Legge federale Disegno sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20042, decreta: I I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta Art. 5 cpv. 1 lett. b Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtł della loro appartenenza economica se:

1

b.

in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni dei collaboratori o analoghe rimunerazioni;

Art. 17 rubrica e cpv. 1 Principio Sono imponibili tutti i proventi di un'attivitą dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennitą per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi d'anzianitą, gratificazioni, mance, tantičmes, i vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni dei collaboratori e altri vantaggi valutabili in denaro.

1

Art. 17a 1

1 2 3

Partecipazioni dei collaboratori

Sono considerate partecipazioni vere e proprie dei collaboratori: a.

le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di societą cooperative o partecipazioni di altri tipi che la datrice di lavoro, la sua societą madre o un'altra societą del gruppo distribuisce ai collaboratori;

b.

le opzioni per l'acquisto delle partecipazioni di cui alla lettera a.

RS 101 FF 2005 495 RS 642.11

2004-2409

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Imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. LF

Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

2

Art. 17b

Proventi di partecipazioni vere e proprie dei collaboratori

Ad eccezione delle opzioni bloccate o non quotate in borsa, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie dei collaboratori sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attivitą lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

1

Per il calcolo della prestazione imponibile sulle azioni dei dipendenti si tiene conto dei termini di attesa concedendo una riduzione del valore venale del 6 per cento per anno di attesa. La riduzione si applica per dieci anni al massimo.

2

I vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni dei collaboratori bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione diminuito del prezzo di esercizio. La quota della prestazione imponibile corrispondente all'aumento di valore dell'azione tra il momento dell'assegnazione dell'opzione e quello del suo esercizio č ridotta del 10 per cento per ogni anno di attesa, ma al massimo del 50 per cento.

3

Art. 17c

Proventi di partecipazioni improprie dei collaboratori

I vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni improprie dei collaboratori sono imponibili al momento della realizzazione dell'indennizzo.

Art. 17d

Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto di opzioni dei collaboratori bloccate (art. 17b cpv. 3) e la nascita del diritto all'esercizio, i vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni dei collaboratori sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 20 cpv. 1 lett. c 1

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: c.

4

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i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).

In caso di vendita di diritti di partecipazione alla societą di capitali o alla societą cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 19654 sull'imposta preventiva, l'eccedenza di liquidazione č considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale

RS 642.21

Imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. LF

dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva); Art. 84 cpv. 2 Sono imponibili tutti i redditi risultanti da attivitą dipendente, compresi i redditi accessori come indennitą per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianitą di servizio, gratificazioni, mance, tantičmes, partecipazioni dei collaboratori e altri vantaggi valutabili in denaro come anche i proventi compensativi come le indennitą giornaliere versate da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Art. 93 cpv. 1 e 2 Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera, devono l'imposta sui tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni dei collaboratori ed altre rimunerazioni loro versate.

1

Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa in Svizzera, devono l'imposta sui tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni dei collaboratori e altre rimunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

2

Art. 97a

Beneficiari delle partecipazioni dei collaboratori

Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni bloccate dei collaboratori (art. 17b cpv. 3) devono, conformemente all'articolo 17d, una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

1

L'aliquota dell'imposta č fissata all'11,5 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

2

Art. 98

Definizione

Sono contribuenti domiciliati all'estero ai sensi degli articoli 92­97a le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera.

Art. 100 cpv. 1 lett. d (nuova) 1

Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: d.

versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni dei collaboratori esercitate all'estero. L'impresa datrice di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro č versato da una societą estera del gruppo.

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Imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. LF

Art. 129 cpv. 1 lett. d (nuova) Devono presentare un'attestazione all'autoritą di tassazione per ogni periodo fiscale:

1

d.

i datori di lavoro sui vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie dei collaboratori, nonché sull'assegnazione e sull'esercizio delle opzioni dei collaboratori.

2. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 4 cpv. 2 lett. b Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtł della loro appartenenza economica se:

2

b.

in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni dei collaboratori o analoghe rimunerazioni;

Art. 7a 1

Partecipazioni dei collaboratori

Sono considerate partecipazioni vere e proprie dei collaboratori: a.

le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di societą cooperative o partecipazioni di altri tipi che la datrice di lavoro, la sua societą madre o un'altra societą del gruppo distribuisce ai collaboratori;

b.

le opzioni per l'acquisto delle partecipazioni di cui alla lettera a.

Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

2

Art. 7b

Proventi di partecipazioni vere e proprie dei collaboratori

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie dei collaboratori, ad eccezione delle opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attivitą lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

1

Per il calcolo della prestazione imponibile sulle azioni di dipendenti occorre tenere conto dei termini di attesa, concedendo una riduzione del valore venale del 6 per cento per anno di attesa. La riduzione si applica per dieci anni al massimo.

2

I vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni dei collaboratori bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione diminuito

3

5

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RS 642.14

Imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. LF

del prezzo di esercizio. La quota della prestazione imponibile corrispondente all'aumento di valore dell'azione tra il momento dell'assegnazione dell'opzione e quello del suo esercizio č ridotta del 10 per cento per ogni anno di attesa, ma al massimo del 50 per cento.

Art. 7c

Proventi di partecipazioni improprie dei collaboratori

I vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni improprie dei collaboratori sono imponibili al momento della realizzazione dell'indennizzo.

Art. 7d

Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto di opzioni dei collaboratori bloccate (art. 17b cpv. 3) e la nascita del diritto all'esercizio, i vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni dei collaboratori sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 14a

Stima delle partecipazioni dei collaboratori

Le partecipazioni dei collaboratori di cui all'articolo 7b capoverso 1 sono stimate al loro valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.

1

2 Le partecipazioni dei collaboratori di cui agli articoli 7b capoverso 3 e 7c devono essere dichiarate alla loro assegnazione senza indicazione del valore imponibile.

Art. 32 cpv. 3 L'imposta alla fonte viene calcolata sui proventi lordi e si estende a tutti i proventi da attivitą lucrativa dipendente, compresi i redditi accessori, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni dei collaboratori e le prestazioni in natura, come pure i proventi compensativi.

3

Art. 35 cpv. 1 lett. c, d ed i (nuova) Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera:

1

c.

i membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone, per i tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni dei collaboratori e analoghe rimunerazioni che vengono loro versati;

d.

i membri dell'amministrazione o della direzione di imprese straniere aventi stabilimento d'impresa nel Cantone, per i tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni dei collaboratori e analoghe rimunerazioni che vengono loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa;

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Imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. LF

i.

le persone che sono domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle opzioni bloccate dei collaboratori (art. 17b cpv. 3), devono una quota proporzionale dell'imposta, conformemente all'articolo 17d, per il vantaggio valutabile in denaro.

Art. 37 cpv. 1 lett. d (nuova) Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) č responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:

1

i.

versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni dei collaboratori esercitate all'estero. L'impresa datrice di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro č versato da una societą estera del gruppo.

Art. 45 lett. e (nuova) Devono presentare un'attestazione all'autoritą di tassazione, per ogni periodo fiscale: e.

Art 72e

i datori di lavoro sui vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie dei collaboratori, nonché sull'assegnazione e sull'esercizio delle opzioni dei collaboratori.

Adeguamento della legislazione cantonale

I Cantoni adeguano la loro legislazione entro il momento dell'entrata in vigore.

II 1

La presente legge sottostą a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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