Termine di referendum: 6 aprile 2006

Legge federale che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20042, decreta: Art. 1

Scopo

La Confederazione può promuovere l'insediamento sostenibile di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 1

Misure

Fra le misure rientrano in particolare: a.

pubblicazioni;

b.

organizzazione di seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;

c.

attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;

d.

informazioni a singole imprese.

La Confederazione segue l'evoluzione dei principali mercati e gruppi bersaglio esteri. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.

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La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.

Art. 3

Esecuzione

Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

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Il Seco può far capo a terzi.

Sui principali mercati esteri sono impiegate agenzie locali o singole persone, con la stessa funzione, in particolare presso le rappresentanze della Confederazione.

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RS 101 FF 2004 6401

2004-1571

6645

Promozione dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera. LF

Sugli altri mercati, le misure sono attuate tramite le istituzioni già esistenti, in particolare tramite le rappresentanze svizzere all'estero, le camere di commercio estero e altre organizzazioni che rappresentano gli interessi svizzeri all'estero.

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5 L'attuazione avviene in stretta sintonia con altri organi federali e istituzioni attivi in settori d'attività analoghi.

Il Seco svolge dopo tre anni una valutazione scientifica della promozione della piazza imprenditoriale.

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Art. 4

Finanziamento

I mezzi necessari per il finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera sono stanziati di regola sotto forma di limite di spesa per un periodo di quattro anni.

Art. 5 1

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° marzo 2006 qualora il termine di referendum scada inutilizzato. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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La presente legge ha effetto per sei anni.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 27 dicembre 20053 Termine di referendum: 6 aprile 2006

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FF 2005 6645

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