Termine di referendum: 26 gennaio 2006
Codice delle obbligazioni (CO) (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) Modifica del 7 ottobre 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20041, decreta: I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 663b, titolo marginale IV. Allegato 1. In generale
Art. 663bbis 2. Indicazioni supplementari per le società con azioni quotate in borsa a. Retribuzioni
1 2
Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare nell'allegato del bilancio:
1
1.
tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio d'amministrazione;
2.
tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione);
3.
tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo;
4.
le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;
FF 2004 3995 RS 220
2004-0661
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Codice delle obbligazioni
5.
2
3
le retribuzioni non usuali sul mercato da essere direttamente o indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 14.
Sono considerate retribuzioni in particolare: 1.
gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2.
le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;
3.
le prestazioni in natura;
4.
l'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione;
5.
le indennità di partenza;
6.
le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;
7.
la rinuncia a crediti;
8.
le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità;
9.
tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.
Nell'allegato del bilancio vanno inoltre indicati: 1.
tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2.
i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3.
i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.
Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere:
4
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1.
l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2.
l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3.
l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.
Codice delle obbligazioni
Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.
5
Art. 663c, titolo marginale e cpv. 3 b. Partecipazioni
Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.
3
Art. 663d, titolo marginale V. Rapporto annuale
Art. 663e, titolo marginale VI. Conto di gruppo 1. Allestimento obbligatorio
Art. 663h, titolo marginale VII. Protezione e adeguamento
Art. 664, titolo marginale VIII. Valutazione 1. Spese di costituzione, d'aumento del capitale e d'organizzazione
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II La legge del 24 marzo 20003 sul personale federale è modificata come segue: Art. 6a cpv. 6 Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 15 siano applicati per analogia a tutte le imprese con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società sono applicabili gli articoli 663bbis e 663c capoverso 3 del Codice delle obbligazioni4.
6
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005
Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005
La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 18 ottobre 20055 Termine di referendum: 26 gennaio 2006
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RS 172.220.1 RS 220 FF 2005 5305
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