Concessione rilasciata a Cablecom canale info (Concessione Cablecom canale info) del 4 marzo 2005

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell'ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione (ORTV), rilascia a Cablecom Srl, Zollstrasse 42, 8021 Zurigo la concessione seguente:

Sezione 1

In generale

Art. 1

Concessionario e oggetto della concessione

Conformemente alle prescrizioni della legge sulla radiotelevisione (LRTV) e dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV), Cablecom Srl è autorizzata a diffondere, nelle regioni linguistiche corrispondenti, un programma televisivo in tedesco e uno in italiano sui canali informativi o di servizio delle sue reti via cavo.

1

Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il tipo di programma, l'organizzazione e il finanziamento.

2

Art. 2

Scopo

Nell'ambito del suo mandato, Cablecom Srl fornisce ai clienti di reti via cavo informazioni quotidiane senza particolare importanza per la formazione dell'opinione politica e informazioni sull'offerta della rete.

Sezione 2

Programma

Art. 3

Contenuto

I programmi riuniti sotto la denominazione Cablecom canale info diffondono i seguenti contenuti:

1

1 2

a.

informazioni turistiche generali;

b.

informazioni sulle manifestazioni culturali;

RS 784.40 RS 784.401

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Concessione Cablecom canale info

c.

previsione meteorologiche e informazioni sugli orari dei trasporti pubblici;

d.

filmati promozionali della rete e informazioni sui programmi trasmessi;

e.

informazioni fornite da enti d'interesse generale e senza scopo di lucro;

f.

viste panoramiche preregistrate;

g.

informazioni relative alla rete via cavo e alle singole offerte della rete.

Non è autorizzata la pubblicità commerciale per terzi; è fatto salvo il diritto all'autopromozione e alla pubblicità per offerte legate al programma.

2

3

È fatto salvo l'esame della denominazione del programma da parte di altre autorità.

Art. 4

Autonomia redazionale e indipendenza

Cablecom Srl garantisce l'autonomia redazionale e l'indipendenza per quanto riguarda la concezione del programma.

1

I principi d'informazione sanciti all'art. 4 LRTV si applicano in modo illimitato al lavoro redazionale e hanno la priorità sugli accordi contrattuali conclusi da Cablecom Srl.

2

Art. 5

Produzione

Almeno la metà del programma di Cablecom Srl è costituito da produzioni proprie o su mandato.

1

I produttori, indipendenti dalle emittenti, devono essere presi in considerazione in modo appropriato nella produzione del programma.

2

Art. 6

Ripresa

La ripresa di parti intere di trasmissioni di altre emittenti o la ripresa regolare di trasmissioni informative importanti deve essere previamente approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3

Aspetti tecnici

Art. 7 1

Il programma è diffuso via cavo.

Il Dipartimento approva i mezzi tecnici di diffusione in un allegato della concessione.

2

Le modifiche dell'allegato tecnico devono essere previamente sottoposte al Dipartimento.

3

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Concessione Cablecom canale info

Sezione 4

Obbligo d'informare

Art. 8 1 Per il 30 aprile di ogni anno, Cablecom Srl presenta all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) il suo rapporto di gestione; esso contiene i conti annuali e il rapporto annuale. Il rapporto di gestione deve essere stilato conformemente alle disposizioni degli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni3.

2

Il rapporto annuale informa su: a.

attività di Cablecom Srl e dei suoi organi;

b.

attività dell'organo di mediazione.

Sezione 5

Modifica e obbligo d'esercizio

Art. 9

Modifica

Eventuali modifiche della presente concessione rese necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Cablecom Srl alcun diritto d'indennizzo.

Art. 10

Obbligo d'esercizio

Il Dipartimento può emanare obblighi o limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se l'esercizio è interrotto per una lunga durata senza l'autorizzazione del Dipartimento.

Sezione 6

Validità

Art. 11 La presente concessione entra in vigore retroattivamente il 1° marzo 2005 ed è valida fino al 28 febbraio 2014. Non vi è diritto al suo rinnovo.

4 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 220

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