Decreto federale che accorda la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Friburgo
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20042, decreta: Art. 1 La garanzia federale č accordata alla costituzione del Cantone di Friburgo, accettata in votazione popolare il 16 maggio 2004.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
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RS 101 FF 2005 347
2004-2128
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Garanzia federale alla costituzione del Cantone di Friburgo. DF
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