Direttive concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale penale federale del 26 aprile 2005

Il Tribunale penale federale, vista la legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale (LTPF), adotta le seguenti direttive:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Scopo e campo d'applicazione

Queste direttive si prefiggono di: a.

semplificare l'informazione al pubblico sull'attività del Tribunale penale federale;

b.

proteggere le parti e gli altri interessati dalla procedura.

Queste direttive sono applicabili a tutti i giornalisti accreditati al Tribunale penale federale. Per quel che concerne le località, le direttive si riferiscono alla sede del Tribunale penale federale e alle sale dove si tengono abitualmente le udienze. Si applicano per analogia ad altri luoghi dove si tengono i dibattimenti, con riserva di deroghe per ragioni organizzative.

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Art. 2

Cronaca giudiziaria

La cronaca giudiziaria deve avvenire nel rispetto delle regole professionali applicabili ai giornalisti. Devono essere presi in debita considerazione gli interessi degni di protezione delle parti e degli altri interessati, in particolare la loro sfera privata.

Ogni forma di pregiudizio o di apprezzamento malevolo deve essere evitata.

1

Prima dell'apertura delle udienze pubbliche i nomi possono essere citati soltanto se gli interessati hanno dato il loro consenso o se il Tribunale penale federale l'ha autorizzato. Dopo l'inizio dei dibattimenti i nomi possono essere citati indipendentemente dall'accordo degli interessati o da un'autorizzazione del Tribunale, nei limiti dell'ordinamento giuridico svizzero, segnatamente delle disposizioni concernenti la protezione della personalità e nel rispetto delle regole professionali applicabili ai giornalisti.

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RS 173.71

2005-1268

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Direttive concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale penale federale

Art. 3

Apparecchi di registrazione

Durante le udienze sono vietate le riprese e le registrazioni audio e video. Il divieto è applicabile all'aula dell'udienza e all'edificio del Tribunale, nonché a tutti gli altri luoghi in cui si tiene un'udienza del Tribunale penale federale.

Art. 4

Periodo d'attesa

Il Tribunale penale federale può prevedere un periodo d'attesa per la divulgazione della cronaca giudiziaria.

1

2 Se non è previsto un altro termine, il periodo d'attesa dura fino alle ore dodici del giorno indicato.

Art. 5

Informazioni

Per informazioni di carattere generale, segnatamente concernenti le udienze, è a disposizione la homepage del Tribunale penale federale. Il Segretariato generale è l'organo competente per fornire informazioni. In merito a procedimenti pendenti o conclusi, le informazioni vengono fornite conformemente alle istruzioni del presidente della corte o del membro che presiede o ha presieduto l'udienza.

Sezione 2: Giornalisti accreditati Art. 6

Presupposti

I giornalisti che vogliono riferire sull'attività giudiziaria del Tribunale penale federale per i mass media che appaiono e che hanno sede in Svizzera e che s'impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo 2, sono accreditati, su domanda, dal segretariato generale. Altri giornalisti possono essere accreditati per singoli processi.

1

Sono considerati giornalisti le persone che adempiono i presupposti per l'iscrizione nel registro professionale.

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Art. 7

Domanda

La domanda d'accreditamento formulata per scritto deve essere accompagnata da un curriculum vitae con foto, da una conferma del datore di lavoro o da una descrizione dell'attività svolta quale libero professionista, se del caso da una copia della tessera di stampa come pure dall'indirizzo di posta elettronica.

1

2

Ogni modifica deve essere comunicata al Tribunale penale federale.

Art. 8

Durata

L'accreditamento è personale e non trasferibile. Esso avviene per una durata di quattro anni o, nel caso di un periodo di quattro anni in corso, fino alla sua fine. La domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi tre mesi prima della fine del periodo di accreditamento.

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Art. 9

Revoca

Chi non riferisce più sull'attività giudiziaria del Tribunale penale federale deve comunicarlo al segretariato generale e restituire la tessera di legittimazione rilasciatagli a suo tempo.

1

Il segretariato generale revoca l'accreditamento quando non ne sussistono più i presupposti.

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Art. 10

Prestazioni del Tribunale penale federale

Oltre alle informazioni di carattere generale, i giornalisti accreditati possono ottenere dal Tribunale penale federale le seguenti prestazioni:

1

a.

la consegna, previa domanda speciale, di una copia dell'atto d'accusa, rispettivamente delle osservazioni della difesa; tali atti sono consegnati di norma il giorno prima dell'apertura delle udienze, con l'obbligo di distruggerli al più tardi 14 giorni dopo la conclusione della procedura;

b.

la prenotazione, su domanda, di un posto nell'aula delle udienze nella misura in cui i locali lo permettono;

c.

la possibilità di effettuare copie dei documenti durante i dibattimenti pubblici;

d.

la consegna delle sentenze pronunciate durante le udienze pubbliche;

e.

la consegna delle decisioni destinate alla pubblicazione;

f.

la consegna delle decisioni contro le quali è stato interposto un rimedio giuridico, nella misura in cui non siano già state consegnate;

g.

la consegna di altre decisioni di particolare interesse pubblico secondo le indicazioni dei presidenti delle corti o del membro che presiede o ha presieduto l'udienza;

h.

la consegna del rapporto di gestione all'attenzione dell'Assemblea federale;

i.

su domanda, le comunicazioni concernenti lo stadio in cui si trova la procedura, sempreché i presidenti delle corti o il membro che presiede l'udienza abbiano dato il loro accordo;

j.

ulteriori comunicati stampa.

Le informazioni così messe a disposizioni sono destinate unicamente alla cronaca giudiziaria.

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Art. 11

Accesso

Durante i dibattimenti pubblici i giornalisti accreditati hanno accesso ai locali della stampa e alle aule delle udienze.

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Art. 12

Tessera di legittimazione

Ai giornalisti accreditati viene rilasciata una tessera di legittimazione. Durante le udienze essa deve essere portata in modo visibile.

1

La tessera deve essere restituita subito dopo la revoca o la scadenza dell'accreditamento.

2

Art. 13

Sanzioni

I giornalisti accreditati che violano queste direttive possono essere ammoniti o sospesi dal segretariato generale. In casi gravi può essere revocato l'accreditamento.

1

2

L'agenzia di stampa interessata può essere informata in merito a queste sanzioni.

Art. 14

Diritto di ricorso

Le decisioni del segretariato generale concernenti il rifiuto, la sospensione o la revoca dell'accreditamento possono essere impugnate, entro 30 giorni dalla loro intimazione, innanzi alla Direzione del Tribunale penale federale. In caso di sospensione o revoca il ricorso ha effetto sospensivo, sempreché il presidente non decida altrimenti.

Sezione 3: Disposizione finale Art. 15 1

Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° luglio 2005.

Tutti i giornalisti che fino a tale data hanno beneficiato di prestazioni del Tribunale penale federale, devono presentare una domanda in base alle presenti direttive.

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26 aprile 2005

In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi

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