Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le tariffe seguenti relative a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 25 aprile 2005 26 aprile 2005

Tariffa sottoposta da Winterthur Vita, Winterthur Zurigo, Società di assicurazioni sulla vita, Opfikon-Glattbrugg

per l'assicurazione collettiva vita Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

17 maggio 2005

2005-1110

Ufficio federale delle assicurazioni private

2749

Abbonamento al Foglio federale

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso la Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzona. Agli abbonati che non respingeranno il primo numero dell'anno verrà automaticamente rinnovato l'abbonamento.

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 240.40 franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero (4 per il Foglio federale e 2 per la Raccolta ufficiale delle leggi federali). Ogni raccoglitore supplementare verrà fatturato al prezzo di fr. 13.­ per gli abbonati in Svizzera e fr. 17.­ per quelli all'estero (IVA del 2,4 per cento inclusa). L'abbonamento inizia il 1° gennaio.

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 134.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa).

Il prezzo dell'abbonamento unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 106.40 franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa). L'abbonamento inizia il 1° gennaio.

Ci si può parimenti procurare, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (Fax: 031 - 325 50 58), gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti, nonché, sino ad esaurimento della riserva, le annate del Foglio federale e della Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o alla Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzona.

17 maggio 2005

Cancelleria federale [1]

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