci dei contingenti 117 e 118.

Le quote dei contingenti doganali 101, 102, 104­112, 115, 116, 119­124, 126, 129, 132­135 e 140­142 sono attribuite soltanto se una quota del contingente è stata previamente attribuita in virtù dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulle importazioni agricole (OIAgr) e delle regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura.

2

All'esaurimento di un contingente doganale di cui all'allegato 4 dell'OIAgr, l'Ufficio federale dell'agricoltura può autorizzare le importazioni alle aliquote di dazio preferenziali previste all'allegato 1 per le merci di un contingente doganale dell'allegato 2, fino all'esaurimento di tale contingente.

3

Art. 5 cpv. 1 e 4 Per l'importazione di merci dei contingenti doganali 117 e 118, i dazi sono riscossi in base all'allegato 1 alla legge sulla tariffa doganale.

1

Le domande devono essere inoltrate per scritto all'Amministrazione federale delle dogane, corredate dei certificati di sdoganamento in originale e dei giustificativi necessari al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di contingentamento.

Le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.

4

Art. 5a

Preferenza doganale in base all'utilizzo della merce

Se l'attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni dell'articolo 40 dell'ordinanza del 10 luglio 192614 alla legge sulle dogane.

Art. 6

Pubblicazione dell'esaurimento dei contingenti doganali

In caso di modifica, la Direzione generale delle dogane pubblica quotidianamente per via elettronica a titolo informativo le variazioni dello stato di esaurimento dei contingenti doganali 101, 102, 105­112, 119­153 e 201.

Art. 10

Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Amministrazione federale delle dogane.

II 1

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

2

L'ordinanza è completata dall'allegato 4 qui annesso.

13 14

RS 916.01 RS 631.01

1579

Ordinanza sul libero scambio

RU 2004

III Modifica del diritto in vigore Le ordinanze sotto elencate sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 27 giugno 199515 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) Art. 4a

Preferenza doganale in base all'utilizzo della merce

Se l'attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni dell'articolo 40 dell'ordinanza del 10 luglio 192616 alla legge sulle dogane.

2. Ordinanza del 7 dicembre 199817 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) Art. 12 cpv. 4 Abrogato IV Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 agosto 2004 I quantitativi dei contingenti doganali 119­153 per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 sono stabiliti nell'allegato 4.

1

Per le merci dei contingenti doganali di cui all'allegato 4 importate dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, l'Amministrazione federale delle dogane accorda le aliquote di dazio preferenziale secondo l'ordine di ricezione delle domande e sotto forma di restituzione dei dazi doganali versati.

2

Dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 le quote dei contingenti doganali 119­124, 126, 129, 132­135 e 140­142 sono attribuite se una quota del contingente è stata previamente attribuita in virtù dell'OIAgr e delle regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura.

3

Le domande di restituzione dei dazi versati sulle merci importate dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 devono essere inoltrate per scritto al più tardi entro il 31 marzo 2005 all'Amministrazione federale delle dogane, corredate dei certificati di sdoganamento in originale, delle prove d'origine e di una copia della decisione di attribuzione delle quote dei contingenti doganali di cui al capoverso 3. Le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.

4

15 16 17

RS 632.319 RS 631.01 RS 916.121.10

1580

Ordinanza sul libero scambio

RU 2004

Il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento, la quantità rimanente viene attribuita proporzionalmente alle domande inoltrate il giorno stesso.

5

V18 1

Fatti salvi i capoversi 24, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

La cifra II capoverso 1 allegato 1 entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2004.

2

La cifra II capoverso 2 allegato 4 entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2004.

3

4

La cifra IV entra in vigore il 15 novembre 2004.

18 agosto 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

18

Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 12 novembre 2004.

1581

Ordinanza sul libero scambio

RU 2004

Allegato 1 (art. 1) Voce di tariffa19

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE applicabile

0101. 1011 9091 9095 0106. ex 1900[1] 0204. 1010 2210 2310 3010 4110 4210 4310 0205. 0010 0207. 1481 1491 2781 2791 3311 3400 3691 0208. 1000 ex 4000[2] 9010 0210. ex 1191[3] ex 1991[4] ex 2010[5] 0301. 1000/ 0307. 9900 0403. 1010 1020 0406. 1010/9099 0407. ex 0010[7] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

19

20

21

Per gli Stati AELS Tariffa normale meno

applicabile

esente cd20 119: esente

cd 120: 15.­ cd 121: 15.­ cd 122: 15.­ cd 123: 15.­ cd 124: 15.­ cd 125: 9.50 cd 126: 15.­ cd 127: 11.­ cd 128: esente cd 101: esente cd 101: esente cd 102: esente em21 100.-- cd 129: 47.­

esente esente

Tariffa normale meno

10.-- 10.-- 10.-- 10.-- 10.-- 10.-- 10.-- 10.-- 9.--

esente

esente em 100.-- cd 201: esente[6]

animali da pelliccia carne di balena prosciutti e loro pezzi, non disossati prosciutti e loro pezzi, disossati secche attualmente senza provvedimenti di gestione uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte Per i testi concernenti le voci elencate nella colonna «Voce di tariffa» vedasi RS 632.10 allegato, rispettivamente la Tariffa generale svizzera (pubblicata su Internet sotto www.dogana.admin.ch) oppure la Tariffa doganale svizzera D 3 (ottenibile presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna).

cd = contingente doganale: aliquota preferenziale nell'ambito di una quantità annua fissata nel contingente doganale come da numerazione giusta l'allegato 2 risp.

l'allegato 4.

em = elemento mobile

1582

Ordinanza sul libero scambio

Voce di tariffa

RU 2004

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE applicabile

0409. ex 0000[8] ex 0000[9] 0501. 0000/ 0503. 0090 0504. 0031 0039/0090 0505. 1010 1090 9019/ 0508. 0010 0508. 0099/ 0510. 0000 0602. 1000 2011/2049 2051/2059 2071/2072 2079 2081/2082 2089 3000/4099 9011/9099 0603. 1031 1041 1051/1059 1071 1091/1099 0604. 1010 9111/9910 0702. 0010 0020 0030 0090 0703. 1011 1013 1020 1021 1030 1031 1040 1041 1050 1051 1060 1061 1070 1071 1080 2000 [8] [9]

Per gli Stati AELS Tariffa normale meno

applicabile

Tariffa normale meno

cd 130: 8.­ cd 131: 26.­

cd 103: esente

esente esente esente esente esente esente

esente cd 104: esente esente cd 104: esente esente cd 104: esente esente esente esente cd 105: esente cd 105: esente cd 105: esente esente esente cd 106: esente cd 106: esente cd 106: esente cd 106: esente

esente esente esente esente esente esente esente esente

esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente

miele d'acacia altro miele naturale, diverso da quello d'acacia

1583

Ordinanza sul libero scambio

Voce di tariffa

RU 2004

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE applicabile

0705. 1111 1120 1191 2110 0707. 0010 0020 0030 0031 0050 0709. 3010 5100 5900 6011 6012 9050 0710. 4000 ex 8090[10] 0711. ex 2000[11] 9000 ex 9000[12] 0712. 2000 ex 9081/ 9089[14] 0713. 1011 1019 2019 0802. 2190 2290 5000 ex 9090[15] 0805. 1000/2000 5000 0807. 1100/1900 0809. 1011 1091 4013 0810. 1010 1011 2011 5000 [10] [11] [12] [14] [15]

1584

Per gli Stati AELS Tariffa normale meno

cd 107: esente

esente esente esente

cd 108: esente

esente esente esente

cd 132: 5.­ cd 133: 5.­ cd 134: 3.50 cd 109: esente esente esente 2.50 cd 135: 5.­ cd 110: esente em esente

esente em esente

cd 136: esente 3.­ cd 137: esente

cd 139: esente esente esente esente esente esente cd 111: esente cd 111: esente cd 140: esente cd 112: esente cd 141: esente cd 142: esente esente

funghi nere granoturco dolce aglio non mescolato pinoli

applicabile

3.­ esente cd 138: 0.90 esente esente esente esente esente

Tariffa normale meno

Ordinanza sul libero scambio

Voce di tariffa

RU 2004

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE applicabile

0811. ex 1000[16] ex 2090[17] 9010 9090 0904. 1100 1200 2010 2090 0910. 2000 1001. 9040 1005. 9030 1207. 5091/5099 1209. 1090 2100/2600 2919 2980/9100 9999 1212. 2090 9919 9998 1301. 1000/ 1302. 1400 ex 1900[18] 2011/2090 ex 3100/ 3900[19] 1401. 1000/ 1404. 1000 2010/2090 9090 1501. ex 0018/ 0019[20] ex 0028/ 0029[20] 1502. ex 0091/ 0099[20] 1504. 1010 1098/1099 2091/2099 3091/3099 1505. 0019 0099 [16] [17] [18] [19] [20]

Per gli Stati AELS Tariffa normale meno

cd 143: 10.­ cd 144: 10.­ cd 145: esente cd 146: esente

cd 147: esente esente

esente

esente

applicabile

Tariffa normale meno

esente esente esente esente cd 148: 0.60 cd 149: 0.50

esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l'ulteriore lavorazione oleoresina di vaniglia merci di queste voci, modificate chimicamente merci per usi tecnici

1585

Ordinanza sul libero scambio

Voce di tariffa

RU 2004

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE applicabile

1506. ex 0091/ 0099[20] 1509. 1091 1099 9091 9099 1510. 0091/ 0099[21] 1515. 9021 9028 9029 1516. ex 1010[22] ex 1091/ 1099[22] ex 2010[23] ex 2091[23] ex 2099[23] 1518. 0081 0089 0098 ex 0098[24] 0099 ex 0099[24] 1520. 0000 1521. 1010/ 1522. 0000 1602. 2010 1603. ex 0000[25] 1604. 1100/ 1605. 9000 1702. 5000 9024 1704. 1010/1030 9010/9031 9032 9041/9093 1803. 1000/ 1805. 0000 1806. 1010/1020 2011/2019 2091/9029 [20] [21] [22] [23] [24] [25]

1586

Per gli Stati AELS Tariffa normale meno

applicabile

Tariffa normale meno

esente 54.55 77.75 54.55 77.75

esente esente esente esente

esente esente esente

esente esente esente esente

esente esente

12.-- 35.­

5.-- 40.--

esente esente esente esente esente

esente esente em em em em em

esente esente esente em em esente em esente em em em

merci per usi tecnici oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini olio di ricino idrogenato («opal-wax») linossina estratti di carne di balena, estratti e sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici, sughi di pesci

Ordinanza sul libero scambio

Voce di tariffa

RU 2004

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE applicabile

1901. 1011/1022 2081/2082 ex 2081/ 2082[26] 2083 2091/2092 ex 2091/ 2092[26] 2093/2099 9021/9022 9031/9037 9041/9047 9081/9082 ex 9081/ 9082[26] 9089 9091/9092 ex 9091/ 9092[26] 9093/9096 9099 1902. 1100/4090 1903. 0000 1904. 1010 1090 2000 3000 9020 ex 9090[27] ex 9090[28] 1905. 1010/4029 9025/9039 9040 1905. 9091/9095 2001. 9020 2002. 1010 1020 9010 ex 9010[29] 9021 9029 [26] [27] [28] [29]

em em em em em em em em em em em esente em 1.80 em 18.-- em 110.-- esente 4.80 em em em esente em em 2.50 4.50 esente esente esente

Per gli Stati AELS Tariffa normale meno

applicabile

Tariffa normale meno

em em em em em em em em em em em em esente em 1.80 em esente em 110.-- esente 4.80 em em em esente em em

esente esente

prodotti di queste voci in recipienti non eccedenti 2 kg cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili altri polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua, anche con aggiunta di sale o di altre sostanze di conservazione o di condimento; polpe, puré o concentrati di pomodori, in recipienti non ermeticamente chiusi

1587

Ordinanza sul libero scambio

Voce di tariffa

RU 2004

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE applicabile

2003. 1000 2004. 9013 ex 9018[30] 9043 ex 9049[30] 2005. 2011/2012 6010/6090 7010/7090 8000 ex 9011[31] ex 9040[31] 2008. 1110 3090 5010 5090 7010/7090 9100 9998 2009. ex 3119[32] ex 3919[32] ex 3120[32] ex 3920[32] 2101. 1100/1210 1290 2010 2090 ex 3000[33] ex 3000[34] ex 3000[35] 2102. 1099 2019 3000 2103. 1000 2000 3011 3018 3019 9000 2104. 1000 ex 2000[36] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

1588

cd 150: esente em 17.50 em 24.50 em esente esente esente 17.50 24.50 em esente 10.-- 15.-- esente esente em 6.­ 6.­ 14.­ 14.­ em em 1.60 29.­ 4.-- esente esente

esente esente

Per gli Stati AELS Tariffa normale meno

applicabile

Tariffa normale meno

em em em esente em

em

170.-- em esente em esente esente 29.­ esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente

carciofi capperi e carciofi concentrati cicoria torrefatta, suoi estratti, essenze e concentrati prodotti di questa voce, esclusa la cicoria torrefatta, i suoi estratti, essenze e concentrati: interi o spezzettati altri prodotti di questa voce tranne quelli contenenti carne o frattaglie

Ordinanza sul libero scambio

Voce di tariffa

RU 2004

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE applicabile

2105. ex 0000[37] ex 0000[38] 2106. 1011 1019 9010 9021/9023 9024 9029 9030 9040 9081/9096 9099 2201. 1000/9000 2202. 1000 ex 9031[39] ex 9032[39] 9090 2203. 0010 0020 0031 0039 2204. ex 2121[40] ex 2150[41] ex 2150[42] ex 2921/ 2922[40] ex 2950[43] 2205. 1010/9020 2207. 1000 2000 [37] [38] [39]

[40] [41] [42] [43]

47.50 em esente em esente 20.-- em em esente cd 113: esente, altri: 2.­ cd 114: esente, altri: 2.­ 6.-- 3.50 6.-- 8.-- cd 116: esente cd 115: esente 8.50 cd 116: esente 8.50 esente cd 151: esente cd 152: esente

Per gli Stati AELS Tariffa normale meno

applicabile

Tariffa normale meno

47.50 10.­ em esente esente em esente esente esente esente em esente esente esente 4.­ 7.­ esente esente esente esente esente

esente esente esente

contenenti cacao altri, senza materie grasse succo di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60 % o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35 % o meno Retsina (vino bianco greco), secondo la descrizione e nell'ambito del'Allegato 2 Porto, secondo la descrizione e nell'ambito del'Allegato 2 altri vini dolci, specialità e mistelle (riguarda solo i prodotti ai sensi dell'Allegato 7 dell'accordo) riguarda solo i prodotti ai sensi dell'Allegato 7 dell'accordo

1589

Ordinanza sul libero scambio

Voce di tariffa

RU 2004

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE applicabile

2208. 2011 2021 4010 4020 5019 5029 6020 7000 ex 7000[44] 9021/9022 9099 ex 9099[45] 2301. 1090 2010 2090 2307. 0000 2309. 1010 1021/1029 9049 2402. 1000/2010 2020 9000 2403. 1000 9100/9930 2501. 0010/ 2905. 4200 4300/4400 4500 4910/5990 2906. 1110/ 3301. 9010 9090 ex 9090[46] 3302. 1000 ex 1000[47] 9000 3303. 0000/ 3407. 0000 3501. ex 9010/ 9090[48] [44] [45] [46] [47]

[48]

1590

cd 153: esente 45.­ 45.­

cd 32: esente cd 117: esente cd 118: esente esente em esente esente esente

Per gli Stati AELS Tariffa normale meno

applicabile

Tariffa normale meno

esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente em esente esente esente esente esente

esente esente

esente

esente

esente esente

zuccherati o contenenti uova liquori ed altre bevande spiritose zuccherate, e contenenti uova diversi dalle oleoresine di estrazione della liquirizia e del luppolo altre preparazioni, diverse da quelle utilizzate nell'industria delle bevande aventi tutte le sostanze aromatiche caratteristiche di una bevanda e un tenore alcolico eccedente 0,5 % vol.

Colle di caseina

Ordinanza sul libero scambio

Voce di tariffa

RU 2004

Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE applicabile

3502. 1110 1190 1910 1990 2000 9000 3503. 0000/ 3504. 0000 3505. ex 1010[49] ex 1010[50] 1090 2010 2090 3506. 1000/9190 9910 9990 3507. 1010/ 3808. 9000 3809. 1010 1090/ 3822. 0000 3823. 1110 1190 1210 1290 1300 1910 1990/7000 3824. 1010 1090/9030 9091 9098 3825. 1000/6900 9090 3901. 1000/ 4421. 9000 4501. 1000/9090 4502. 0000/ 5212. 2500 5301. 1000/3000 5302. 1000/9000 5303. 1000/ 9706. 0000 [49] [50]

Per gli Stati AELS Tariffa normale meno

esente esente

esente esente esente esente esente esente esente

applicabile

6.-- 1.20 1.20 6.--

4.50

esente

esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente

esente

esente esente esente esente

1.50 2.--

esente esente esente esente esente

esente

esente esente

esente

esente esente esente

esente

esente

Tariffa normale meno

80.-- 80.-- 80.-- 80.--

6.-- 1.20 1.20 6.--

4.50 5.-- ­.50 ­.50 1.50 2.--

amidi esterificati o eterificati altri

1591

Ordinanza sul libero scambio

RU 2004

Allegato 2 (art. 2) Numero del Voce di tariffa contingente doganale

32 101

102 103 104

105

106

1592

2309.1021/ 1029

Designazione della merce

Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi ex 0210.1191 Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210.1991 Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210.2010 Carni di animali della specie bovina, secche 0505.1090 Piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura; calugine, non gregge, lavate Portinnesto di frutta a granella (ottenuto con semi o da moltiplicazione vegetativa): 0602.2011 ­ innestato, con radici nude 0602.2019 ­ innestato, con piote 0602.2021 ­ non innestato, con radici nude 0602.2029 ­ non innestato, con piote Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuto con semi o da moltiplicazione vegetativa): 0602.2031 ­ innestato, con radici nude 0602.2039 ­ innestato, con piote 0602.2041 ­ non innestato, con radici nude 0602.2049 ­ non innestato, con piote Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude: 0602.2071 ­ di frutta a granella 0602.2072 ­ di frutta a nocciolo Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote: 0602.2081 ­ di frutta a granella 0602.2082 ­ di frutta a nocciolo 0603.1031 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre 0603.1041 Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre 0603.1051 ­ legnosi 0603.1059 ­ altri Pomodori, freschi o refrigerati 0702.0010 ­ pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al 30 aprile 0702.0020 ­ pomodori peretti (di forma allungata): dal 21 ottobre al 30 aprile

Contingente doganale, tonnellate nette

6000 t (tonnellate lorde) 1000 t

200 t 13,2 t 60 000 pezzi

1 000 t

10 000 t

Ordinanza sul libero scambio

Numero del Voce di tariffa contingente doganale

Designazione della merce

Contingente doganale, tonnellate nette

0702.0030

107 108 109 110 111

112 113 114 115 116

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

­ altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): dal 21 ottobre al 30 aprile 0702.0090 ­ altri: dal 21 ottobre al 30 aprile 0705.1111 Lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio a fine febbraio 0705.2110 Witloof, fresca o refrigerata: dal 21 maggio al 30 settembre 0709.3010 Melanzane, fresche o refrigerate: dal 16 ottobre al 31 maggio 0709.9050 Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile Albicocche, fresche 0809.1011 ­ in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giugno 0809.1091 ­ in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giugno 0810.1010 Fragole, fresche: dal 1° settembre al 14 maggio 2202.1000 Acque comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate 2202.9090 Altre bevande non alcoliche 2204.2150 Porto (secondo designazione [1]), in recipienti di capacità non eccedente 2 l Retsina (secondo designazione[2]), in recipienti di capacità: ex 2204.2121 ­ non eccedente 2 l ­ eccedente 2 l ex 2204.2921 ­ eccedente 13 % vol ex 2204.2922 ­ non eccedente 13 % vol 2402.2020 Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g 2403.1000 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi porzione 0101.9095 Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e quelli da macello) 0207.1481 Petti di galli e galline, congelati 0207.1491 Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati 0207.2781 Petti di tacchini e tacchine, congelati 0207.2791 Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati 0207.3311 Anatre, non tagliate in pezzi, congelate 0207.3400 Fegati grassi di anatre, oche o di faraone, freschi o refrigerati 0207.3691 Pezzi e frattaglie di anatre, oche o di faraone, esclusi i fegati grassi, congelati

RU 2004

2 000 t 2 000 t 1 000 t 2 000 t 2 000 t

10 000 t 38,5 mio litri 14,3 mio litri 100 000 litri 50 000 litri

266,2 t 108,9 t 100 capi 2 000 t 1 200 t 800 t 600 t 700 t 20 t 100 t

1593

Ordinanza sul libero scambio

Numero del Voce di tariffa contingente doganale

Designazione della merce

127

0208.1000

128

0208.9010

129

ex 0407.0010

130 131 132

ex 0409.0000 ex 0409.0000 0707.0030

133

0707.0031

134 135

0707.0050 0709.6012

136

0711.9000

137

0712.2000

138

0713.1011

139

0713.1019

140

0809.4013

141 142 143

0810.1011 0810.2011 ex 0811.1000

144

ex 0811.2090

145

0811.9010

Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate Uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte Miele d'acacia Altro miele naturale, diverso da quello d'acacia Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre Cetriolini, freschi o refrigerati Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate Piselli (Pisum sativum), in grani intieri, non lavorati, per l'alimentazione di animali Piselli (Pisum sativum), in grani intieri, non lavorati, diversi da quelli per l'alimentazione di animali o per fabbricare la birra Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa, dal 1° luglio al 30 settembre Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione Lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l'ulteriore lavorazione Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1594

RU 2004

Contingente doganale, tonnellate nette

1 700 t 100 t 150 t 200 t 50 t 100 t 100 t 300 t 1 300 t 150 t

100 t 1 000 t 1 000 t 600 t 200 t 250 t 1 000 t 1 000 t

200 t

Ordinanza sul libero scambio

Numero del Voce di tariffa contingente doganale

Designazione della merce

146

0811.9090

147

0904.2090

148

1001.9040

149 150

1005.9030 2003.1000

151

2207.1000

152

2207.2000

153

2208.6020

201

0406.1010/ 0406.9099

Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Pimenti (del genere Capsicum o del genere Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione di animali Granoturco, per l'alimentazione di animali Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo Vodka, in recipienti di capacità non eccedente 2l Formaggi e latticini, importati nei limiti del contingente doganale AELS esente da dazio

[1] [2]

RU 2004

Contingente doganale, tonnellate nette

1 000 t

150 t 50 000 t 13 000 t 1 700 t 5 000 t 2 000 t 500 t 60 t

Designazione: Per «Porto» s'intende un vino di qualità proveniente dalla zona geografica di produzione di Porto in Portogallo secondo l'ordinanza (CEE) n. 823/87.

Designazione: Per «Retsina» si intende un vino da tavola secondo le prescrizioni di norma comuni (art. 17 e allegato I dell'ordinanza (CEE) n. 822/87).

1595

Ordinanza sul libero scambio

RU 2004

Allegato 4 Numero del Voce di tariffa contingente doganale

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

137 138 139

1596

0101.9095

Designazione della merce

Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e quelli da macello) 0207.1481 Petti di galli e galline, congelati 0207.1491 Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati 0207.2781 Petti di tacchini e tacchine, congelati 0207.2791 Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati 0207.3311 Anatre, non tagliate in pezzi, congelate 0207.3400 Fegati grassi di anatre, oche o di faraone, freschi o refrigerati 0207.3691 Pezzi e frattaglie di anatre, oche o di faraone, esclusi i fegati grassi, congelati 0208.1000 Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate 0208.9010 Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate ex 0407.0010 Uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte ex 0409.0000 Miele d'acacia ex 0409.0000 Altro miele naturale, diverso da quello d'acacia 0707.0030 Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile 0707.0031 Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre 0707.0050 Cetriolini, freschi o refrigerati 0709.6012 Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre 0711.9000 Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati 0712.2000 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate 0713.1011 Piselli (Pisum sativum), in grani intieri, non lavorati, per l'alimentazione di animali 0713.1019 Piselli (Pisum sativum), in grani intieri, non lavorati, diversi da quelli per l'alimentazione di animali o per fabbricare la birra

Contingente doganale, tonnellate nette

67 capi 1 333 t 800 t 533 t 400 t 467 t 13 t 67 t 1 133 t 67 t 100 t 133 t 33 t 100 t 92 t 200 t 1 118 t 100 t

67 t 667 t 667 t

Ordinanza sul libero scambio

Numero del Voce di tariffa contingente doganale

140 141 142 143 144

145 146

147 148 149 150 151 152 153

0809.4013

Designazione della merce

Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa, dal 1° luglio al 30 settembre 0810.1011 Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto 0810.2011 Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre ex 0811.1000 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione ex 0811.2090 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l'ulteriore lavorazione 0811.9010 Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0811.9090 Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0904.2090 Pimenti (del genere Capsicum o del genere Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati 1001.9040 Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione di animali 1005.9030 Granoturco, per l'alimentazione di animali 2003.1000 Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico 2207.1000 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più 2207.2000 Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo 2208.6020 Vodka, in recipienti di capacità non eccedente 2 l

RU 2004

Contingente doganale, tonnellate nette

600 t 200 t 250 t 667 t 667 t

133 t 667 t

100 t 33 333 t 8 667 t 1 133 t 3 333 t 1 333 t 333 t

1597

Allegato 3

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I

L'allegato 2 dell'ordinanza del 29 gennaio 199722 sulle preferenze tariffali è modificato come segue:

Parte 1: Elenco dei Paesi e territori in sviluppo cui sono accordate le aliquote di dazio preferenziali America È cancellato dall'elenco: Cile II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 200423.

28 aprile 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

22 23

RS 632.911 Data dell'entrata in vigore per decisione presidenziale del 19 novembre 2004.

1598

2004­0799