Problematica della ripartizione delle eccedenze nella previdenza professionale Rapporto del 22 giugno 2004 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale Rapporto del 13 maggio 2004 dell'Organo parlamentare di controllo dell'Amministrazione a destinazione delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati Perizia del 16 aprile 2004 relativa alla ripartizione delle eccedenze, rapporto finale del prof. dott. H. Schmid e dell'AON Chuard Consulting AG Parere del Consiglio federale del 1° ottobre 2004

Onorevoli presidente e consiglieri, vi sottoponiamo di seguito il nostro parere in merito al rapporto del 22 giugno 2004 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sull'indagine relativa alla problematica della ripartizione delle eccedenze nella previdenza professionale.

Gradite, onorevole presidente e onorevoli consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° ottobre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelleria della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-2185

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Parere 1

Situazione iniziale

La presente indagine prende spunto dall'annuncio dato nell'estate 2002 dal Consiglio federale dell'intenzione di diminuire il tasso minimo d'interesse nella previdenza professionale nonostante i buoni ricavi conseguiti in borsa negli anni Novanta.

Alla luce di questo scenario, si sono fatte strada supposizioni circa il cosiddetto «furto delle rendite», che ha portato alla richiesta di una maggiore trasparenza nell'intero settore della previdenza professionale, in particolare nell'assicurazione vita.

Con le misure legislative decise nell'ambito della 1a revisione LPP, in particolare con l'introduzione delle prescrizioni in materia di trasparenza nell'articolo 65b LPP e nell'articolo 6a della legge sull'assicurazione vita (LAssV), con la dichiarazione di obbligatorietà di Swiss GAAP RPC 26 nell'articolo 47 capoverso 2 OPP2 nonché con il disciplinamento dei diritti d'informazione degli assicurati nell'articolo 86b LPP sono state poste le basi per una trasparenza completa nella previdenza professionale. Parallelamente, abbiamo avviato nella nostra «Agenda per la sicurezza e lo sviluppo ulteriore della previdenza professionale» misure volte a rafforzare la vigilanza nella previdenza professionale. Le due commissioni d'esperti Brühwiler (ottimizzazione della vigilanza) e Riemer (forme giuridiche delle istituzioni di previdenza) da noi costituite hanno consegnato i loro rapporti intermedi. Ne abbiamo preso atto il 25 agosto 2004, unitamente alle raccomandazioni ivi contenute, conferendo fra l'altro a una commissione subentrante l'incarico di elaborare in via prioritaria entro la fine del 2005 progetti normativi di consultazione volti a ottimizzare la vigilanza sulla previdenza professionale.

Con l'introduzione delle prescrizioni in materia di trasparenza (art. 61 LAssV e art. 68 cpv. 3 e 4 LPP), la vigilanza esercitata dall'UFAP sugli istituti d'assicurazione privati, attivi nel settore della previdenza professionale, assumerà un orientamento decisamente più rigoroso. Gli assicuratori vita privati devono ­

separare il fondo di garanzia, gestito sino a questo momento in comune, in un fondo di garanzia distinto solo per la previdenza professionale e in uno per le rimanenti assicurazioni vita,

­

tenere una contabilità d'esercizio separata per il settore della previdenza professionale conformemente alla legge sull'assicurazione vita,

­

assicurare inoltre per l'ambito della previdenza professionale una quota minima di distribuzione a favore degli assicurati in funzione dei proventi incassati.

Al momento della redazione della perizia le prescrizioni summenzionate sulla trasparenza non esistevano ancora. La loro entrata in vigore ha mutato nel frattempo notevolmente l'attuale contesto di base, dal momento che le raccomandazioni relative alle prescrizioni sulla trasparenza, formulate nell'ambito delle conclusioni della Commissione della gestione in merito al rapporto del prof. Schmid, erano già state considerate e anche attuate.

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Il presente parere si riferisce unicamente al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, che dal canto suo riprende le constatazioni più importanti della perizia del prof. Schmid.

2

Parere del Consiglio federale

2.1

Raccomandazione 1: Rilevazione dei dati e presentazione contabile

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a provvedere affinché ogni anno siano rilevati dati significativi e rappresentativi per tutto il settore della previdenza professionale. Esso si adopera affinché siano applicate norme contabili che consentano di confrontare il metodo di determinazione delle eccedenze per tutti gli istituti di previdenza.

Dal 1° aprile 2004 (1° pacchetto della 1a revisione LPP), tutti gli istituti di previdenza sono obbligati per legge a osservare nella loro presentazione contabile le norme di Swiss GAAP RPC 26 (applicabili per la prima volta all'esercizio 2005). La partecipazione alle eccedenze prevista nei contratti d'assicurazione vita va esposta nel conto d'esercizio al numero 8 lettera R.

Da qualche tempo, l'Ufficio federale di statistica ha avviato lavori per una revisione completa della statistica delle casse pensioni. Sulla base di accertamenti fondati e di un'estesa valutazione del fabbisogno d'informazioni sono state fissate le linee fondamentali delle innovazioni concettuali. La statistica biennale è stata quindi sostituita da una rilevazione parziale ridotta a scadenza annuale e da una rilevazione completa quinquennale. L'indagine annuale conterrà, oltre a dati strutturali, soprattutto dati ricavati dal conto annuale e si rivolgerà a tutti gli istituti di previdenza con prestazioni regolamentari. Includendo aspetti internazionali e di economia pubblica, l'attuale catalogo delle domande è stato ampliato. Esso si basa per quanto possibile su Swiss GAAP RPC 26. Per poter disporre più rapidamente di determinati risultati provvisori, si sta valutando attualmente la possibilità di costituire un campione nella rilevazione parziale annua. In tal modo nell'autunno dell'anno corrente sarebbero già disponibili dati rappresentativi per l'esercizio trascorso.

Come rilevato a più riprese dal prof. Schmid nel suo rapporto (cfr. ad es. n. 4.4.5.2), l'UFAP dispone di una grande quantità di dati rilevati elettronicamente dal 1996 presso assicuratori vita privati. I dati sono gestiti mediante una banca dati relazionale strutturata mediante tabelle. Questa banca dati non è stata tuttavia concepita solo per la previdenza professionale. I dati relativi a tutto il settore operativo (previdenza individuale e professionale, settore diretto
malattia ed estero, nonché settore assunto quale misura di sicurezza supplementare) occupano un vasto spazio, poiché l'UFAP deve valutare la solvibilità dell'impresa d'assicurazione nel suo insieme.

Dati dettagliati per l'assicurazione vita figurano in 34 moduli di rilevazione, di cui 5 sono differenziati secondo i campi «Paese», «ramo assicurativo» e «valuta». Questi moduli di rilevazione contengono le seguenti indicazioni in special modo per il settore della previdenza professionale: ­

premi;

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pagamenti per casi assicurativi;

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spese per la partecipazione alle eccedenze in funzione del risultato; 607

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riporto dei premi e relative variazioni;

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riserva matematica, suddivisa secondo basi, e relative variazioni;

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quote accreditate delle eccedenze degli assicurati;

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accantonamento per casi assicurativi avvenuti e non ancora liquidati e relative variazioni;

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accantonamento per partecipazione alle eccedenze in funzione del risultato;

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altri accantonamenti di tipo attuariale;

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effettivo, nuove entrate, uscite per decesso, invalidità, scadenza, riduzione, scioglimento del rapporto d'impiego, libero passaggio o risoluzione del contratto;

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indicazioni relative alla quota dei riassicuratori;

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perdita o guadagno dai rischi di mortalità, invalidità, storno;

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attribuzione e prelievo dal fondo eccedenze;

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quote delle eccedenze attribuite allo stipulante dell'assicurazione, suddivise secondo il tipo d'utilizzazione (aumento della prestazione assicurata, deposito fruttifero d'interessi, computo con i premi o versamento).

Questi dati possono essere estratti dalla banca dati dell'UFAP in fogli excel e presentati, a seconda della problematica scelta, sotto ottiche diverse mediante una tecnica di tabelle poliedriche. I proventi di capitale e i costi non possono per contro essere attribuiti direttamente al settore della previdenza professionale, dal momento che confluiscono nel settore collettivo per tutto l'effettivo di assicurati. Gli assicuratori vita li attribuiscono poi alla previdenza professionale secondo una contabilità analitica interna mediante adeguate chiavi.

Dall'esercizio 2001, l'UFAP rileva le cifre della previdenza professionale ricorrendo a una speciale indagine supplementare.

Dall'esercizio 2005, questa indagine sarà sostituita da un nuovo conto d'esercizio, previsto dal nuovo articolo 6a sulla trasparenza della legge sull'assicurazione vita, la quale comprenderà un bilancio, un conto economico distinto, indicazioni sull'effettivo e indicazioni dettagliate relative alla valutazione degli attivi e dei passivi, ai valori di mercato e alle riserve di valutazione. Le richieste di trasparenza nella perizia sulla ripartizione delle eccedenze potranno essere in tal modo soddisfatte, sempre che riguardino gli assicuratori vita. In particolare sarà possibile attribuire i proventi di capitale direttamente al conto d'esercizio per la previdenza professionale.

I costi saranno attribuiti alla previdenza professionale con l'ausilio di una contabilità analitica interna tenuta in maniera regolamentare applicando adeguate chiavi che saranno rese note.

L'UFAP e l'UFAS procederanno in maniera coordinata per riconoscere eventuali lacune e doppioni nella rilevazione dei dati e per assicurare una gestione concertata dei dati sulla previdenza professionale.

L'UFAP provvederà inoltre affinché il conto d'esercizio della previdenza professionale sia conforme alla norma contabile RPC 26, che dovrà essere applicata dagli istituti di previdenza dal 2005.

A livello locale, per quanto riguarda le operazioni svizzere, gli assicuratori vita privati si avvalgono del metodo statutario di presentazione dei conti conformemente 608

al Codice delle obbligazioni. Tale metodo comporta in particolare la costituzione di riserve di valutazione sugli investimenti di capitale. Queste riserve hanno lo scopo di livellare le oscillazioni del reddito nel conto economico e di compensare negli anni favorevoli le perdite non realizzate sugli investimenti di capitale subite in anni sfavorevoli. L'importo effettivo del patrimonio d'investimento, l'andamento delle riserve di valutazione e di conseguenza il rendimento effettivo dei capitali figureranno in maniera chiara e comprensibile in allegato al conto d'esercizio, unitamente ai valori di mercato e alle riserve di valutazione per ogni categoria d'investimento. A questo riguardo, i flussi in entrata e in uscita devono essere nettamente distinti per gli investimenti di capitale e considerati nei calcoli. Le riserve di valutazione potranno essere costituite in futuro solo applicando la quota minima di ripartizione.

I consorzi assicurativi attivi a livello internazionale, che trattano pressoché il 90 per cento del settore della previdenza professionale coperto dagli assicuratori privati, sono tenuti a osservare le pertinenti prescrizioni contabili internazionali come IFRS/IAS e US GAAP per le chiusure consolidate dei consorzi, nonché il metodo statutario di presentazione dei conti secondo il CO per le chiusure annuali locali.

L'UFAP ha pertanto iniziato già prima dell'entrata in vigore delle prescrizioni sulla trasparenza a elaborare prescrizioni contabili, che fossero nello stesso tempo compatibili con le prescrizioni contabili internazionali, con il metodo statutario secondo il CO e con Swiss GAAP RPC 26. L'obiettivo di disporre di una visione comparata delle modalità di calcolo e di ripartizione delle eccedenze rende complessa e impegnativa l'elaborazione di simili prescrizioni contabili. La base legale per l'emanazione di prescrizioni vincolanti in materia di presentazione dei conti sarà data nel nuovo diritto sulla sorveglianza.

Con l'elaborazione di nuove prescrizioni contabili e la connessa revisione dei rapporti all'UFAP, i piani contabili degli assicuratori privati verranno unificati, garantendone di conseguenza l'eventuale raffronto. Le norme contabili saranno prescritte in maniera vincolante dall'UFAP in un manuale contabile, dopo essere state armonizzate con gli standard internazionali.
Le disposizioni di Swiss GAAP RPC 26 aumenteranno notevolmente la trasparenza in seno agli istituti di previdenza, anche se non si potrà raggiungere una «comparabilità» assoluta. Questo vale soprattutto per l'esigenza di disporre di una visione comparativa del calcolo delle eccedenze. Di conseguenza, a tutti gli assicuratori vita privati nonché agli istituti di previdenza autonomi e parzialmente autonomi con primati di diverso tipo (primato dei contributi e primato delle prestazioni) sarebbero applicate le stesse basi e gli stessi metodi per la determinazione delle eccedenze (interesse di risparmio, interesse tecnico, accantonamenti, riserve, miglioramenti delle prestazioni ecc.). Ciò rappresenterebbe una notevole ingerenza nell'autonomia e nell'autodeterminazione degli istituti di previdenza, richiederebbe un'elevata densità normativa e non terrebbe conto delle peculiarità degli istituti di previdenza, peculiarità che distinguono gli stessi fra di loro e dagli assicuratori vita. Una simile operazione comporterebbe inoltre notevoli costi amministrativi.

Per i motivi summenzionati non va raccomandata la «comparabilità» tra assicuratori vita privati e istituti di previdenza nell'ambito della determinazione delle eccedenze.

Con queste misure, la situazione in materia di dati della previdenza professionale è migliorata sensibilmente. Se dopo l'introduzione del nuovo concetto di rilevazione dovessero emergere punti deboli, il Consiglio federale adotterà senza indugio i necessari miglioramenti.

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2.2

Raccomandazione 2: Richieste del prof. Schmid e protezione contro gli abusi

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a garantire, nell'ambito della sorveglianza, la trasparenza completa sull'utilizzazione dei mezzi della previdenza professionale conformemente alle richieste del prof. Schmid e a impedire abusi che pregiudicano gli interessi degli assicurati.

Secondo l'articolo 65a LPP (trasparenza), gli istituti di previdenza sono tenuti a osservare il principio della trasparenza nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità. Essi devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese amministrative, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura. In tal modo si dovrà garantire fra l'altro che l'organo paritetico possa svolgere il suo compito direttivo.

Al più tardi con l'esercizio 2005 tutti gli istituti di previdenza saranno obbligati a presentare il conto annuale secondo Swiss GAAP RPC 26. Tale conto annuale comprende il bilancio, il conto d'esercizio e l'allegato. Per queste tre parti del conto annuale sono prescritte una struttura e una specificazione vincolanti. In tal modo è colmata una lacuna, a cui l'attuale legislazione (LPP e Codice delle obbligazioni) non ha sinora potuto porre rimedio in misura sufficiente. Uniformando la designazione delle voci del conto annuale e la struttura, la trasparenza e la significatività del conto annuale aumentano chiaramente. Mediante il conto d'esercizio strutturato secondo categorie, le operazioni effettuate dall'istituto di previdenza e i singoli risultati annui (parte attuariale, parte investita) sono presentati in modo comprensibile anche per i profani. La presentazione in allegato serve a rendere il rendiconto trasparente nei confronti degli assicurati e delle autorità di vigilanza. In allegato deve figurare la situazione finanziaria effettiva e la sua evoluzione nel tempo.

L'allegato prevede anche una presentazione dettagliata lorda del conto d'esercizio.

In linea di massima, le informazioni in allegato che possono servire alla trasparenza vanno intese in maniera vincolante. Queste comprendono, fra molte altre, indicazioni sull'organizzazione e sul finanziamento, sui principi di valutazione e di
presentazione dei conti, sul riconoscimento, sull'analisi e sulla copertura dei rischi attuariali nonché sul grado di copertura. L'allegato contiene spiegazioni inerenti alla situazione patrimoniale e al risultato netto degli investimenti patrimoniali per categoria d'investimento nonché altre informazioni con riferimento alla situazione finanziaria (costituzione e scioglimento di riserve di oscillazione del valore, investimenti presso il datore di lavoro, particolari operazioni d'affari, transazioni patrimoniali e molto altro ancora).

Le fondazioni collettive e comuni devono allestire il conto annuale in modo che le informazioni pertinenti siano disponibili sia per la singola cassa pensioni sia per l'istituzione nel suo insieme. Riunendo le chiusure delle casse pensioni non si deve procedere a compensazioni fra attivi e passivi né fra oneri e ricavi. Abbiamo emanato disposizioni supplementari sulle modalità di presentazione di queste informazioni, tenuto conto della proporzionalità dell'onere sino a livello della cassa pensioni (art. 65a cpv. 4 LPP). Queste disposizioni supplementari sono state integrate nell'OPP2 e sono in vigore dal 1° aprile 2004. Sotto il capitolo riguardante la trasparenza è disciplinato nell'articolo 48b OPP2 l'obbligo d'informazione delle istituzioni 610

collettive rispetto a ogni cassa pensioni. L'articolo 48c OPP2 disciplina l'obbligo d'informazione rispetto agli assicurati e l'articolo 48d OPP2 obbliga l'istituto di previdenza a fissare in un regolamento le basi per il calcolo della partecipazione alle eccedenze e i principi per la loro ripartizione. Esso deve allestire annualmente un conteggio commentato e comprensibile sul calcolo e sulla ripartizione della partecipazione alle eccedenze.

Le fondazioni collettive degli assicuratori vita sottostanno attualmente alla vigilanza dell'UFAS. Allo scopo di attuare le raccomandazioni della commissione d'esperti Brühwiler, già oggi realizzabili, e di garantire l'esecuzione delle prescrizioni sulla trasparenza, sono creati nell'ambito di un progetto interno all'UFAS i necessari strumenti di vigilanza. Sono pure stati autorizzati posti supplementari.

Con il pacchetto di misure legislative relative alla trasparenza nell'ambito della 1a revisione LPP, in particolare con l'introduzione di Swiss GAAP RPC 26, nonché con il disciplinamento dei diritti d'informazione degli assicurati nell'articolo 86b LPP e la loro precisazione nell'OPP2 sono state poste le basi per una trasparenza molto estesa nella previdenza professionale conformemente alle richieste contenute nella perizia Schmid. Parallelamente, abbiamo avviato misure tese a rafforzare la vigilanza sulla previdenza professionale nell'ambito della nostra «Agenda per la sicurezza e l'ulteriore sviluppo della previdenza professionale». Le due commissioni d'esperti Brühwiler (ottimizzazione della vigilanza) e Riemer (forme giuridiche di istituti di previdenza), da noi costituite, hanno consegnato i loro rapporti intermedi.

Il 25 agosto 2004 ne abbiamo preso atto, unitamente alle raccomandazioni ivi contenute, e abbiamo conferito fra l'altro l'incarico a una commissione subentrante di elaborare, in via prioritaria, entro la fine del 2005 progetti da porre in consultazione per un'ottimizzazione della vigilanza sulla previdenza professionale.

Il DFI ha inoltre conferito all'UFAS l'incarico di disciplinare in un'ordinanza le raccomandazioni della commissione Brühwiler, che possono essere attuate senza modifiche legali e che servono a rafforzare la vigilanza e di sottoporre al Consiglio federale una corrispondente proposta nel corso del 2005.

Secondo il diritto
vigente, l'UFAP vigila affinché la legislazione sulla previdenza professionale, nonché in via sussidiaria il diritto sul contratto d'assicurazione e la legislazione sulla sorveglianza, siano rispettati dagli assicuratori vita privati e interviene contro abusi che minacciano gli interessi degli assicurati (art. 17 cpv. 2 dell'attuale legge sulla sorveglianza degli assicuratori).

Per quanto riguarda la determinazione e la ripartizione delle eccedenze nella previdenza professionale, gli articoli 49 e seguenti OAssV entrati in vigore il 1° aprile 2004 garantiscono che non sia possibile raggirare gli assicurati. Va in particolare menzionato l'articolo 49h OAssV, che prescrive una quota legale minima di ripartizione (Legal Quote).

L'articolo 44 capoverso 3 della nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori consente inoltre al Consiglio federale di concretizzare la sorveglianza sugli abusi a livello di ordinanza. Nel progetto di consultazione dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS) è precisato il concetto di «abuso».

Le misure legislative nell'ambito della 1a revisione LPP, in particolare l'emanazione di prescrizioni più dettagliate sulla trasparenza, i provvedimenti avviati sulla nuova struttura della sorveglianza della previdenza professionale nonché il progetto interno all'UFAS consentono di adempiere ampiamente, e anche di attuare, le raccomanda611

zioni formulate nell'ambito delle conclusioni della Commissione della gestione in merito al rapporto del prof. Schmid. A complemento delle nuove disposizioni legali sulla trasparenza, le direttive del Consiglio federale dell'11 maggio 1988 sull'obbligo degli istituti di previdenza di fornire informazioni ai loro assicurati sono come sempre valide. Queste direttive sono destinate alle autorità di vigilanza, che sono incaricate di attuare gli obblighi d'informazione elencati nelle direttive nei confronti degli assicurati presso gli istituti di previdenza interessati. Riguardo alla trasparenza, non vediamo al momento alcuna necessità d'intervenire nell'ambito della previdenza professionale.

2.3

Raccomandazione 3: Delimitazione della sorveglianza e principi della LPP

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a disciplinare in maniera vincolante e chiara la delimitazione delle competenze e le responsabilità in materia di sorveglianza tra l'UFAP e l'UFAS (compresi i Cantoni). A questo riguardo esso indicherà come saranno considerati i principi della LPP nell'ambito della sorveglianza degli assicuratori secondo la LSA.

Attualmente, il Parlamento sta dibattendo nell'ambito della revisione della legge sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione (LSA) la questione delle competenze in materia di vigilanza. In questo momento non spetta a noi emanare un disciplinamento a questo proposito.

Sta di fatto che sino ad ora l'UFAP ha sorvegliato gli assicuratori vita privati e l'UFAS gli istituti di previdenza (comprese le fondazioni collettive). Le fondazioni collettive costituite da assicuratori vita privati sono istituti di previdenza registrati ai sensi dell'articolo 48 LPP, istituti direttamente assoggettati alla sorveglianza della competente autorità cantonale LPP o dell'UFAS.

Le fondazioni collettive in parte autonome, che amministrano direttamente il patrimonio, devono investire il patrimonio previdenziale secondo le prescrizioni della LPP. Qualora, accanto ai rischi attuariali, fossero coperti presso un assicuratore vita privato anche i rischi sul mercato dei capitali (misure di sicurezza supplementari), i depositi previdenziali vanno gestiti secondo le prescrizioni della LSA.

Mediante le prescrizioni sulla trasparenza introdotte con il 1° pacchetto della 1a revisione LPP nelle legislazioni sulla previdenza professionale (LPP, OPP2) e sugli istituti d'assicurazione privati (LAssV, OAssV), le responsabilità in materia di sorveglianza tra l'UFAP e l'UFAS vengono delimitate più chiaramente e fissate in maniera più vincolante.

Concretamente l'UFAP controlla le modalità di determinazione della partecipazione alle eccedenze presso gli assicuratori privati nonché la loro ripartizione sugli istituti di previdenza assicurati conformemente all'articolo 49 e seguenti dell'ordinanza sull'assicurazione vita nonché all'articolo 68 capoversi 3 e 4 LPP. L'UFAS provvede affinché la distribuzione delle quote delle eccedenze disponibili presso l'istituto di previdenza alle casse pensioni (presso istituzioni collettive) e successivamente
a favore degli assicurati avvenga conformemente all'articolo 68a LPP e agli articoli 48 e seguenti OPP2. Dal canto suo, l'UFAP si adopera affinché gli assicuratori vita privati che hanno contratti con le istituzioni collettive forniscano a queste ultime le

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necessarie informazioni sulla base del conto d'esercizio secondo l'articolo 6a della legge sull'assicurazione vita (art. 48b cpv. 2 OPP2).

In particolare, l'introduzione della gestione paritetica presso le fondazioni collettive e il connesso scioglimento dell'interdipendenza a livello organizzativo e di personale faciliteranno notevolmente all'UFAS la sorveglianza sulle fondazioni collettive degli assicuratori vita privati.

La nuova commissione da noi costituita per ottimizzare la vigilanza (cfr. n. 2.2 più sopra) si occuperà anche del problema d'interfaccia UFAP ­ UFAS.

Con la 1a revisione LPP, l'articolo 1 LPP (scopo) è completato con il capoverso 3. Il Consiglio federale è incaricato di precisare i principi della previdenza professionale (adeguatezza, collettività, parità di trattamento, conformità ai piani, principio assicurativo). Un comitato della Commissione federale LPP ha dato avvio ai lavori per l'attuazione di questo mandato. Nella prima metà del 2005, il DFI ci presenterà un progetto corrispondente. Le nuove disposizioni dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2006 con il 3° pacchetto della 1a revisione LPP.

Questi principi sono stati ampiamente osservati nell'ambito della sorveglianza sugli istituti d'assicurazione privati, sia al momento dell'esame delle tariffe che di quello dei disciplinamenti in materia di partecipazione alle eccedenze.

Il principio della parità di trattamento è stato ora esplicitamente considerato anche a livello d'ordinanza con l'adozione dell'articolo 49n dell'ordinanza sull'assicurazione vita (OAssV).

Riguardo all'attuazione dei principi della LPP da parte degli assicuratori vita privati rimandiamo inoltre all'articolo 68 capoversi 3 e 4 (entrambi nuovi) LPP. Secondo queste disposizioni, gli assicuratori vita privati devono fornire agli istituti di previdenza le necessarie informazioni affinché essi possano garantire la trasparenza necessaria prevista nell'articolo 65a. Fra queste informazioni figurano in particolare un conto annuale comprensibile sulla partecipazione alle eccedenze. Da tale conto deve emergere chiaramente su quali basi è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata ripartita. L'articolo 49n (nuovo) capoverso 2 dell'ordinanza sull'assicurazione vita (OAssV) menziona i criteri di ripartizione che
garantiscono la parità di trattamento. Con la modifica dell'ordinanza sull'assicurazione vita, in particolare con le nuove disposizioni sancite negli articoli 49 e seguenti, si garantisce che i principi LPP possano essere osservati da parte degli assicuratori vita privati anche nell'ambito di contratti assicurativi completi e verificati dall'UFAP.

2.4

Raccomandazione 4: Separazione istituzionale, finanziaria e di personale

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a esaminare se si debba procedere a una separazione istituzionale, finanziaria e di personale della previdenza professionale e della parte obbligatoria LPP dalle rimanenti operazioni degli assicuratori.

Con la costituzione di un fondo distinto di garanzia per la previdenza professionale e l'allestimento ora prescritto di un conto d'esercizio per la previdenza professionale è soddisfatta la richiesta di una separazione a livello finanziario.

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Mediante l'introduzione della gestione paritetica presso le istituzioni collettive e il conseguente scioglimento dell'interdipendenza a livello organizzativo e di personale tra assicuratori e fondazione collettiva è parimenti soddisfatta la richiesta di una separazione a livello istituzionale e di personale.

Nel suo rapporto intermedio anche la Commissione d'esperti Brühwiler (ottimizzazione della vigilanza) raccomanda l'autonomia economica e organizzativa delle fondazioni collettive sinora tenute dagli assicuratori vita. La nuova commissione che abbiamo deciso di costituire si chinerà su questa raccomandazione.

2.5

Raccomandazione 5: Imperativo della parità di trattamento e della parità contributiva

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale ad attuare l'imperativo della parità di trattamento e della parità contributiva nella ripartizione delle eccedenze della LPP nell'ambito della sorveglianza e dell'esecuzione delle disposizioni in materia di trasparenza sino a livello del singolo assicurato.

Il principio della parità di trattamento è già stato approfondito nel numero 2.3 con la richiesta ivi formulata di rispettare i principi della LPP nell'ambito della sorveglianza assicurativa secondo la LSA.

Nella ripartizione, la 1a revisione LPP fornisce un aiuto dal momento che, senza una decisione della Commissione della previdenza, le quote delle eccedenze vanno accreditate automaticamente all'avere di risparmio degli assicurati.

L'articolo 68a (nuovo) capoverso 1 LPP disciplina la partecipazione alle eccedenze in virtù di contratti d'assicurazione. Secondo questi ultimi, dopo la decisione sull'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3 LPP, le partecipazioni alle eccedenze previste da contratti d'assicurazione devono essere accreditate all'avere di risparmio degli assicurati.

È possibile derogare al capoverso 1 solo per: a.

le casse pensioni affiliate a una fondazione collettiva: se la commissione della previdenza della cassa pensioni prende esplicitamente una decisione di diverso tenore e la comunica alla fondazione collettiva;

b.

gli istituti di previdenza che non sono gestiti sotto forma di una fondazione collettiva: se l'organo paritetico prende esplicitamente una decisione di diverso tenore e la comunica all'istituto assicurativo.

Con questa disposizione, l'imperativo della parità di trattamento e della parità contributiva di tutti gli assicurati è garantito. Eventuali vantaggi a favore del datore di lavoro nell'utilizzazione di partecipazioni alle eccedenze sono quindi esclusi. Il consiglio di fondazione responsabile, in futuro autonomo, delle fondazioni collettive di assicuratori vita (art. 51 LPP) è posto nella condizione di verificare l'utilizzazione della partecipazione alle eccedenze esposta secondo Swiss GAAP RPC 26 quanto al rispetto dell'articolo 68a LPP. Parimenti, l'organo di revisione legale, cui compete la verifica della gestione della fondazione collettiva, deve esaminare la corretta utilizzazione delle partecipazioni alle eccedenze esposte e confermarla nell'ambito del suo rapporto all'autorità di vigilanza.

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Rimandiamo inoltre all'articolo 49n dell'ordinanza sull'assicurazione vita (OAssV), che enumera esaustivamente i criteri determinanti per la ripartizione delle eccedenze e provvede affinché in futuro la partecipazione alle eccedenze sia ripartita rigorosamente secondo i principi della LPP, in particolare tenuto conto dell'imperativo della parità di trattamento.

Come già menzionato nel quarto capoverso del numero 2.3., l'UFAP sorveglierà presso gli assicuratori vita privati la determinazione della partecipazione alle eccedenze e la relativa distribuzione agli istituti di previdenza assicurati; l'UFAS si attiverà in seguito e sorveglierà la distribuzione delle eccedenze disponibili alle casse pensioni (per le fondazioni collettive) e successivamente a favore degli assicurati.

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