Concessione rilasciata a Cablecom canale info (Concessione Cablecom canale info) del 4 marzo 2005
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell'ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione (ORTV), rilascia a Cablecom Srl, Zollstrasse 42, 8021 Zurigo la concessione seguente:
Sezione 1
In generale
Art. 1
Concessionario e oggetto della concessione
Conformemente alle prescrizioni della legge sulla radiotelevisione (LRTV) e dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV), Cablecom Srl è autorizzata a diffondere, nelle regioni linguistiche corrispondenti, un programma televisivo in tedesco e uno in italiano sui canali informativi o di servizio delle sue reti via cavo.
1
Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il tipo di programma, l'organizzazione e il finanziamento.
2
Art. 2
Scopo
Nell'ambito del suo mandato, Cablecom Srl fornisce ai clienti di reti via cavo informazioni quotidiane senza particolare importanza per la formazione dell'opinione politica e informazioni sull'offerta della rete.
Sezione 2
Programma
Art. 3
Contenuto
I programmi riuniti sotto la denominazione Cablecom canale info diffondono i seguenti contenuti:
1
1 2
a.
informazioni turistiche generali;
b.
informazioni sulle manifestazioni culturali;
RS 784.40 RS 784.401
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Concessione Cablecom canale info
c.
previsione meteorologiche e informazioni sugli orari dei trasporti pubblici;
d.
filmati promozionali della rete e informazioni sui programmi trasmessi;
e.
informazioni fornite da enti d'interesse generale e senza scopo di lucro;
f.
viste panoramiche preregistrate;
g.
informazioni relative alla rete via cavo e alle singole offerte della rete.
Non è autorizzata la pubblicità commerciale per terzi; è fatto salvo il diritto all'autopromozione e alla pubblicità per offerte legate al programma.
2
3
È fatto salvo l'esame della denominazione del programma da parte di altre autorità.
Art. 4
Autonomia redazionale e indipendenza
Cablecom Srl garantisce l'autonomia redazionale e l'indipendenza per quanto riguarda la concezione del programma.
1
I principi d'informazione sanciti all'art. 4 LRTV si applicano in modo illimitato al lavoro redazionale e hanno la priorità sugli accordi contrattuali conclusi da Cablecom Srl.
2
Art. 5
Produzione
Almeno la metà del programma di Cablecom Srl è costituito da produzioni proprie o su mandato.
1
I produttori, indipendenti dalle emittenti, devono essere presi in considerazione in modo appropriato nella produzione del programma.
2
Art. 6
Ripresa
La ripresa di parti intere di trasmissioni di altre emittenti o la ripresa regolare di trasmissioni informative importanti deve essere previamente approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
Sezione 3
Aspetti tecnici
Art. 7 1
Il programma è diffuso via cavo.
Il Dipartimento approva i mezzi tecnici di diffusione in un allegato della concessione.
2
Le modifiche dell'allegato tecnico devono essere previamente sottoposte al Dipartimento.
3
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Concessione Cablecom canale info
Sezione 4
Obbligo d'informare
Art. 8 1 Per il 30 aprile di ogni anno, Cablecom Srl presenta all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) il suo rapporto di gestione; esso contiene i conti annuali e il rapporto annuale. Il rapporto di gestione deve essere stilato conformemente alle disposizioni degli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni3.
2
Il rapporto annuale informa su: a.
attività di Cablecom Srl e dei suoi organi;
b.
attività dell'organo di mediazione.
Sezione 5
Modifica e obbligo d'esercizio
Art. 9
Modifica
Eventuali modifiche della presente concessione rese necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Cablecom Srl alcun diritto d'indennizzo.
Art. 10
Obbligo d'esercizio
Il Dipartimento può emanare obblighi o limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se l'esercizio è interrotto per una lunga durata senza l'autorizzazione del Dipartimento.
Sezione 6
Validità
Art. 11 La presente concessione entra in vigore retroattivamente il 1° marzo 2005 ed è valida fino al 28 febbraio 2014. Non vi è diritto al suo rinnovo.
4 marzo 2005
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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RS 220
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