Termine di referendum: 26 gennaio 2006

Codice delle obbligazioni (CO) (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) Modifica del 7 ottobre 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20041, decreta: I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 663b, titolo marginale IV. Allegato 1. In generale

Art. 663bbis 2. Indicazioni supplementari per le società con azioni quotate in borsa a. Retribuzioni

1 2

Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare nell'allegato del bilancio:

1

1.

tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio d'amministrazione;

2.

tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione);

3.

tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo;

4.

le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;

FF 2004 3995 RS 220

2004-0661

5305

Codice delle obbligazioni

5.

2

3

le retribuzioni non usuali sul mercato da essere direttamente o indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1­4.

Sono considerate retribuzioni in particolare: 1.

gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;

2.

le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;

3.

le prestazioni in natura;

4.

l'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione;

5.

le indennità di partenza;

6.

le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;

7.

la rinuncia a crediti;

8.

le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità;

9.

tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

Nell'allegato del bilancio vanno inoltre indicati: 1.

tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;

2.

i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;

3.

i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.

Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere:

4

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1.

l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;

2.

l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;

3.

l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

Codice delle obbligazioni

Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

5

Art. 663c, titolo marginale e cpv. 3 b. Partecipazioni

Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.

3

Art. 663d, titolo marginale V. Rapporto annuale

Art. 663e, titolo marginale VI. Conto di gruppo 1. Allestimento obbligatorio

Art. 663h, titolo marginale VII. Protezione e adeguamento

Art. 664, titolo marginale VIII. Valutazione 1. Spese di costituzione, d'aumento del capitale e d'organizzazione

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Codice delle obbligazioni

II La legge del 24 marzo 20003 sul personale federale è modificata come segue: Art. 6a cpv. 6 Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1­5 siano applicati per analogia a tutte le imprese con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società sono applicabili gli articoli 663bbis e 663c capoverso 3 del Codice delle obbligazioni4.

6

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005

La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 18 ottobre 20055 Termine di referendum: 26 gennaio 2006

3 4 5

RS 172.220.1 RS 220 FF 2005 5305

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