Legge sull'approvvigionamento elettrico

Disegno

(LApEl) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 96 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20042, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

La presente legge fissa le condizioni quadro per: a.

garantire ai consumatori finali un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e sostenibile in tutte le regioni del Paese;

b.

consentire la concorrenza a livello nazionale e promuovere la competitività a livello internazionale nel settore dell'energia elettrica.

Art. 2 1

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle reti elettriche con una corrente alternata di 50 Hz.

Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione della legge o di singole disposizioni ad altre reti elettriche se necessario per raggiungere gli obiettivi della presente legge.

2

Art. 3

Sussidiarietà e cooperazione

La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano con le organizzazioni interessate, in particolare quelle economiche, per l'esecuzione della presente legge.

1

Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione Confederazione e Cantoni esaminano i provvedimenti volontari di tali organizzazioni e dell'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto d'esecuzione.

2

1 2

RS 101 FF 2005 1447

2004-2411

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 4 1

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

rete elettrica: impianto comprendente una serie di linee e gli impianti accessori necessari ai fini della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica. Le linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare, ad esempio in aree industriali o all'interno di edifici, non sono considerate reti elettriche;

b.

energie rinnovabili: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica e biomassa;

c.

accesso alla rete: diritto di utilizzare una rete per ricevere energia elettrica da un fornitore a scelta o di immettere energia elettrica in una rete;

d.

energia di regolazione: impiego di energia elettrica automatico o ordinato dalle centrali per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete;

e.

zona di regolazione: area in cui la regolazione della rete compete al gestore della rete di trasmissione. Tale area è delimitata fisicamente da stazioni di misurazione;

f.

prestazioni di servizio relative al sistema: i servizi ausiliari necessari per una gestione sicura delle reti. Essi comprendono in particolare il coordinamento del sistema, la gestione del bilancio, la regolazione primaria, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione (compresa la quota di energia reattiva), le misurazioni di regime e la compensazione delle perdite di potenza;

g.

rete di trasmissione: rete elettrica per la trasmissione di energia elettrica su lunghe distanze all'interno del Paese e per l'interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kV (altissima tensione);

h.

rete di distribuzione: rete elettrica ad alta, media o bassa tensione avente lo scopo di fornire energia elettrica ai consumatori finali o alle imprese d'approvvigionamento elettrico.

Il Consiglio federale può precisare le nozioni di cui al capoverso 1 e altre nozioni utilizzate nella presente legge e adeguarle alle mutate condizioni tecniche.

2

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento Sezione 1: Garanzia del servizio universale Art. 5

Comprensori e garanzia dell'allacciamento

I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territorio. L'attribuzione di un comprensorio non deve essere discriminatoria; può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore di rete.

1

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno degli insediamenti e tutte le imprese generatrici di energia elettrica. I Cantoni vegliano sull'osservanza della garanzia di allacciamento.

2

I Cantoni possono obbligare i gestori di rete che operano sul loro territorio ad allacciare alla rete anche consumatori finali fuori del proprio comprensorio.

3

4 I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori degli insediamenti nonché le condizioni e i costi.

5 Il Consiglio federale può fissare regole trasparenti e non discriminatorie per l'attribuzione di consumatori finali, imprese generatrici di energia elettrica e gestori di rete a un determinato livello di tensione.

Art. 6

Garanzia della fornitura e impostazione tariffale per le economie domestiche

I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento alle economie domestiche la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.

1

I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per le economie domestiche che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».

2

3 Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione.

I gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di traslare alle economie domestiche i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete.

4

Art. 7

Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato

I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento alle economie domestiche che non fanno uso del loro accesso alla rete conformemente all'articolo 13 capoverso 1 la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.

1

I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per le economie domestiche che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».

2

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

3 Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le modalità contrattuali.

Sezione 2: Garanzia dell'approvvigionamento Art. 8 1

Compiti dei gestori di rete

I gestori di rete coordinano le loro attività. Essi sono tenuti in particolare a: a.

garantire una rete sicura, performante ed efficiente;

b.

organizzare l'utilizzazione della rete e assicurarne la regolazione tenendo conto dello scambio con altre reti;

c.

approntare la necessaria capacità di incanalamento delle riserve;

d.

elaborare requisiti tecnici e aziendali minimi per l'esercizio della rete. A tale proposito, essi tengono conto delle norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.

I gestori di rete allestiscono piani pluriennali atti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente.

2

I gestori di rete informano con scadenza annuale la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) in merito all'esercizio e al carico delle reti nonché ad avvenimenti straordinari.

3

Il Consiglio federale può prevedere facilitazioni per i gestori di piccole reti di distribuzione riguardo agli obblighi di cui ai capoversi 2 e 3.

4

Il Consiglio federale può prevedere sanzioni per violazioni degli obblighi, inclusa l'esecuzione forzata dell'obbligazione.

5

Art. 9

Provvedimenti in caso di minaccia per l'approvvigionamento

Qualora, nonostante le disposizioni delle imprese del settore dell'energia elettrica, un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e economicamente sostenibile nel territorio nazionale sia gravemente minacciato a medio o lungo termine, il Consiglio federale può decidere provvedimenti per garantire:

1

a.

l'aumento dell'efficienza dell'utilizzazione di energia elettrica;

b.

l'acquisizione di energia elettrica, in particolare mediante contratti di acquisto a lungo termine e il potenziamento delle capacità di generazione;

c.

il rafforzamento e il potenziamento di reti elettriche.

Il Consiglio federale può indire concorsi per l'aumento dell'efficienza dell'utilizzazione di energia elettrica nonché per l'acquisizione di energia elettrica. Nel bando esso fissa i criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento e all'economicità.

2

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Se i concorsi di cui al capoverso 2 provocano costi supplementari, questi sono compensati dal gestore svizzero della rete di trasmissione con un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione. Per la compensazione deve essere previsto un termine.

3

Capitolo 3: Utilizzazione della rete Sezione 1: Disgiunzione, calcolo dei costi e informazione Art. 10

Disgiunzione

Le imprese d'approvvigionamento elettrico garantiscono l'indipendenza della gestione della rete. Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività.

1

2 Le informazioni economicamente sensibili evinte dall'esercizio delle reti elettriche sono trattate, fatta salva l'indicazione delle relazioni d'interesse prevista dalla legge, in modo confidenziale dalle imprese d'approvvigionamento elettrico e non possono essere utilizzate per altri settori di attività.

Le imprese d'approvvigionamento elettrico devono separare almeno dal profilo contabile i settori della rete di distribuzione dagli altri settori di attività.

3

Le imprese d'approvvigionamento elettrico devono separare dal profilo giuridico i settori della rete di trasmissione dagli altri settori di attività.

4

Art. 11

Conto annuale e calcolo dei costi

I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasmissione allestiscono per ogni rete un conto annuale e un calcolo dei costi, entrambi disgiunti dai rimanenti settori di attività. Il calcolo dei costi deve essere presentato annualmente alla ElCom.

1

Il Consiglio federale può prescrivere requisiti minimi per uniformare la contabilità e il calcolo dei costi.

2

Art. 12

Informazione e fatturazione

I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblicano i tariffari per l'utilizzazione della rete, i tariffari per l'energia elettrica, nonché i requisiti minimi tecnici e aziendali e i conti annuali.

1

I gestori di rete fatturano l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici vanno esposti separatamente. Qualora forniscano energia elettrica anche a consumatori finali, essi allestiscono fatture separate.

2

I gestori di rete non possono fatturare alcun costo per il cambiamento di fornitore entro il termine di disdetta contrattuale.

3

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete Art. 13

Accesso alla rete

I gestori di rete hanno l'obbligo di garantire a terzi l'accesso non discriminatorio alla rete. È fatto salvo il capoverso 2.

1

2

Le economie domestiche non hanno diritto d'accesso alla rete.

L'accesso alla rete può essere negato, con motivazione scritta, entro dieci giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, qualora il gestore di rete dimostri che:

3

4

a.

ne risulterebbe minacciata la sicurezza della gestione della rete;

b.

non vi è capacità libera disponibile;

c.

in caso di utilizzazione transfrontaliera della rete, non è concessa la reciprocità da parte dello Stato estero; o

d.

sussiste un'eccezione secondo l'articolo 17 capoverso 6.

Nell'attribuzione di capacità nella rete, hanno la precedenza, nell'ordine: a.

le forniture a economie domestiche secondo l'articolo 6 capoverso 1;

b.

le forniture a economie domestiche secondo l'articolo 7 capoverso 1;

c.

le forniture di energia elettrica a partire da energie rinnovabili.

Art. 14

Corrispettivo per l'utilizzazione della rete

Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

1

Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di prelievo.

2

3

I tariffari: a.

devono presentare strutture semplici che riflettano i costi causati dai consumatori finali;

b.

non devono dipendere dalla distanza fra punto di prelievo e punto di immissione;

c.

nella rete di un gestore di rete devono essere unitari per livello di tensione e gruppo di clienti;

d.

non devono includere costi fatturati individualmente;

e.

devono tener conto degli obiettivi di un'utilizzazione efficiente dell'energia elettrica.

I Cantoni adottano adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio. Qualora tali provvedimenti non siano sufficienti, il Consiglio federale prende altri provvedimenti adeguati. Esso può in particolare ordinare l'istituzione di un fondo di compensazione con la partecipazione obbligato-

4

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

ria di tutti i gestori di rete. L'efficienza della gestione della rete deve permanere garantita.

Art. 15

Costi di rete computabili

Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Essi comprendono un utile d'esercizio adeguato.

1

Per costi d'esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Vi rientrano in particolare i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la manutenzione delle reti.

2

I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo:

3

4

a.

gli ammortamenti calcolatori;

b.

gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione della rete.

Il Consiglio federale fissa le basi per: a.

il calcolo dei costi d'esercizio e del capitale computabili;

b.

la traslazione unitaria dei costi secondo il principio di causalità, nonché dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici. Al riguardo occorre tener conto dell'immissione di elettricità ai livelli di tensione più bassi.

Art. 16

Costi derivanti dall'utilizzazione della rete per forniture transfrontaliere

Il corrispettivo per l'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasmissione si basa sui costi provocati dall'utilizzazione effettiva. Questi costi devono essere calcolati separatamente e non vanno imputati ai consumatori finali indigeni.

1

Il calcolo dei costi del capitale si basa sui costi incrementali medi di lungo periodo (long run average incremental costs, LRAIC) delle capacità di rete utilizzate. Gli ammortamenti calcolatori sono effettuati linearmente su un arco di tempo stabilito specificamente in funzione delle singole componenti dell'impianto. I beni necessari alla gestione sono rimunerati a un tasso d'interesse fisso adeguato.

2

Il Consiglio federale può fissare la durata dell'ammortamento e il tasso d'interesse adeguato nonché stabilire i beni necessari alla gestione.

3

Art. 17

Accesso alla rete in caso di congestioni nella rete di trasmissione transfrontaliera

Se la domanda di capacità di trasmissione transfrontaliera supera la capacità disponibile, il gestore della rete di trasmissione può attribuire la capacità disponibile secondo procedure orientate al mercato quali le vendite all'asta. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura.

1

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Nell'ambito dell'attribuzione di capacità nella rete di trasmissione transfrontaliera sono prioritarie le forniture secondo l'articolo 13 capoverso 4 e quelle basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002.

2

3 L'utilizzazione della capacità attribuita può essere limitata soltanto se la sicurezza della rete di trasmissione è minacciata e il gestore della rete di trasmissione non può adottare altri provvedimenti per compensare il carico della rete.

Se non è stata utilizzata, la capacità attribuita deve essere riassegnata secondo procedure orientate al mercato.

4

Le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato sono impiegate per coprire:

5

a.

i costi delle forniture transfrontaliere di energia elettrica che non sono addebitati direttamente a chi li ha causati, in particolare i costi legati alla garanzia della disponibilità della capacità attribuita;

b.

le spese per il mantenimento o il potenziamento della rete di trasmissione;

c.

i costi computabili della rete di trasmissione secondo l'articolo 15.

Per le nuove capacità nella rete di trasmissione transfrontaliera, il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'accesso alla rete (art. 13) e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 15).

6

Sezione 3: Rete di trasmissione svizzera Art. 18

Gestore svizzero della rete di trasmissione

La rete di trasmissione per l'intero territorio svizzero è gestita da una società nazionale (gestore svizzero della rete di trasmissione).

1

Il gestore della rete di trasmissione è una società anonima di diritto privato con sede in Svizzera. Il capitale deve essere in maggioranza in mano di imprese svizzere.

2

Il gestore della rete di trasmissione non è autorizzato a svolgere attività commerciali nei settori della generazione, della distribuzione o del commercio di energia elettrica né a detenere partecipazioni in imprese che commerciano in tali settori.

Sono ammessi l'acquisto e la fornitura di energia elettrica per necessità di gestione, in particolare per approntare le prestazioni di servizio relative al sistema.

3

I membri del consiglio di amministrazione e della direzione non possono dirigere contemporaneamente imprese che operano nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica.

4

Gli statuti conferiscono ai Cantoni il diritto di delegare due rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

5

6

Gli statuti e le loro modifiche devono essere approvati dalla ElCom.

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 19 1

2

Compiti del gestore della rete di trasmissione

Il gestore della rete di trasmissione attende ai seguenti compiti: a.

gestisce e sorveglia la rete di trasmissione a livello nazionale, strutturata come zona di regolazione. È responsabile della pianificazione e del controllo di tutta la rete di trasmissione;

b.

è responsabile della gestione del bilancio e garantisce le altre prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l'approntamento di energia di regolazione. Le capacità necessarie a questo scopo relative alle centrali devono essere acquisite secondo una procedura trasparente e non discriminatoria;

c.

ordina i provvedimenti necessari in caso di minaccia per l'esercizio stabile del sistema. Disciplina i dettagli con i gestori delle centrali, i gestori di rete e gli altri partecipanti;

d.

elabora procedure trasparenti e non discriminatorie per far fronte alle congestioni;

e.

collabora con i gestori esteri delle reti di trasmissione e rappresenta gli interessi della Svizzera nei relativi organismi.

Il Consiglio federale può affidare altri compiti al gestore della rete di trasmissione.

Il gestore della rete di trasmissione stabilisce contrattualmente con i proprietari delle reti di trasmissione i diritti di disposizione relativi agli impianti di rete necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

3

Il Consiglio federale può conferire al gestore della rete di trasmissione il diritto di espropriazione affinché possa adempiere i suoi compiti.

4

I proprietari di reti di trasmissione assicurano l'efficienza e l'interoperabilità delle loro reti. Se i proprietari non adempiono i loro compiti, il gestore della rete di trasmissione può chiedere alla ElCom di prendere a loro spese i provvedimenti necessari.

5

Capitolo 4: Commissione dell'energia elettrica Art. 20

Organizzazione

Il Consiglio federale nomina una Commissione dell'energia elettrica (ElCom) composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti.

1

La ElCom non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento per quanto riguarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative.

Dispone di una propria segreteria.

2

La ElCom può far capo all'Ufficio federale dell'energia nell'esecuzione della presente legge e impartirgli istruzioni.

3

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

La ElCom emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale.

4

Le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

5

Art. 21

Compiti

La ElCom vigila sul rispetto delle disposizioni della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione.

1

2

La ElCom è competente in particolare per: a.

in caso di controversia, decidere sull'accesso alla rete, sulle condizioni per l'utilizzazione della rete, sui tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e sulle tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può autorizzare a titolo provvisionale l'accesso alla rete;

b.

verificare d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, nonché le tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può decidere una diminuzione o vietare un aumento;

c.

decidere dell'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5.

La ElCom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica allo scopo di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente sostenibile in tutte le regioni del Paese.

3

Qualora si prospetti una notevole minaccia a medio o lungo termine per la sicurezza dell'approvvigionamento indigeno, la ElCom propone al Consiglio federale provvedimenti secondo l'articolo 9.

4

La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali.

5

La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale.

6

Capitolo 5: Convenzioni internazionali Art. 22 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Capitolo 6: Obbligo d'informare, segreto d'ufficio e di affari, compiti di sorveglianza Art. 23

Obbligo d'informare e assistenza amministrativa

Le imprese del settore dell'energia elettrica sono tenute a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione i documenti necessari e a permettere loro di accedere ai locali e agli impianti.

1

I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ElCom e dell'ufficio federale competente e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

2

Art. 24

Segreto d'ufficio e di affari

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

1

2

Esse non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari.

Art. 25

Protezione dei dati

L'Ufficio federale dell'energia e la ElCom trattano dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali (art. 27), nei limiti dello scopo della presente legge.

1

2

Essi possono conservare questi dati su supporto elettronico.

Art. 26

Tassa di vigilanza

Per i costi di vigilanza della ElCom e dell'Ufficio federale dell'energia non coperti da emolumenti, il Consiglio federale riscuote annualmente una tassa di vigilanza presso il gestore della rete di trasmissione.

1

2

La tassa di vigilanza è riscossa sulla base dei relativi costi dell'anno precedente.

La tassa di vigilanza può essere computata dal gestore della rete di trasmissione nel corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasmissione.

3

4

Il Consiglio federale determina l'ammontare della tassa di vigilanza.

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Capitolo 7: Disposizioni penali Art. 27 1

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

non trasla i vantaggi di prezzo o lo fa solo in maniera insufficiente (art. 6);

b.

non disgiunge dal profilo contabile e giuridico i settori della rete o lo fa in maniera errata o utilizza informazioni inerenti alla gestione della rete per altri settori d'attività (art. 10);

c.

non disgiunge i settori della rete per quanto concerne il calcolo dei costi o lo fa in maniera errata (art. 11);

d.

non espone nel conteggio i costi per l'utilizzazione della rete o lo fa in maniera errata o fattura illecitamente costi per il cambiamento di fornitore (art. 12);

e.

nega illecitamente l'accesso alla rete (art. 13);

f.

nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità (art. 23 cpv. 1);

g.

viola una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal presente articolo.

Chi commette l'infrazione per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

2

L'Ufficio federale dell'energia persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

3

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 28

Esecuzione

1

I Cantoni eseguono gli articoli 5 capoversi 1­4 e 14 capoverso 4, primo periodo.

2

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale dell'energia l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

3

4

Il Consiglio federale può coinvolgere nell'esecuzione organizzazioni private.

Art. 29

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

3

RS 313.0

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore con le seguenti eccezioni: a.

gli articoli 7 e 13 capoverso 4 lettera b entrano in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale;

b.

nello stesso decreto federale vengono abrogati gli articoli 6, 13 capoverso 2 e 4 lettera a;

c.

il decreto federale di cui alle lettere a e b sottostà a referendum facoltativo.

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Allegato (art. 29)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 22 dicembre 19164 sulle forze idriche Art. 8 Abrogato

2. Legge del 26 giugno 19985 sull'energia Art. 7a

Obiettivi e provvedimenti volontari per la generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili

1 La quota della generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili sul consumo finale di energia elettrica va aumentata al 77 per cento entro il 2030. Nel calcolo di questa quota, il Consiglio federale può tener conto adeguatamente dell'elettricità generata all'estero a partire da energie rinnovabili.

La generazione di elettricità nelle centrali idroelettriche esistenti va mantenuta fino al 2030 almeno al livello della generazione del 2000.

2

Se non sono coperti dai prezzi di mercato, i costi dei gestori di rete per i concorsi volti ad aumentare la generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili possono essere finanziati con un supplemento sui costi di trasmissioni delle reti ad alta tensione.

3

Dopo aver sentito i Cantoni, il Dipartimento stipula con le organizzazioni economiche interessate accordi concernenti lo sviluppo e l'esecuzione di programmi per i concorsi finanziabili secondo il capoverso 3. I programmi devono essere approvati dall'Ufficio federale dell'energia.

4

Il Consiglio federale fissa le tappe parziali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai capoversi 1 e 2. Verifica a scadenza quinquennale il raggiungimento degli obiettivi.

5

Se gli obiettivi parziali secondo il capoverso 5 non possono essere raggiunti, il Consiglio federale emana provvedimenti secondo gli articoli 7b e 7c. Tiene conto al riguardo degli sviluppi internazionali.

6

4 5

RS 721.80 RS 730.0

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 7b

Quote e certificati volti a un aumento della generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili

Le imprese d'approvvigionamento energetico che riforniscono il consumatore finale di energia elettrica sono obbligate a consegnare ai loro clienti una quantità minima di elettricità generata da energie rinnovabili. Il Consiglio federale fissa la quantità minima annuale.

1

Le imprese d'approvvigionamento energetico che consegnano ai loro clienti una quantità minima superiore a quella di cui al capoverso 1 possono farsi comprovare mediante certificato la quantità eccedente la quantità minima.

2

Le imprese d'approvvigionamento energetico che non sono in grado di fornire ai loro clienti la quantità minima di elettricità richiesta dal capoverso 1 devono raggiungere la quantità minima mediante l'acquisto di certificati.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a.

la designazione degli uffici competenti per l'emissione, il commercio e la cancellazione dei certificati;

b.

i pagamenti sostitutivi, qualora gli obiettivi non possano essere raggiunti o i certificati non possano essere esibiti;

c.

le eccezioni per le imprese d'approvvigionamento energetico che riforniscono consumatori finali ad alto consumo energetico.

Art. 7c

Rimunerazione per l'immissione di energia elettrica volta ad aumentare la generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili

I gestori della rete sono obbligati a ritirare dai produttori e a rimunerare tutta l'elettricità ottenuta da nuovi impianti con l'utilizzazione di energia solare, geotermia, energia eolica o biomassa.

1

Per nuovi impianti s'intendono gli impianti messi in funzione dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.

2

La rimunerazione si basa sui costi di produzione di impianti di riferimento nell'anno di costruzione, graduati in funzione della capacità e di altri criteri economicamente rilevanti.

3

4

Il Consiglio federale stabilisce i dettagli, in particolare: a.

i costi di produzione in funzione della tecnologia di generazione;

b.

la riduzione annua dell'ammontare della rimunerazione;

c.

la durata della rimunerazione a copertura dei costi.

Se non sono coperti dai prezzi di mercato, i costi dei gestori della rete per il ritiro di elettricità secondo il presente articolo sono finanziati dal gestore della rete di trasmissione mediante un supplemento applicato ai costi di trasmissione delle reti ad alta tensione.

5

1539

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 20 cpv. 1 1 L'Ufficio federale verifica periodicamente in che misura i provvedimenti della presente legge hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi menzionati negli articoli 1 e 7a.

3. Legge del 24 giugno 19026 sugli impianti elettrici Art. 3a Abrogato Art. 15 cpv. 2 Queste misure di sicurezza sono applicate in ogni singolo caso nel modo più appropriato per la totalità degli impianti che si incrociano. Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendere, decide il Dipartimento.

2

Art. 15a Le linee e gli impianti accessori necessari per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono di proprietà delle imprese del settore energetico che li hanno costruiti o acquistati da terzi.

Cifra IIIb (art. 18a­18l) Abrogata Art. 19 Abrogato Art. 44 Il diritto di espropriazione può essere fatto valere per la costruzione e la modifica di installazioni per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica nonché degli impianti a corrente debole necessari per il loro esercizio.

Art. 55 cpv. 1bis Abrogato

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RS 734.0

1540