Termine di referendum: 6 ottobre 2005

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) del 17 giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 110 capoverso 1 lettere a, b e d della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 20022, decreta:

Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente legge si prefigge di combattere il lavoro nero. A tal fine prevede agevolazioni amministrative e meccanismi di controllo e di sanzione.

Sezione 2: Procedura di conteggio semplificata per i premi delle assicurazioni sociali e le imposte Art. 2

Campo d'applicazione

Per i lavoratori occupati nella sua azienda il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo l'articolo 3, purché:

1 2 3

a.

il singolo stipendio non superi l'importo limite di cui all'articolo 7 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b.

la somma totale annua dei salari dell'azienda non superi il doppio della rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS; e

c.

i salari di tutto il personale siano conteggiati in procedura semplificata.

RS 101 FF 2002 3243 RS 831.40

2002-0224

3787

Legge contro il lavoro nero

Art. 3

Procedura

Il datore di lavoro annuncia i lavoratori alla cassa di compensazione AVS per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari nell'agricoltura, l'assicurazione contro gli infortuni e le imposte conformemente all'articolo 37a della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta e all'articolo 11 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

1

La cassa di compensazione AVS riscuote i contributi alle assicurazioni sociali e le imposte. I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono riscossi direttamente dagli assicuratori contro gli infortuni. Rimangono salve convenzioni più dettagliate tra casse di compensazione AVS e assicuratori contro gli infortuni.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 3: Organi cantonali di controllo Art. 4 I Cantoni designano nella loro legislazione l'organo cantonale di controllo competenti per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d'oneri.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi.

Le persone che operano negli o per gli organi cantonali di controllo non possono essere in nessun caso in rapporto di concorrenza economica diretta con le persone controllate.

3

4 L'organo cantonale di controllo riferisce ogni anno federale sulla propria attività al Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

Sezione 4: Obbligo di mantenere il segreto Art. 5 Chiunque partecipi all'esecuzione della presente legge è tenuto a mantenere il segreto su ogni accertamento fatto nell'ambito della sua attività di controllo.

4 5

RS 642.11 RS 642.14

3788

Legge contro il lavoro nero

Sezione 5: Esecuzione dei controlli Art. 6

Oggetto dei controlli

L'organo cantonale di controllo verifica l'osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte.

Art. 7 1

Competenze

Le persone incaricate dei controlli possono: a.

accedere alle aziende o ai posti di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;

b.

esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria;

c.

consultare e riprodurre tutti i documenti necessari;

d.

verificare l'identità dei lavoratori;

e.

controllare i permessi di dimora e di lavoro.

Le persone incaricate dei controlli devono farsi riconoscere in quanto tali; non possono in nessun caso prendere provvedimenti che pregiudichino la libertà delle persone controllate. All'occorrenza, in particolare qualora l'esecuzione dei controlli previsti dal capoverso 1 lettere d ed e lo richieda, possono farsi assistere dalla polizia.

2

Il Consiglio federale definisce le informazioni e i documenti necessari di cui al capoverso 1 lettere b e c.

3

Art. 8

Obbligo di collaborazione delle persone e aziende controllate

Su richiesta, le persone e aziende controllate sono tenute a fornire alle persone incaricate dei controlli i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

Devono inoltre permettere loro il libero accesso all'azienda e ai posti di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate.

Art. 9

Verbali

Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati solo gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale.

1

Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate.

2

3

L'organo cantonale di controllo: a.

trasmette il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito alle infrazioni accertate nell'ambito dei controlli;

b.

invia copia del verbale alle persone e aziende controllate; 3789

Legge contro il lavoro nero

c.

invia un estratto del verbale, con le loro deposizioni, alle persone che hanno fornito informazioni.

Se nell'ambito dei controlli secondo l'articolo 6 risultano indizi d'infrazione alla legge del 2 settembre 19996 sull'IVA, l'organo cantonale di controllo comunica i suoi accertamenti alle autorità competenti, affinché possano procedere a un'inchiesta e decidere.

4

Sezione 6: Perseguimento delle infrazioni Art. 10 Le autorità amministrative e giudiziarie applicano le sanzioni e i provvedimenti amministrativi conformemente alle disposizioni applicabili nel settore considerato.

1

Esse informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato le autorità competenti per le sanzioni di cui all'articolo 13.

2

Sezione 7: Collaborazione Art. 11

Collaborazione tra gli organi di controllo e altre autorità o organizzazioni

Le autorità cantonali o federali competenti in materia d'ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di stato civile come pure in materia fiscale collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.

1

Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 informano l'organo cantonale di controllo nel caso in cui gli accertamenti fatti nell'ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero.

2

Art. 12

Comunicazione dei risultati dei controlli

Le autorità fiscali cantonali avvisano le casse cantonali di compensazione se accertano che un reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente non è stato affatto dichiarato. Il Consiglio federale fissa l'importo minimo per il reddito che dev'essere annunciato.

1

Le autorità cantonali e federali competenti in materia d'assicurazione contro la disoccupazione o per l'esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d'asilo e di stranieri se:

2

6

RS 641.20

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a.

la persona scoperta nell'ambito dei controlli ha ottenuto un reddito da un'attività lucrativa dipendente o indipendente sul quale non sono stati pagati i contributi alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD); e

b.

non risulta a priori che il soggiorno della persona scoperta è conforme alle disposizioni vigenti.

Le altre autorità di cui all'articolo 11 comunicano alle autorità federali o cantonali eventualmente interessate nel caso specifico i risultati dei controlli effettuati in esecuzione dei loro compiti, qualora sussistano indizi che nell'ambito dell'esercizio di un'attività lucrativa sia stato disatteso il diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri o imposte alla fonte.

3

4

5

Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s'intendono: a.

le casse di compensazione AVS e le casse di compensazione familiare del diritto cantonale;

b.

gli assicuratori contro gli infortuni;

c.

i servizi incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

d.

le autorità fiscali cantonali e federali;

e.

le autorità competenti in materia d'asilo e di stranieri.

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Sezione 8: Sanzioni nel settore degli appalti pubblici e degli aiuti finanziari Art. 13 Se un datore di lavoro è condannato con sentenza passata in giudicato per inosservanza grave o reiterata dei suoi obblighi d'annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali o di stranieri, l'autorità cantonale competente lo esclude per cinque anni al massimo da futuri appalti pubblici a livello comunale, cantonale e federale oppure, per cinque anni al massimo, gli possono essere adeguatamente ridotti gli aiuti finanziari.

1

2

L'autorità cantonale competente comunica al Seco una copia della sua decisione.

Il Seco allestisce una lista dei datori di lavoro che, per decisione passata in giudicato, sono stati esclusi dagli appalti pubblici o cui gli aiuti finanziari sono stati ridotti.

Tale lista è accessibile al pubblico.

3

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Legge contro il lavoro nero

Sezione 9: Pretese dei lavoratori in virtù di un'attività lucrativa non autorizzata Art. 14

Obbligo d'informazione delle autorità

Nell'ambito di un procedimento d'espulsione o di allontanamento, le autorità avvertono lo straniero interessato che, segnatamente: a.

egli ha eventualmente pretese nei confronti di datori di lavoro in virtù di un'attività lucrativa non autorizzata;

b.

per far valere tali pretese egli ha la possibilità di designare un rappresentante.

Art. 15

Diritto d'azione delle associazioni dei lavoratori

Se è scoperto un caso di violazione dell'obbligo di autorizzazione o di annuncio previsto dal diritto in materia di stranieri e l'interessato ha già lasciato la Svizzera, le organizzazioni sindacali che per statuto tutelano gli interessi sociali ed economici dei loro membri hanno diritto di chiedere al giudice di accertare le pretese che tale persona potrebbe far valere nei confronti del datore di lavoro.

1

L'azione d'accertamento proposta secondo il capoverso 1 interrompe la prescrizione ai sensi dell'articolo 135 del Codice delle obbligazioni7.

2

L'azione si propone al giudice competente per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro secondo gli articoli 343 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni e 24 della legge del 24 marzo 20008 sul foro.

3

Sezione 10: Finanziamento Art. 16 Qualora si scoprano violazioni ai sensi dell'articolo 6, per le spese dei controlli vengono riscossi emolumenti presso le persone controllate. Il Consiglio federale disciplina i particolari e stabilisce la tariffa degli emolumenti.

1

Le spese dei controlli non coperte con emolumenti secondo il capoverso 1 né compensate dalle multe sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni.

2

La Confederazione può porre a carico del fondo di compensazione dell'AVS, del fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e della cassa suppletiva secondo la legge del 20 marzo 19819 sull'assicurazione contro gli infortuni una parte delle spese che deve assumere. Il Consiglio federale disciplina l'importo di tale onere. Il relativo contributo del fondo di compensazione dell'AVS è finanziato mediante supplementi 3

7 8 9

RS 220 RS 272 RS 832.20

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Legge contro il lavoro nero

prelevati in virtù dell'articolo 14bis della legge federale del 20 dicembre 194610 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Sezione 11: Protezione dei dati e disposizioni penali Art. 17

Protezione dei dati

L'organo cantonale di controllo è autorizzato a elaborare dati su persone fisiche e giuridiche:

1

a.

contenuti nei verbali dei controlli in cui sono stati scoperti uno o più casi di inosservanza dell'obbligo di annuncio e di autorizzazione secondo l'articolo 6;

b.

desunti da comunicazioni pervenutegli dalle autorità competenti per l'oggetto del controllo.

Le autorità cantonali competenti per le sanzioni di cui all'articolo 13 sono autorizzate a elaborare dati concernenti persone fisiche e giuridiche cui è stata inflitta una sanzione amministrativa o penale.

2

3

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare: a.

le categorie di dati personali che possono essere trattati e i diritti di accesso;

b.

le misure di protezione tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato;

c.

la durata di conservazione dei dati;

d.

l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali alla scadenza della durata di conservazione.

Le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati concernenti l'esattezza dei dati e il diritto d'accesso sono applicabili.

4

Art. 18

Contravvenzioni

Chiunque, intenzionalmente, ostacola o vanifica un controllo secondo gli articoli 6 e 7 oppure viola il suo obbligo di collaborazione secondo l'articolo 8 è punito con la multa. L'azione penale compete ai Cantoni.

Art. 19

Reati contro i doveri d'ufficio

Agli organi cantonali di controllo si applicano le disposizioni degli articoli 312 segg.

del Codice penale12 concernenti i reati contro i doveri d'ufficio.

10 11 12

RS 831.10 RS 235.1 RS 311.0

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Sezione 12: Valutazione Art. 20 Il Consiglio federale provvede a valutare l'efficacia dei provvedimenti adottati in virtù della presente legge.

1

Il Dipartimento federale dell'economia presenta un rapporto al Consiglio federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, e gli sottopone proposte per il seguito.

2

Sezione 13: Disposizioni finali Art. 21

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 22

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 28 giugno 200513 Termine di referendum: 6 ottobre 2005

13

FF 2005 3787

3794

Legge contro il lavoro nero

Allegato (art. 21)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 193114 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 22c cpv. 4 Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 200515 contro il lavoro nero.

4

2. Legge del 26 giugno 199816 sull'asilo Art. 96 cpv. 2 Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 200517 contro il lavoro nero.

2

3. Legge federale dell'11 aprile 188918 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 80 cpv. 2 n. 4 2

Sono parificati alle sentenze esecutive: 4.

14 15 16 17 18 19

le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 200519 contro il lavoro nero.

RS 142.20 RS ...; RU ... (FF 2005 3787) RS 142.31 RS ...; RU ... (FF 2005 3787) RS 281.1 RS ...; RU ... (FF 2005 3787)

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Legge contro il lavoro nero

4. Legge federale del 14 dicembre 199020 sull'imposta federale diretta Art. 37a

Procedura di conteggio semplificata

Per le piccole rimunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa a un'aliquota dello 0,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 200521 contro il lavoro nero. L'imposta sul reddito risulta così saldata.

1

2

L'articolo 88 capoverso 1 lettera a si applica per analogia.

Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS.

3

La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta. Essa trasferisce all'autorità fiscale competente le imposte incassate.

4

Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l'articolo 88 capoverso 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.

5

6 Il Consiglio federale disciplina i particolari; in tal ambito tiene conto degli articoli 88 e 89.

Art. 83 cpv. 1, secondo periodo ... Ne sono eccettuati gli introiti assoggettati all'imposizione secondo l'articolo 37a.

1

5. Legge federale del 14 dicembre 199022 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 11 cpv. 4 4 Per le piccole rimunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 200523 contro il lavoro nero. Le imposte cantonali e comunali sul reddito risultano così saldate. L'articolo 37 capoverso 1 lettera a si applica per analogia. Le imposte vanno consegnate periodicamente alla competente cassa di compensazione AVS. Questa rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta. Essa trasferisce all'autorità fiscale

20 21 22 23

RS 642.11 RS ...; RU ... (FF 2005 3787) RS 642.14 RS ...; RU ... (FF 2005 3787)

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Legge contro il lavoro nero

competente le imposte incassate. Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l'articolo 37 capoverso 3 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.

Art. 32 cpv. 1 I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a una ritenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. L'imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. Ne sono eccettuati gli introiti assoggettati all'imposizione secondo l'articolo 11 capoverso 4.

Rimane salva la tassazione ordinaria giusta l'articolo 34 capoverso 2.

1

6. Legge federale del 20 dicembre 194624 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 5 cpv. 5 Abrogato Art. 14 cpv. 5 Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.

5

Art. 14bis

Supplementi

Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.

1

La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88.

2

La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione dell'AVS. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese.

3

Art. 50a cpv. 2 Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 200525 contro il lavoro nero.

2

24 25

RS 831.10 RS ...; RU ... (FF 2005 3787)

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Art. 69 cpv. 2bis 2bis Per la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 200526 contro il lavoro nero alle casse di compensazione vengono concesse indennità prelevate dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.

Art. 93

Informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

L'Ufficio centrale di compensazione confronta le indennità giornaliere notificategli dall'assicurazione contro la disoccupazione con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. Se constata che una persona che ha riscosso un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione ha realizzato, nello stesso periodo, un reddito da attività lucrativa, ne informa d'ufficio, per ulteriori chiarimenti, il servizio competente dell'assicurazione contro la disoccupazione.

7. Legge federale del 20 marzo 198127 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 73 cpv. 2bis 2bis Il capoverso 2 non è applicabile ai datori di lavoro che occupano esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l'articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 95 cpv. 1bis 1bis Il datore di lavoro che occupa esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l'articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 194629 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve i premi sostitutivi soltanto in caso di infortuni assicurati. Il capoverso 1, secondo e terzo periodo, non è applicabile.

Art. 97 cpv. 1bis 1bis I dati necessari per la lotta contro il lavoro nero possono essere comunicati conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 200530 contro il lavoro nero.

26 27 28 29 30

RS ...; RU ... (FF 2005 3787) RS 832.20 RS 831.10 RS 831.10 RS ...; RU ... (FF 2005 3787)

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8. Legge federale del 25 giugno 198231 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 6

Prescrizioni applicabili della legislazione AVS

Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi e di supplementi sui contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS, incluse le sue deroghe alla LPGA32.

Art. 97a cpv. 2 Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 200533 contro il lavoro nero.

2

31 32 33

RS 837.0 RS 830.1 RS ...; RU ... (FF 2005 3787)

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3800